Referendum giustizia, il vantaggio del sì si assottiglia ma il Corpo elettorale sembra ancora in larga parte all’oscuro della consultazione
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Redazione Interno
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Mancano ormai poco più di due settimane all’appuntamento con le urne, quelle del 22 e 23 marzo quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della riforma costituzionale che riguarda l’ordinamento giudiziario, e i numeri fotografano una situazione fluida, per certi versi persino contraddittoria. L’ultima rilevazione condotta da Tecnè, infatti, colloca l’opzione del sì – orientata a sostenere la modifica che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente – in una forchetta compresa tra il 50,5 e il 52,5 per cento, un dato che, seppur maggioritario, appare meno granitico di quanto si potesse immaginare alla vigilia della campagna referendaria. Ciò che colpisce, in realtà, è un altro ordine di informazioni che emergono dal sondaggio, ovvero la scarsa conoscenza diffusa della materia oggetto del voto: appena sei italiani su dieci, a quanto risulta, si dichiarano adeguatamente informati sul contenuto del quesito, una percentuale sorprendentemente bassa se si considera la prossimità dell’evento e il rilievo costituzionale della posta in gioco.
A complicare ulteriormente il quadro, poi, si aggiunge una quota non trascurabile di elettori, superiore al dieci per cento del totale, che al momento dichiara di non avere ancora maturato una decisione certa sulla partecipazione al voto. È un dato, quest’ultimo, che rende particolarmente incerta ogni proiezione sull’esito finale, visto che l’astensionismo o la mobilitazione dell’ultima ora potrebbero ribaltare gli equilibri apparentemente consolidati. Il merito della riforma, peraltro, è oggetto di un dibattito che negli ultimi giorni si è fatto via via più aspro, con posizioni che, al di là degli schieramenti ufficiali, tendono a polarizzarsi attorno a interpretazioni opposte del principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura. Da un lato, i sostenitori del sì insistono sulla necessità di rendere strutturale e definitiva, attraverso una norma di rango costituzionale, quella distinzione tra chi giudica e chi sostiene l’accusa che, nei fatti, è già stata realizzata per via legislativa ordinaria nel corso degli ultimi anni; dall’altro, i fautori del no denunciano il rischio che una separazione così rigida, fin dall’accesso in magistratura, possa aprire la strada a un progressivo indebolimento dell’autonomia delle procure rispetto al potere esecutivo.
La questione tecnica e il nodo della separazione già esistente
Sul piano squisitamente tecnico, va ricordato come la separazione delle carriere non rappresenti una novità assoluta nell’ordinamento italiano, e questo è forse uno degli aspetti che rendono meno immediata la comprensione della portata effettiva del referendum. Con la legge numero 71 del 2022, infatti, il legislatore ordinario aveva già introdotto un divieto sostanziale al passaggio di funzioni, consentendo il cambio di ruolo – da giudice a pubblico ministero o viceversa – una sola volta nell’arco dell’intera carriera e soltanto entro i primi dieci anni di servizio, oltre che a condizioni particolarmente stringenti. La conseguenza pratica di quella normativa, come hanno certificato i dati forniti dalla prima presidente della Corte di Cassazione, è che i trasferimenti da una funzione all’altra sono ormai ridotti a percentuali irrisorie, nell’ordine dello 0,83 per cento per chi passa dalla requirente alla giudicante e dello 0,21 per cento nel senso inverso. In sostanza, l’obiettivo di evitare che il magistrato possa sentirsi legato da un vincolo di appartenenza alla stessa razione di chi, in un altro momento della sua carriera, si è trovato dall’altra parte della barricata processuale è già stato raggiunto per via di fatto.
Ciò che la riforma costituzionale, oggetto della consultazione popolare, si propone di fare è quindi blindare questo principio a livello delle norme fondamentali dello Stato, rendendolo non modificabile da una futura maggioranza parlamentare che volesse tornare sui propri passi. L’idea di fondo, spiegano i promotori, è quella di adeguare l’Italia agli standard di molti altri paesi europei – dalla Francia alla Spagna, dalla Germania al Portogallo – dove le carriere sono da tempo separate e dove, sostengono, non si sono verificate quelle derive di asservimento del pubblico ministero al potere politico che pure vengono paventate dagli oppositori della riforma. Il nodo, tuttavia, non è solo formale ma sostanziale, perché se è vero che in quegli ordinamenti la separazione non ha pregiudicato l’indipendenza della magistratura requirente, è altrettanto vero che essi prevedono, quasi sempre, meccanismi di raccordo e di garanzia che in Italia andrebbero costruiti ex novo, a partire dall’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pm.
Le voci del dibattito e le perplessità sull’effettiva portata della riforma
Nel dibattito che si sta sviluppando in queste settimane, accanto alle dichiarazioni di schieramento dei partiti, trovano spazio anche riflessioni più articolate che provengono dal mondo giudiziario e accademico. C’è chi, come il costituzionalista Giovanni Maria Flick, pur riconoscendo la legittimità di un ripensamento dell’assetto ordinamentale, invita a non sopravvalutare le capacità risolutive della riforma rispetto ai mali antichi della giustizia italiana, a partire dalla durata eccessiva dei processi. Altri osservatori, invece, mettono in guardia dal rischio che la separazione delle carriere, così come configurata nel testo sottoposto a referendum, rappresenti soltanto il primo passo di un disegno più ampio volto a ridimensionare il ruolo e le prerogative della magistratura inquirente, quella che più direttamente si trova a indagare e a confrontarsi con i detentori del potere politico ed economico. Si tratta, naturalmente, di posizioni che si collocano sul piano delle interpretazioni e delle valutazioni politiche, ma che contribuiscono ad alimentare un clima di incertezza in una parte dell’elettorato.
Dall’altro lato, chi sostiene il sì replica che si tratta di timori infondati, visto che la riforma non tocca in alcun modo i principi di indipendenza e di soggezione del magistrato soltanto alla legge sanciti dalla Costituzione, e che anzi, separando nettamente i ruoli, si rafforzerebbe la terzietà del giudice, rendendolo davvero super partes rispetto alle parti del processo. Il dibattito, insomma, è destinato a proseguire sino all’ultimo giorno utile prima del voto, in un clima nel quale la mobilitazione degli schieramenti pro e contro si fa più intensa, ma in cui l’attenzione dei cittadini, stando ai sondaggi, appare ancora distratta e disomogenea, un paradosso non da poco per una consultazione che chiama in causa principi cardine dell’assetto repubblicano.




