Il voto di Strasburgo sui paesi sicuri e la nuova geometria delle procedure d’asilo

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Redazione Esteri Redazione Esteri   -   L’assemblea plenaria del Parlamento europeo, riunita martedì a Strasburgo, ha impresso un’accelerazione definitiva alla revisione del Regolamento procedure, approvando due distinti interventi normativi che ridisegnano il perimetro entro cui gli Stati membri possono valutare — ed eventualmente archiviare senza esame — le domande di protezione internazionale -2-3. Si tratta, per chi segue queste dinamiche da anni, di un riallineamento profondo, non di un semplice aggiustamento tecnico: il cuore della riforma batte attorno alla prima lista comune europea dei paesi di origine sicuri e a una ridefinizione talmente estensiva del concetto di paese terzo sicuro da rendere il transito, o persino un accordo bilaterale, Titolo sufficiente per dichiarare inammissibile una richiesta d’asilo -1-4. L’esito della votazione, con 408 favorevoli contro 184 contrari e 60 astenuti per il primo pacchetto e 396 sì, 226 no e 30 astenuti per il secondo, certifica una maggioranza trasversale che ha visto convergere il Partito popolare, i Conservatori e Riformisti, il gruppo dei Patrioti e persino venticinque dissidenti dei Socialisti & Democratici, rompendo lo schema tradizionale della grand coalition -6-10.

La lista dei sette — Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia — rappresenta il primo catalogo armonizzato e produce un effetto immediato sulle procedure: i richiedenti provenienti da questi Stati, che l’Unione considera privi, in via generale, di rischi di persecuzione o di danno grave, vedranno le loro istanze incanalate in percorsi accelerati o frontalieri, con tempi ridotti e un onere probatorio che, di fatto, si rovescia interamente sul migrante -1-7. Tocca infatti al singolo dimostrare, e deve farlo in finestre temporali strettissime e spesso senza un effettivo accesso all’assistenza legale, che la presunzione di sicurezza non dovrebbe applicarsi al suo caso specifico per via di un fondato timore di persecuzione; un ribaltamento del principio che fino a ieri imponeva all’autorità accertante di verificare l’esistenza dei presupposti per la protezione -3-4.

L’altro pilastro della riforma, quello relativo al paese terzo sicuro, allarga il perimetro applicativo in modo tale che il semplice attraversamento di uno Stato extra-Ue, o la permanenza anche brevissima in una zona di transito, possa configurare quel «legame sufficiente» che giustifica il trasferimento del richiedente e la dichiarazione di inammissibilità della domanda -1-7. Il legislatore europeo ha inoltre codificato la possibilità di concludere accordi — bilaterali, multilaterali o direttamente tra Unione e Stato terzo — che prevedano l’esame delle richieste di protezione al di fuori dei confini europei, legittimando sul piano regolamentare il modello degli hub esterni già sperimentato dall’Italia con l’Albania -6-8. In questi casi, e qui sta uno dei passaggi più discussi tra gli addetti ai lavori, il ricorso giurisdizionale contro la decisione di inammissibilità non sospende automaticamente l’esecuzione del rimpatrio, con il rischio concreto che il trasferimento avvenga prima di qualsiasi controllo effettivo da parte di un giudice -4-10.

La Commissione europea, in una nota diffusa all’indomani del voto, ha salutato con favore l’adozione delle nuove norme sottolineando che l’elenco comune e la nozione armonizzata di paese terzo sicuro rispondono all’esigenza di un approccio più uniforme nell’esame delle domande presentate dai cittadini dei paesi inclusi nella lista; l’esecutivo comunitario monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione interna a quegli Stati e potrà, qualora emergano criticità rilevanti, sospendere temporaneamente la qualifica di sicurezza o avviare il procedimento per la rimozione definitiva dal catalogo -3-4. Resta ferma, peraltro, la facoltà degli Stati membri di mantenere o istituire liste nazionali più ampie, purché non includano paesi già rimossi dall’elenco europeo -8-10.

Il riallineamento del centro-destra e l’inversione dell’onere probatorio

L’asse tra popolari, conservatori e una parte dei socialisti ha retto anche sul secondo regolamento, quello dedicato alla nozione di paese terzo sicuro, dove l’elemento di maggiore rottura risiede nell’aver equiparato il transito — o la mera possibilità di aver chiesto protezione altrove — a un legame biografico o familiare -1-7. Fino a ieri, per considerare un paese extraeuropeo come «sicuro» per il richiedente, si richiedeva una connessione effettiva, una pregressa residenza o la presenza di familiari; oggi, invece, il solo fatto di essere passati per quello Stato lungo la rotta migratoria, anche per poche ore, costituisce presupposto sufficiente per dichiarare la domanda inammissibile e attivare la procedura di trasferimento -2-6. I minori stranieri non accompagnati, pur esclusi dall’applicazione del concetto basata esclusivamente su accordi, restano invece esposti al medesimo regime quando il collegamento sia fondato sul transito, una categoria vulnerabile che il regolamento non ha ritenuto di dover salvaguardare integralmente -1-3.

L’ampliamento del perimetro e i nodi della ricorsività sospensiva

Le nuove disposizioni, che modificano il Patto su migrazione e asilo varato nell’aprile 2024 ed entrato in vigore lo scorso giugno, potranno trovare applicazione anticipata rispetto al deadline generale del giugno 2026 per quanto riguarda la designazione nazionale dei paesi sicuri e le procedure accelerate alla frontiera per i richiedenti con tasso di riconoscimento inferiore al venti per cento -2-8. È questo il terreno sul quale il governo italiano ha immediatamente rivendicato un successo politico: il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato espressamente di una svolta lungamente sollecitata dall’Italia e ora recepita a livello europeo, mentre il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ha insistito sul fatto che l’approccio italiano, fondato sulla distinzione tra protezione effettiva e abuso dello strumento asilare, sia divenuto patrimonio comune dell’Unione -5-6-7. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri è atteso all’esame di un disegno di legge che recepisce le novità europee e introduce, tra l’altro, il blocco navale nelle acque territoriali in presenza di pressione migratoria eccezionale e la possibilità di trasferire i migranti soccorsi verso i paesi terzi con i quali siano già operativi accordi bilaterali -8.

La riforma incide anche sulla dimensione squisitamente processuale: il ricorso avverso la decisione di inammissibilità non ha più effetto sospensivo automatico, il che significa che la persona destinataria di un provvedimento di trasferimento verso un paese terzo sicuro potrebbe essere allontanata dal territorio dello Stato membro prima ancora che un tribunale abbia avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità di quel provvedimento -4-10. È una compressione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva che diverse organizzazioni specializzate, nei giorni immediatamente successivi al voto, hanno già segnalato come potenzialmente lesiva dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, sebbene il regolamento non sia ancora stato sottoposto al vaglio della Corte di giustizia.

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