Partite Iva e concordato preventivo: le nuove regole dell’Agenzia e i rischi per chi non aderisce

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il concordato preventivo biennale, introdotto nel 2024 e successivamente modificato dal decreto correttivo dello scorso anno, continua a dividere le partite Iva tra chi lo considera un’opportunità per ridurre il rischio di contenzioso con il fisco e chi, invece, lo guarda con diffidenza, temendo adempimenti troppo complessi o proposte svantaggiose. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, ha cercato di fare chiarezza, fornendo una guida operativa che delinea accesso, effetti, cause di esclusione e decadenza dal meccanismo.

Destinato ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA), il concordato permette di definire in anticipo, per due anni, il reddito derivante da attività d’impresa, arti e professioni, sia ai fini delle imposte sui redditi che per il calcolo dell’IRAP. L’Agenzia, dopo aver analizzato i dati a sua disposizione, formula una proposta che il contribuente può accettare o rifiutare. Se accettata, l’accordo diviene vincolante per entrambe le parti, garantendo – almeno in teoria – una maggiore certezza fiscale.

Non mancano, però, le criticità. Alcuni professionisti lamentano che le proposte dell’Agenzia, in alcuni casi, non tengano conto di situazioni particolari, come fluttuazioni di mercato o crisi settoriali, rischiando di penalizzare chi opera in contesti già fragili. Altri sottolineano come l’adesione al concordato, pur essendo facoltativa, potrebbe essere percepita come un obbligo implicito, visto l’inasprimento dei controlli verso chi sceglie di non aderire.

Proprio sui controlli, la circolare del 24 giugno è esplicita: per chi rimane fuori dal concordato, l’Agenzia si riserva la possibilità di accedere a un ventaglio più ampio di dati, compresi quelli relativi ai conti correnti, incrociando le informazioni con quelle già in suo possesso. Una misura che, se da un lato mira a contrastare l’evasione, dall’altro solleva interrogativi sull’equilibrio tra esigenze di contrasto all’elusione e tutela della riservatezza.

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