Il fisco accelera sui pagamenti tracciati: collegamento Pos-Rt, ecco cosa cambia per gli esercenti tra nuovi obblighi e chiarimenti dell'Agenzia
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Redazione Economia
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Con l’attivazione, avvenuta lo scorso 5 marzo, del nuovo servizio web dedicato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, prende definitivamente Corpo l’obbligo di interconnessione tra i registratori telematici e i dispositivi di pagamento elettronico, una misura introdotta dalla legge di Bilancio 2025 e attuata dal provvedimento delle Entrate del 31 ottobre 2025. Si tratta, è bene chiarirlo subito per evitare fraintendimenti operativi, di un collegamento di natura esclusivamente logica e non fisica: l’esercente, o un intermediario da lui delegato, deve accedere alla procedura telematica e associare il dato identificativo del Pos, la sua matricola, al numero di matricola del registratore telematico (o alla procedura web Documento commerciale online per chi ne fa uso), indicando contestualmente l’indirizzo dell’unità locale in cui i dispositivi sono operativi. L’obiettivo, come è facile intuire, è quello di permettere all’Amministrazione finanziaria di incrociare in modo sistematico e pressoché immediato i flussi degli incassi elettronici, comunicati periodicamente dai prestatori di servizi di pagamento, con i corrispettivi giornalieri trasmessi dagli esercenti, rendendo così molto più agevole l’emersione di eventuali anomalie o discordanze. La finestra temporale per mettersi in regola, per quanti già disponevano di un Pos al primo gennaio, è di quarantacinque giorni dalla data di messa a disposizione del servizio, un termine che, considerando l’attivazione proprio nei primi giorni di marzo, spingerà la scadenza verso la fine di aprile, mentre per i nuovi contratti di convenzionamento stipulati successivamente al 31 gennaio, l’associazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione del terminale e, comunque, entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Il perimetro dell’obbligo e i chiarimenti su franchising ed errori materiali
A rendere più nitido il quadro applicativo, contribuendo a dissipare qualche dubbio interpretativo sollevato dagli operatori, sono arrivate nei giorni scorsi, precisamente il 10 marzo, due nuove Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate che affrontano casistiche specifiche e non marginali. La prima riguarda l’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di chi abbia comunicato erroneamente, magari in fase di prime esplorazioni della nuova piattaforma, la restituzione di un Pos, rendendolo di fatto non più visibile tra i dispositivi disponibili per il collegamento: in questo caso, spiegano dall’Agenzia, l’unica strada percorribile per ripristinare la situazione è quella di procedere con un inserimento manuale dei dati identificativi del terminale, operazione che una volta conclusa consentirà di selezionarlo e di abbinarlo al registratore telematico. La seconda fattispecie, di ancora maggiore impatto per la sua diffusione in determinati settori commerciali, è quella che riguarda i rapporti di franchising, dove non di rado il Pos è intestato al franchisor mentre il registratore telematico, e la relativa partita Iva, fanno capo al singolo affiliato. Ebbene, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che l’obbligo di collegamento sussiste anche in questa circostanza, dal momento che ciò che rileva non è tanto la titolarità formale del dispositivo di pagamento, quanto piuttosto la riconducibilità dell’incasso elettronico all’operazione di vendita certificata dall’affiliato; pertanto, anche in questo caso il franchisee dovrà censire manualmente i dati del Pos del proprio franchisor, per poi procedere all’abbinamento con il proprio registratore telematico.
Le specifiche tecniche e l’evoluzione verso l’Rtd
Parallelamente all’entrata a regime della procedura di collegamento, prosegue il lavoro di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche che presidiano l’intero sistema della certificazione dei corrispettivi. Il 4 marzo, infatti, è stata pubblicata la versione 11.2 delle specifiche tecniche relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati, un documento che introduce alcune novità destinate a segnare l’evoluzione del prossimo futuro. Tra queste, la più rilevante è senza dubbio la definizione di una nuova tipologia di registratore telematico, identificata con la sigla Rtd, un dispositivo pensato per operare in ambienti digitali complessi, capace di interfacciarsi con software gestionali, tablet o piattaforme di e-commerce: l’Rtd riceve i dati dell’operazione attraverso interfacce applicative, elabora il documento commerciale, gli attribuisce un numero progressivo, lo sottoscrive digitalmente e restituisce al gestionale il file dello scontrino elettronico, il tutto integrando un sigillo fiscale digitale studiato per rilevare eventuali tentativi di manomissione. Un altro elemento di interesse, contenuto nel medesimo aggiornamento, riguarda la gestione dei buoni pasto, per i quali viene offerta all’esercente la possibilità di optare per una loro accettazione limitatamente alle operazioni soggette all’aliquota Iva del 10 per cento, con l’obbligo di annotare tale scelta nella memoria permanente di riepilogo del registratore.
Le strutture ricettive e l’ipotesi di assenza del Pos
Un capitolo a parte merita la situazione di alcune tipologie di attività, come nel caso dei bed & breakfast o di altre strutture ricettive extra-alberghiere, che potrebbero operare senza disporre materialmente di un terminale di pagamento elettronico, magari perché incassano esclusivamente attraverso piattaforme terze come Booking o Airbnb. In questo specifico contesto, la norma va interpretata con attenzione: l’assenza di un Pos intestato alla struttura, infatti, fa venir meno alla radice l’obbligo di collegamento, dal momento che non esiste alcun dispositivo di pagamento da abbinare al registratore telematico. Tuttavia, è opportuno ricordare che questa circostanza non esonera in alcun modo il titolare di partita Iva dai suoi ordinari doveri di certificazione dei corrispettivi, che dovranno comunque essere assolti o tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione giornaliera dei dati, laddove si disponga di un registratore telematico per gli incassi diretti, oppure, in assenza di quest’ultimo e in presenza delle condizioni di legge, attraverso l’emissione della fattura elettronica per ciascuna operazione. Il discrimine, insomma, rimane sempre l’obbligo o meno di certificare i ricavi mediante scontrino elettronico, e solo laddove coesistano l’obbligo di certificazione e l’utilizzo di un Pos, anche se virtuale o riconducibile a terzi, scatta la necessità di procedere al collegamento telematico.




