Bergamo, licenziato per il calcetto in malattia: il tribunale dà ragione al quadro con sclerosi multipla
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Redazione Interno
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Mario, cinquant’anni, quadro di un’azienda metalmeccanica dal 2022, aveva ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla nel maggio 2023, confermata poi dagli accertamenti e seguita da un percorso di cura presso la Neurologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nello stesso periodo, l’uomo affrontava anche una condizione di ansia e una situazione familiare complessa, con un figlio che presentava problemi di salute.
La diagnosi aveva acutizzato il disagio psicologico, spingendolo a intraprendere un percorso di supporto con gli psicologi, che gli avevano consigliato di non chiudersi in casa e di mantenere le attività che lo facevano stare bene.
L’investigatore privato e le serate al campo da calcetto
Durante alcuni giorni di assenza per malattia, Mario si era recato a giocare a calcetto in orario serale. L’azienda, venuta a conoscenza delle uscite, aveva incaricato un investigatore privato di seguirlo. Il rapporto dell’investigatore annotava con precisione una serie di dettagli: l’arrivo al centro sportivo con un borsone, l’ingresso nello spogliatoio, l’indossamento di una divisa nera e dei guanti da portiere, la discesa sul campo da calcio a cinque. In una delle occasioni documentate, l’uomo si era allontanato dal centro sportivo a bordo della propria autovettura per raggiungere alle 22.30 un locale birrificio. Sulla base di queste annotazioni, il datore di lavoro aveva avviato un procedimento disciplinare, culminato nel dicembre 2023 con una sospensione di due giorni senza retribuzione.
Il licenziamento e il ricorso
Il 14 marzo 2024, l’azienda aveva comunicato a Mario il licenziamento per giusta causa. Tra le contestazioni, oltre alle partite di calcetto disputate il 6, il 13 e il 20 febbraio, figurava anche l’abbandono del posto di lavoro avvenuto nel pomeriggio del 16 febbraio, che il lavoratore aveva attribuito a un crollo emotivo. Soltanto dopo la contestazione disciplinare Mario aveva spiegato al datore di lavoro il proprio quadro clinico e le indicazioni ricevute dagli psicologi, ma il provvedimento non era stato ritirato.
L’uomo aveva quindi impugnato il licenziamento con il supporto dell’avvocato Alessandro Corvino.
La consulenza tecnica e la decisione della giudice
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2026, ha accolto il ricorso. La giudice Monica Bertoncini ha stabilito che l’attività sportiva durante la malattia integra una giusta causa di licenziamento soltanto quando risulta incompatibile con la patologia dichiarata oppure è tale da ritardare la guarigione. Il consulente tecnico d’ufficio, medico legale, ha escluso entrambe le circostanze, richiamando studi scientifici che documentano i benefici dell’attività fisica nelle patologie neurologiche e psichiatriche.
Secondo la CTU, l’attività sportiva e la socialità rappresentano strumenti utili al mantenimento dell’equilibrio psicofisico per un soggetto nelle condizioni di Mario, con effetti positivi sia sul piano neurologico sia su quello dell’umore.
Il risarcimento senza reintegro
La giudice ha invece ritenuto fondato l’addebito relativo all’uscita dall’ufficio del 16 febbraio: un comportamento giudicato non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento, ma tale da precludere il reintegro nel precedente posto di lavoro. L’azienda è stata condannata a corrispondere a Mario dodici mensilità da 6.000 euro lordi ciascuna. Nel frattempo, il cinquantenne ha trovato un nuovo impiego e continua a giocare a calcetto, nel ruolo di portiere, il giovedì sera o quando ne ha l’occasione.
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