Rettifica Iva e regime forfettario, il Milleproroghe 2026 ridisegna termini e interpretazioni
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Redazione Economia
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Un asse portante della recente manovra di aggiustamento normativo, il decreto Milleproroghe convertito in legge, introduce modifiche sostanziali alla disciplina della rettifica della detrazione Iva, un meccanismo, quello delineato dall’articolo 19-bis2 del d.P.R. 633/1972, che consente di rivedere la detrazione originariamente operata su un bene o servizio al variare del suo successivo utilizzo. L’intervento legislativo, in particolare, agisce sul cosiddetto criterio “per masse”, un metodo di calcolo forfettario che evita la rettifica analitica per ogni singolo cespite, e la novità più rilevante, sancita dall’articolo 4, comma 12-octies, consiste nel differimento al 1° gennaio 2027 dell’abrogazione di tale facoltà, precedentemente fissata al 13 dicembre 2025. Questo slittamento, motivato dall’armonizzazione con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sull’Iva di cui al decreto legislativo 10/2026, garantisce una finestra temporale aggiuntiva durante la quale, in caso di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive o dell’attività stessa, si potrà continuare a operare la rettifica considerando globalmente i beni non ancora ceduti o utilizzati, raggruppandoli per categorie omogenee, senza la necessità di scendere nel dettaglio di ciascuno di essi. La norma, nel suo complesso, fa salvi i comportamenti adottati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e, fino al loro esaurimento, le rettifiche già in corso a quella data, offrendo così un margine di continuità operativa per i contribuenti e i loro consulenti.
Parallelamente alle modifiche in ambito Iva, l’attenzione del legislatore e dell’amministrazione finanziaria si è concentrata in maniera significativa sul regime forfettario, per il quale si profila all’orizzonte un importante correttivo. Il governo, infatti, starebbe mettendo a punto una misura che consentirebbe di rimediare alle uscite involontarie dal regime agevolato, quelle determinate non da una reale capacità produttiva, ma da meri errori materiali che portano a un superamento solo apparente del fatidico tetto di 85mila euro di ricavi o compensi. La possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso un ravvedimento operoso eviterebbe il passaggio obbligato al regime ordinario, con i conseguenti e più gravosi adempimenti contabili e dichiarativi, un’ipotesi questa che, se approvata, rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per molti piccoli contribuenti e professionisti.
Forfettari, la marcia indietro del Fisco sugli errori dei committenti
Un importante chiarimento, destinato a fare giurisprudenza in materia, è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 68 del 2026, la quale ha di fatto sovvertito un precedente orientamento espresso solo pochi giorni prima. Il caso riguarda quei contribuenti in regime forfettario che, a causa di un errore imputabile esclusivamente al committente, si sono visti riconoscere e percepire compensi superiori a quelli effettivamente dovuti, per poi restituirli – magari nell’anno successivo – una volta accortisi dell’anomalia. Il nuovo principio di diritto stabilisce che tali somme, percepite indebitamente e poi restituite, non devono essere considerate nel computo del limite di 85mila euro, né ai fini della permanenza nel regime né per la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva. In buona sostanza, se il superamento della soglia è dipeso esclusivamente da quegli importi poi restituiti, il contribuente non decade dal regime agevolato e può continuare ad applicare le relative disposizioni anche per l’anno successivo a quello in cui l’errore si è verificato.
L’istituto, nella sua applicazione pratica, richiede tuttavia alcuni accorgimenti procedurali non trascurabili. Il contribuente che si trovi in questa situazione e abbia già versato l’imposta sostitutiva sui compensi lordi – comprensivi cioè delle somme poi restituite – ha diritto al recupero di quanto pagato in eccesso, e potrà farlo presentando istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, oppure, in alternativa, optando per una dichiarazione integrativa del modello Redditi relativo all’anno in cui i compensi sono stati percepiti, facendo così emergere un credito d’imposta. Questa rettifica dell’orientamento, che modifica e sostituisce la precedente e più rigida interpretazione fornita con la risposta n. 26/2026, introduce un criterio di ragionevolezza e di aderenza alla sostanza economica dell’operazione, evitando conseguenze sproporzionate per errori altrui.




