Telemarketing illecito, il Garante privacy multa Tim per 9,5 milioni di euro
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Redazione Economia
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Tim una sanzione amministrativa di 9 milioni e 516 mila euro, al termine di un procedimento che ha preso le mosse da migliaia di reclami e che ha messo in luce un articolato sistema di chiamate promozionali illecite.
L'istruttoria, avviata a seguito delle segnalazioni pervenute nel corso del 2025, ha accertato la responsabilità della società per violazioni che riguardano tanto l'operato di call center abusivi quanto la gestione dei diritti degli utenti, in un contesto in cui il fenomeno del telemarketing selvaggio continua a rappresentare una delle principali fonti di contenzioso in materia di privacy.
L'Authority ha contestato in particolare l'insufficienza dei controlli sulla filiera dei partner commerciali, ribadendo il principio secondo cui l'adesione a codici di condotta non solleva il titolare del trattamento dai propri doveri di vigilanza.
Lo schema illecito dei call center abusivi
Sotto la lente dell'Autorità sono finite le attività di alcuni call center che, pur operando per conto dell'azienda telefonica, utilizzavano numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale e non censite al Registro degli operatori di comunicazione, o alterate mediante tecniche di spoofing, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, i quali erano convinti di dialogare con un agente autorizzato Tim.
Il meccanismo illecito, ricostruito dagli accertamenti istruttori, prevedeva una prima fase in cui venivano effettuate chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al Registro pubblico delle opposizioni, per proporre l'attivazione di offerte o servizi dell'operatore. A questa fase seguiva l'invio, tramite SMS, di un link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita, contenente un modulo che l'utente era invitato a compilare per formulare una cosiddetta richiesta di ricontatto, o lead.
Il passo successivo consisteva nel ricontattare l'interessato, sulla base della richiesta fittizia generata tramite il web, mediante una numerazione regolarmente iscritta al ROC, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare.
Le violazioni accertate e la responsabilità di Tim
Il Garante ha ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte dall'azienda, la quale aveva eccepito la propria adesione a un codice di condotta; l'Autorità ha invece ribadito che tale circostanza non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner e di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l'intera filiera del telemarketing.
Oltre alle irregolarità connesse all'attività promozionale, il provvedimento ha accertato la sistematica inosservanza, da parte di Tim, degli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati, per omesso o tardivo riscontro alle istanze di accesso, cancellazione e opposizione, nonché per l'adozione di procedure di disiscrizione giudicate eccessivamente complesse e, in taluni casi, non funzionanti.
L'Authority ha pertanto qualificato la società come titolare del trattamento, attribuendole la responsabilità per le condotte poste in essere dai partner commerciali, in considerazione del potere di controllo esercitato sull'attività di trattamento, dell'immagine veicolata agli interessati e del legittimo affidamento da questi riposto nella società committente.
Le misure correttive imposte all'operatore
Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, l'azienda dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle lead, rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita e adeguare le procedure per consentire agli utenti di esercitare efficacemente i diritti riconosciuti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Il provvedimento si inserisce in un quadro di crescente attenzione dell'Autorità verso il fenomeno del telemarketing illecito, che ha portato negli ultimi anni a sanzioni significative nei confronti di diversi operatori dei settori delle telecomunicazioni e dell'energia, chiamati a rispondere non solo delle proprie condotte ma anche di quelle degli intermediari commerciali della filiera promozionale.
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