Fibra ottica e Dl Pnrr, cosa cambia davvero per gli operatori e i clienti

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Redazione Scienza e Tecnologia Redazione Scienza e Tecnologia   -   Il recente via libera del Consiglio dei Ministri al decreto-legge Pnrr, datato 29 gennaio, ha introdotto nuove regole nel settore delle telecomunicazioni, focalizzandosi su quelle che vengono definite misure urgenti di semplificazione. Si è molto parlato, in queste ore, di un presunto obbligo per gli operatori di installare la migliore tecnologia di rete disponibile presso l'indirizzo del cliente: un'interpretazione, questa, che rischia di generare facili entusiasmi ma che non corrisponde esattamente alla lettera del provvedimento. Il cuore della novità, in realtà, ruota attorno a un principio di trasparenza informativa, il quale – sebbene lodevole nell'intento – apre a non poche complessità applicative, soprattutto per i piccoli rivenditori e per gli stessi consumatori.

Il nodo centrale: l'obbligo di informazione, non di installazione

L'articolo 13 del decreto, che disciplina le misure per le comunicazioni elettroniche, impone infatti agli operatori di dichiarare in modo chiaro e preliminare, durante la fase di vendita, quali siano le tecnologie di connessione realmente accessibili per un determinato numero civico. Ciò significa che, contrariamente a quanto si è lasciato intendere, non esiste alcun vincolo giuridico che obblighi il fornitore a posare la fibra ottica fino a casa (Ftth) laddove essa non sia già presente; l'onere consiste piuttosto nell'esplicitare, magari ricorrendo alla mappa di copertura broadband definita da Agcom, se l'utente potrà usufruire di una connessione in rame, in fibra mista o in fibra ottica pura, specificandone le prestazioni massime in termini di velocità. Una disposizione, come si può intuire, che mira a porre fine a quelle pratiche commerciali ambigue le quali, sfruttando l'ignoranza tecnica di molti, promettono performance irraggiungibili con l'infrastruttura effettivamente installata.

Le criticità pratiche e l'azzardo della semplificazione

Proprio il riferimento alla mappa Agcom, tuttavia, rappresenta uno degli aspetti più controversi della nuova normativa. Strumento concepito per un uso professionale da parte degli operatori stessi, la broadband map risulta di difficile consultazione per i negozianti e ancor più per i clienti finali, rischiando paradossalmente di complicare e non di semplificare il processo di vendita in negozio. L'obiettivo dichiarato del legislatore – spingere la diffusione della fibra ottica Ftth in tutto il paese e accelerare il pensionamento della rete in rame – potrebbe quindi scontrarsi con una macchinosità burocratica che finisce per appannare la trasparenza che si voleva garantire. Senza contare che la qualità dei dati presenti in quelle mappe, spesso non aggiornati in tempo reale, potrebbe generare ulteriori contestazioni e reclami, creando un terreno fertile per dispute che nulla hanno a che fare con l'effettiva modernizzazione della rete.

Uno sguardo al contesto più ampio delle tutele

Il provvedimento si inserisce in un solco già tracciato da precedenti interventi normativi e giurisprudenziali volti a rafforzare la posizione del consumatore in settori ad alta densità tecnologica. Analogie, seppur con le dovute differenze, si possono rinvenire nelle inchieste sulla cronaca nera legata alle truffe telematiche, dove le procure hanno spesso insistito sull'obbligo di diligenza e correttezza informativa da parte delle aziende fornitrici di servizi. In quel caso, come in questo, la mancanza di una comunicazione chiara e veritiera costituisce il presupposto per situazioni di danno economico e di vulnerabilità, che il legislatore cerca ora di prevenire attraverso un obbligo di trasparenza puntuale. Resta da vedere, però, se la semplice enunciazione delle tecnologie disponibili, senza un parallelo e concreto impulso agli investimenti infrastrutturali, sarà sufficiente a colmare quel digital divide che ancora caratterizza vaste aree del territorio nazionale, nelle quali la "migliore tecnologia" è spesso un'utopia lontana.

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