La tassa etica, un obbligo che ora riguarda anche i contribuenti forfetari

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con un chiarimento che non ammette eccezioni, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito, attraverso la risposta a interpello n. 285 del 4 novembre 2025, che anche gli imprenditori individuali e i professionisti in regime forfetario sono tenuti al versamento della cosiddetta “tassa etica”, qualora la loro attività rientri tra quelle specificamente individuate dalla normativa. La disposizione, che introduce un’addizionale sull’imposta sostitutiva, si applica dunque senza distinzione tra i diversi regimi fiscali, andando a interessare chiunque operi, a titolo esemplificativo, nella produzione o nella distribuzione di materiale pornografico, settori questi che la legge intende colpire con un prelievo aggiuntivo.

Il quadro normativo di riferimento

L’imposta, il cui gettito è destinato a scopi precisi, tra i quali il finanziamento del Fondo per le vittime di violenze sessuali e di reati di pedopornografia, affonda le sue radici nel comma 466 della legge n. 266 del 2005, il quale, peraltro, demandava a un successivo decreto attuativo la definizione operativa delle attività assoggettate. La recente presa di posizione dell’Agenzia, la quale ha risposto a un contribuente forfetario che ne sollecitava l’interpretazione, scardina ogni possibile ambiguità, affermando che l’obbligo sussiste in capo a tutti i soggetti coinvolti, a prescindere dal regime contabile adottato, purché si verifichino i presupposti materiali previsti.

Le modalità di versamento per i forfettari

Per quanto concerne gli aspetti pratici, il pagamento della somma, che si configura come un’addizionale a quella che è l’imposta sostitutiva del regime forfetario, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo specifico. La circostanza, di per sé, delinea un adempimento separato e ulteriore rispetto al consueto versamento dell’imposta sostitutiva, imponendo ai contribuenti in questione un onere amministrativo supplementare che si va a sommare all’aspetto puramente finanziario del tributo.

Le implicazioni per il sistema fiscale

Questa interpretazione, per quanto attesa da alcuni addetti ai lavori, segna un punto fermo nell’applicazione della normativa, estendendo in maniera inequivocabile il perimetro della tassazione a una platea di operatori economici che, forse, potevano ritenersi esenti in virtù della natura agevolata del proprio regime fiscale. Ne consegue, come logica inevitabile, che le attività economiche menzionate dalla legge, le quali spaziano dalla vendita alla rappresentazione di determinati contenuti, saranno ora gravate da un costo aggiuntivo, il cui ammontare varia in funzione del volume d’affari generato.

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