Bonus carburante per autotrasporto, da oggi le domande: 386,2 milioni e scadenza 15 settembre
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Redazione Economia
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Finisce l'attesa per il bonus carburante destinato alle imprese dell'autotrasporto. Da oggi, 1° settembre, è ufficialmente operativa la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la presentazione delle domande relative al credito d'imposta volto a compensare i maggiori costi del gasolio sostenuti nel corso degli ultimi mesi. Le imprese interessate hanno tempo fino alle ore 23:59 del 15 settembre per inoltrare la propria istanza, una finestra temporale stretta che impone un’azione rapida per non perdere l'accesso al beneficio.
Le risorse e il funzionamento del credito d'imposta
La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per questa misura ammonta a 386,2 milioni di euro, una cifra che è stata raggiunta attraverso successivi rifinanziamenti, l'ultimo dei quali, pari a 22,1 milioni, è stato stanziato con il Decreto Legge 153/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto.
Il beneficio, che si concretizza in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026, è riconosciuto fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e HVO nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026.
Il ristoro viene calcolato confrontando il prezzo effettivamente pagato dall'impresa con un prezzo medio di riferimento, stabilito in 1,39415 euro al litro per il mese di febbraio 2026; l'agevolazione copre quindi solo la quota di maggior costo rispetto a questo parametro.
Le imprese ammesse e le modalità di presentazione della domanda
Possono accedere al credito d'imposta le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che utilizzano veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e iscritte all'Albo nazionale, così come le aziende di trasporto persone, inclusi il trasporto pubblico locale e il noleggio di autobus con conducente (NCC), a condizione che abbiano sede legale o una stabile organizzazione in Italia.
L'istanza va presentata esclusivamente attraverso il portale dedicato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al quale si accede tramite SPID o Carta d'identità elettronica del titolare o del legale rappresentante. La procedura di compilazione prevede l'inserimento delle targhe dei veicoli ammessi, la dichiarazione dei litri di gasolio acquistati mese per mese e il caricamento di un file in formato.
Xlsx contenente il dettaglio analitico delle fatture di acquisto, un passaggio delicato che richiede particolare attenzione alla corretta compilazione delle colonne e alla distinzione tra fatture CARB (con targa) e NOCARB (senza targa).
Le criticità segnalate dalle associazioni di categoria
Nonostante l'avvio operativo della misura, non sono mancate le polemiche relative al meccanismo di calcolo del credito, con la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP) che ha denunciato un effetto distorsivo che penalizzerebbe le imprese più efficienti.
Secondo il segretario generale Alessandro Peron, a parità di aumento subito in centesimi al litro, un'impresa che a febbraio partiva da un prezzo più basso grazie a migliori condizioni commerciali potrebbe ottenere un credito inferiore rispetto a un'azienda meno organizzata che invece pagava il gasolio di più, un paradosso che, secondo la FIAP, finisce per trasformare una migliore capacità di approvvigionamento in una penalizzazione.
La questione, già segnalata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata riconosciuta come esistente dal dicastero, che ha tuttavia ritenuto che la norma vigente non consenta correttivi in via amministrativa, lasciando aperto il problema per eventuali future misure di sostegno al settore.
Le istruzioni operative per una domanda senza errori
Per evitare errori che potrebbero compromettere l'ottenimento del credito, le FAQ pubblicate dal Ministero forniscono indicazioni puntuali, a cominciare dalla constatazione che, contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, non si tratta di un click day: l'ordine di arrivo delle domande non inciderà sul riconoscimento del beneficio, poiché se le richieste supereranno le risorse disponibili, gli importi verranno riparametrati proporzionalmente tra tutti i beneficiari.
Tra le indicazioni più importanti, la data che conta ai fini dell'ammissibilità è quella effettiva del rifornimento e non quella di emissione della fattura, per cui una fattura emessa a settembre può essere inserita se si riferisce ad acquisti di agosto, mentre una fattura di marzo per rifornimenti di febbraio non è valida. Il credito, una volta ottenuto, dovrà essere utilizzato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026, altrimenti verrà perso, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP.
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