Farmaci nel 730, occhio allo scontrino parlante e alle regole sulla tracciabilità
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Redazione Economia
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Ci troviamo, come ogni anno in questo periodo, nel pieno della campagna per la dichiarazione dei redditi, con l’Agenzia delle Entrate che ha già reso accessibili i modelli precompilati e aperto le danze per l’invio telematico. Tra le voci che tradizionalmente suscitano più dubbi e, al contempo, offrono le maggiori possibilità di recupero fiscale, spiccano quelle relative alle spese sanitarie – le detrazioni Irpef al 19% – e in particolare all’acquisto di farmaci e dispositivi medici.
Un aspetto, quest’ultimo, che sembra semplice nella teoria ma che si infrange spesso contro lo scoglio della documentazione: perché la detrazione sia legittima, infatti, è fondamentale che la farmacia abbia rilasciato il cosiddetto “scontrino parlante”, ovvero un documento fiscale che riporti non solo il dettaglio del prodotto (compreso il codice alfanumerico del farmaco) ma anche il codice fiscale dell’acquirente. Senza questi dati, anche una spesa legittima rischia di non essere riconosciuta dal fisco in sede di controllo.
I paletti della franchigia e i metodi di pagamento ammessi
Prima di inserire i dati nel quadro E del modello, è necessario ricordare che la detrazione del 19% non si applica sull’intero ammontare della spesa, bensì sulla parte che eccede una franchigia precisa, fissata a 129,11 euro. Lo calcolo, a scanso di equivoci, non va effettuato su ogni singolo scontrino, ma sul totale delle spese sanitarie sostenute nell’intero arco del 2025: si sommano quindi ticket, medicinali, visite ed esami, e solo se il totale supera quella soglia si ha diritto al rimborso sulla differenza.
Per quanto riguarda i farmaci, però, esiste un’importante eccezione rispetto alla regola generale della tracciabilità che invece vige per le prestazioni specialistiche private. Anche se il legislatore ha spinto per l’uso di moneta elettronica, l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (come misuratori di pressione o termometri) può essere pagato tranquillamente in contanti senza perdere il diritto alla detrazione; una deroga che vale anche per le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il caso specifico della Farmacia Vaticana
Un caso particolare, sollevato da alcuni contribuenti che effettuano acquisti continuativi – spesso per medicinali non reperibili sul territorio nazionale – riguarda la detraibilità dei farmaci acquistati presso la Farmacia Vaticana. Ebbene, la risposta è affermativa: sì, anche quelle spese possono essere portate in detrazione nel 730, nonostante non passino attraverso il Sistema Tessera Sanitaria e di conseguenza non appaiano automaticamente nella dichiarazione precompilata.
Il meccanismo, in tal caso, è quello della dichiarazione manuale: il contribuente deve conservare con cura lo scontrino o la ricevuta fiscale rilasciata (accertandosi che sia un documento valido ai fini fiscali, magari integrato con i propri dati) e procedere all’inserimento manuale dell’importo nel modello, poiché l’incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di comunicazione dalla struttura estera, non può avvenire in automatico. Resta inteso che, in sede di eventuale accertamento, sarà proprio quel documento cartaceo a costituire l’unica prova della spesa sostenuta.
Digitalizzazione e controlli: quando la precompilata non basta
La digitalizzazione del fisco, sebbene miri a semplificare la vita dei contribuenti, impone nuove cautele. Dal 2026, il prospetto riepilogativo scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria (accessibile con Spid, Cie o Cns) ha assunto un peso quasi determinante: per una larga parte delle spese trasmesse correttamente dagli operatori (farmacie, ospedali, laboratori), questo documento può sostituire la conservazione fisica dei singoli scontrini, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di conformità.
Attenzione, però: se il contribuente modifica la precompilata o aggiunge spese che non risultano nel sistema (come nel caso degli acquisti all’estero o in Vaticano), scatta un campanello d’allarme. L’Agenzia delle Entrate, grazie ai nuovi algoritmi di incrocio dati, focalizzerà i controlli proprio su quelle voci modificate manualmente rispetto a quanto trasmesso dai soggetti terzi. In queste ipotesi, la conservazione dello scontrino “parlante” o della fattura originale diventa non solo utile, ma indispensabile per evitare il recupero della somma detratta più sanzioni.
Il rebus dei rimborsi e la gestione delle polizze
Un capitolo a parte, infine, merita la gestione dei rimborsi: se una spesa sanitaria è stata pagata e detratta in una dichiarazione passata (ad esempio nel 2025 per le spese del 2024) ma nel corso del 2025 si riceve un rimborso (totale o parziale) da parte di un’assicurazione o di un fondo sanitario, questo deve essere obbligatoriamente dichiarato nel 730/2026. Lo si fa, nello specifico, compilando il quadro M al rigo M3 con il codice 1, indicando l’importo rimborsato per restituire al fisco il beneficio fiscale che non sarebbe più giustificato.
C’è una sottile distinzione da tenere a mente: se il rimborso arriva nello stesso anno in cui si è sostenuta la spesa, si deve indicare direttamente nel quadro E l’importo al netto di quanto già recuperato; se invece arriva l’anno successivo, si usa il quadro M per la tassazione separata. Quindi, se il contribuente ha versato premi per una polizza sanitaria senza godere di agevolazioni fiscali su quegli stessi premi, il rimborso che ne deriva segue le regole ordinarie appena descritte.




