Rateizzazione dell’imposta sostitutiva sul ravvedimento speciale, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle scadenze e sugli interessi
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Redazione Economia
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta lo scorso 5 febbraio con una pubblicazione nella sezione delle FAQ, dedicata a dissipare i dubbi interpretativi che ancora gravavano sulla rateizzazione dell’imposta sostitutiva per coloro i quali, avendo aderito al Concordato Preventivo Biennale, hanno optato per il regime del ravvedimento speciale relativo alle annualità dal 2019 al 2023; un secondo intervento, datato 11 febbraio e veicolato attraverso la risposta a interpello numero 36, ha invece circoscritto rigorosamente il perentro delle agevolazioni in materia di compensazione dei crediti, limitandole ai soli periodi d’imposta ricompresi nel patto.
La disciplina in oggetto, lo ricordiamo, trae la sua origine normativa dall’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025, il quale ha introdotto – per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato – la possibilità di sanare le violazioni formali e sostanziali relative alle dichiarazioni del quinquennio 2019-2023 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. Sul punto l’Amministrazione finanziaria, sollecitata da quesiti di natura eminentemente pratica, ha dovuto precisare – e lo ha fatto con una chiarezza che non ammette deroghe – il meccanismo di calcolo delle scadenze per chi, anziché corrispondere l’intera somma in un’unica soluzione, abbia legittimamente scelto la via della rateazione. Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata in data anticipata rispetto al termine ultimo concesso dalla legge – si faccia l’esempio, pedissequamente ripreso nella FAQ, del 20 gennaio 2026 – le nove rate residue non dovranno essere corrisposte a cadenza mensile dalla data di esecuzione del primo pagamento, bensì dovranno essere calendarizzate forzatamente al giorno 15 di ciascun mese a partire dal mese di aprile; questo perché il legislatore, nell’individuare il dies a quo per la maturazione degli interessi legali, lo ha cristallizzato al 15 marzo 2026, termine ultimo perentorio entro il quale è comunque consentito saldare la prima o unica rata senza che venga meno il beneficio della sanatoria.
Il riallineamento forzoso delle rate e la misura del tasso legale
La FAQ del 5 febbraio, nel rispondere al primo dei tre quesiti sottoposti all’attenzione degli uffici, opera una distinzione sostanziale tra i due differenti regimi di ravvedimento speciale che attualmente convivono nell’ordinamento. Per la sanatoria riferita agli anni 2018-2022, disciplinata dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 e caratterizzata da una rateazione massima di ventiquattro mensilità, l’Agenzia ha confermato che la scadenza delle rate successive alla prima – ancorché quest’ultima sia stata versata in via anticipata rispetto al termine del 31 marzo 2025 – deve intendersi fissata al trentesimo o trentunesimo giorno dei mesi immediatamente successivi; e tale interpretazione, lungi dal costituire una mera tolleranza amministrativa, legittima la regolarità del pagamento solo a condizione che per le rate successive al trentuno marzo venga rigorosamente rispettata la cadenza mensile originaria.
Più articolata, se possibile, appare la precisazione concernente il tasso di interesse legale da applicarsi alle rate in scadenza nel corso del 2026 per la vecchia sanatoria 2018-2022. Il saggio, che dal primo gennaio di quest’anno è stato definitivamente fissato nella misura dell’1,6 per cento in virtù del decreto ministeriale del 10 dicembre 2025, dovrà essere obbligatoriamente applicato a tutte le rate la cui scadenza cada nell’anno solare corrente; non rileva, in questo frangente, che la norma primaria facesse genericamente rinvio agli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, poiché il parametro da utilizzare è quello vigente al momento in cui l’obbligazione pecuniaria viene concretamente a scadenza. Ne consegue che per le rate pagate, poniamo, il 31 gennaio 2026 il tasso correttamente applicabile era ancora quello del 2,5 per cento vigente fino al 31 dicembre 2025, mentre per quelle con esigibilità successiva al primo gennaio l’adeguamento all’aliquota ridotta diviene operativo in maniera integrale e indifferenziata.
Il perimetro ristretto dell’esonero dal visto di conformità
Di segno opposto, ma egualmente perentorio, è il messaggio che emerge dalla risposta a interpello numero 36 dell’11 febbraio, con la quale l’Agenzia ha inteso arginare tentativi estensivi in materia di compensazione dei crediti senza l’apposizione del visto di conformità. Un contribuente, in particolare una società a responsabilità limitata in possesso di un punteggio ISA pari a 8,58 e che pure aveva aderito al concordato per il biennio 2024-2025, si era vista scartare dal sistema l’F24 contenente la compensazione di un credito per imposte dirette relativo all’anno 2023, credito di importo superiore alla soglia ordinaria dei ventimila euro; la tesi del contribuente, secondo cui l’adesione al CPB avrebbe dovuto estendere automaticamente i benefici premiali – ossia l’innalzamento del limite a cinquantamila euro per le imposte dirette e l’Irap e a settantamila per l’Iva – anche ai crediti sorti in annualità non coperte dall’accordo, è stata integralmente rigettata dall’Amministrazione.
L’Agenzia, nel motivare il proprio diniego, ha operato una cesura netta e incolmabile tra i periodi d’imposta oggetto del concordato e quelli a esso anteriori. Il regime di favore, con l’esonero dal visto di conformità e l’elevazione delle soglie compensabili, opera esclusivamente per le dichiarazioni relative agli anni – il 2024 e il 2025 – per i quali il patto è stato perfezionato; per i crediti maturati in epoca precedente, come appunto il 2023, tornano a dispiegare i loro pieni effetti le regole ordinarie, che subordinano la compensazione orizzontale di importi superiori a ventimila euro al raggiungimento effettivo dei livelli di affidabilità fiscale. Né vale, in questa sede, la circostanza che il contribuente possegga un punteggio ISA comunque elevato, poiché il dato normativo – articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 – risulta talmente esplicito da non lasciare spazio ad alcuna operazione interpretativa difforme. L’unica via di uscita, per il recupero del credito 2023, è stata individuata dall’Agenzia nella presentazione di una dichiarazione integrativa munita del visto di conformità, ovvero nella rigenerazione del credito medesimo attraverso il suo riporto nella dichiarazione relativa al 2024, la quale, essendo quest’ultima assistita dal concordato, beneficerebbe a quel punto delle soglie premiali.
Il meccanismo di perfezionamento dell’opzione e la tolleranza sulle rate
Un ultimo, non secondario profilo toccato dagli atti di prassi riguarda la natura stessa dell’opzione per il ravvedimento speciale e le conseguenze che derivano da un pagamento rateale non puntuale. L’Agenzia delle Entrate, riallineandosi a consolidati orientamenti in materia di sanatorie, ha ribadito che l’opzione si perfeziona non già attraverso la presentazione di una domanda formale, bensì per facta concludentia, ovvero mediante il tempestivo versamento – in unica soluzione ovvero della prima rata – delle somme dovute. Tuttavia, e qui sta l’elemento di maggiore interesse per i professionisti del settore, il legislatore ha introdotto una clausola di tolleranza espressamente codificata: il pagamento di una rata, diversa dalla prima, che venga effettuato oltre il termine di scadenza prescritto ma entro il termine di pagamento della rata immediatamente successiva, non determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Si tratta di una deroga significativa al principio generale che governa le dilazioni dei debiti tributari, principio in forza del quale il mancato pagamento anche di una sola rata comporta l’automatica inefficacia del piano rateale con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi. Tale regime di favore, evidentemente pensato per incentivare la più ampia adesione possibile alla procedura di ravvedimento, trova applicazione – sia concesso il passaggio – tanto per la sanatoria 2018-2022 quanto per quella 2019-2023, seppur con le diverse scansioni temporali sopra esposte.




