Aggiornamento Oic sui principi contabili, novità per affrancamenti e plusvalenze

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Organismo Italiano di Contabilità ha chiuso l’iter di revisione con la pubblicazione degli emendamenti agli standard nazionali, datata 8 dicembre 2025, un passaggio che – rendendo più chiare e coerenti le regole – segna un punto fermo per la contabilità delle società. Le modifiche, la cui applicazione diverrà obbligatoria per i bilanci con esercizi a partire dal primo gennaio 2026, benché sia già facoltativa per il 2025, toccano una gamma significativa di ambiti, dalla gestione delle rimanenze e delle immobilizzazioni alla delicata contabilizzazione delle imposte. Tra gli interventi più rilevanti, che mirano a colmare lacune interpretative e ad allineare i principi alla concreta pratica aziendale, spiccano quelli in materia di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, di operazioni di compravendita con patto di riscatto e di costituzione dei fondi per oneri futuri.

Il nodo fiscale delle plusvalenze nei conferimenti ai soci

Un aspetto che richiede particolare attenzione, già parzialmente esaminato in precedenti analisi, concerne le implicazioni fiscali legate all’assegnazione di beni ai soci. Quando, infatti, si opta per il metodo contabile che registra una plusvalenza – invece di procedere con il mero storno contabile del valore dell’immobile, il quale non genera né plusvalenze né riserve aggiuntive – tale somma, una volta transitata in utile e quindi confluita tra le riserve disponibili, può generare una rilevanza impositiva al momento della sua distribuzione. Il cuore della questione, come evidenziato da una circolare dell’amministrazione finanziaria, ruota proprio attorno al momento in cui l’utile, originato da quella plusvalenza, viene distribuito, un passaggio che apre a specifiche valutazioni di natura tributaria.

Le modifiche tecniche agli standard specifici

Scendendo nel dettaglio delle novità introdotte dall’Oic, gli emendamenti intervengono su diversi principi contabili nazionali. Per quanto riguarda l’Oic 24, quello sulle immobilizzazioni immateriali, è stato precisato che l’ammortamento basato sui ricavi, utilizzabile solo con il metodo a quote decrescenti, è ammissibile esclusivamente quando i ricavi stessi costituiscano un’approssimazione attendibile dello sfruttamento effettivo del bene. Nell’ambito dell’Oic 25, relativo alle imposte sul reddito, è stato specificato che l’imposta sostitutiva pagata per l’affrancamento delle riserve in sospensione deve essere rilevata in contropartita diretta del patrimonio netto, senza l’individuazione di una riserva specifica. Altra modifica significativa interessa le compravendite con opzione di riacquisto, disciplinate negli Oic 13, 16 e 24: il bene oggetto dell’operazione potrà essere iscritto nel bilancio dell’acquirente soltanto se vi è ragionevole certezza che l’opzione non verrà esercitata, a prescindere che il diritto di riscatto spetti all’acquirente stesso o al venditore; in caso contrario, la proprietà contabile del bene rimane in capo al venditore.

Precisazioni su ammortamenti e fondi

Le modifiche coinvolgono, inoltre, il trattamento degli ammortamenti e dei fondi per rischi e oneri. La revisione del principio Oic 31, in particolare, fornisce indicazioni più stringenti per l’attualizzazione dei fondi destinati a coprire passività future, imponendo una maggiore accuratezza nelle stime e nei criteri di calcolo. Questi aggiustamenti, nel loro complesso, rappresentano un affinamento necessario del quadro normativo contabile, il quale – pur mantenendo la sua struttura di base – recepisce le esigenze emerse dall’applicazione concreta e dalle evoluzioni del contesto economico, imponendo alle società un attento riesame delle proprie politiche di bilancio in vista della prossima entrata in vigore.

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