La Cassazione annulla il trattenimento dell’imam Shahin e bacchetta il Viminale: “Sindacato pieno del giudice sulla libertà personale”

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia depositata nei giorni scorsi, ha messo nero su bianco un principio che travalica il singolo caso dell’imam della moschea di San Salvario a Torino, Mohamed Shahin, per toccare le corde profonde del bilanciamento tra ragioni di Stato e garanzie individuali. I giudici della prima sezione penale, respingendo il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato, hanno infatti dichiarato inammissibile la richiesta di ribaltare la decisione con cui la Corte d’Appello di Torino, lo scorso 21 gennaio, aveva già annullato il provvedimento di trattenimento del religioso nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. Una decisione, quella della Cassazione, che arriva come una doccia fredda sugli uffici del Viminale, guidato da Matteo Piantedosi, che proprio sulla figura di Shahin – destinatario di un decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato dopo le sue dichiarazioni in un comizio pro Palestina dello scorso ottobre – aveva concentrato una linea di fermezza assoluta. Shahin, va ricordato, era stato prelevato e trasferito in Sicilia in esecuzione di un provvedimento ministeriale che ne faceva un soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale, ma la magistratura, prima a Torino e ora in via definitiva a Roma, ha smontato pezzo per pezzo l’impianto accusatorio, quantomeno nella parte in cui giustificava la privazione della libertà in un centro chiuso.

L’automatismo non esiste: il giudice non è un notaio

Il cuore pulsante della sentenza, come si legge nelle motivazioni riprese da fonti giudiziarie e commentate dagli esperti, risiede nella riaffermazione di un principio cardine dello Stato di diritto: il controllo del giudice ordinario, quando si tratta di limitare la libertà personale, deve essere pieno, effettivo e non può ridursi a una mera presa d’atto di quanto deciso dall’amministrazione. La Cassazione, in sostanza, ha bocciato la tesi dell’Avvocatura dello Stato che, nel tentativo di ripristinare il trattenimento, invocava una sorta di automatismo tra il decreto di espulsione – firmato dalla massima autorità in materia di ordine pubblico – e la misura detentiva nel Cpr. Un automatismo che, se accolto, avrebbe di fatto trasformato il giudice della convalida in un passaggio notarile, svuotando di significato la riserva di giurisdizione prevista dall’articolo 13 della Costituzione. La Corte d’Appello di Torino, invece, aveva fatto bene a rivalutare la situazione, acquisendo nuovi elementi e giungendo alla conclusione che non sussistessero più, o non fossero mai esistiti, i presupposti per considerare Shahin un pericolo concreto per l’ordine pubblico. Una valutazione, quest’ultima, che i giudici di legittimità hanno ora ritenuto non solo legittima, ma doverosa: quando è in ballo la libertà, ogni provvedimento va passato al setaccio, caso per caso, senza sconti.

Il nodo della pericolosità e il paradosso delle valutazioni

La vicenda giudiziaria di Mohamed Shahin, del resto, è costellata di contraddizioni che la Suprema Corte non ha potuto ignorare. Se da un lato il ministro Piantedosi aveva firmato l’espulsione parlando di «radicalizzazione religiosa» e contatti con ambienti fondamentalisti, dall’altro lato la stessa Procura di Torino aveva archiviato le ipotesi di reato legate a quelle frasi, ritenendole coperte dalla libertà di manifestazione del pensiero. La Corte d’Appello di Torino, nella sua decisione di gennaio, aveva dipinto un ritratto dell’imam diametralmente opposto a quello tracciato dal Viminale: una personalità non violenta, un uomo integrato, attivo nel dialogo interreligioso e stimato in città. Di qui la decisione di liberarlo, confermata ora dalla Cassazione. I giudici, nel rigettare il ricorso del governo, hanno sostanzialmente detto che la valutazione della pericolosità non può essere un’etichetta che il ministero appiccica una volta per tutte, ma deve essere suscettibile di verifica e aggiornamento, specialmente quando, come in questo caso, emergano elementi documentali che ne mettono in dubbio la fondatezza. Il provvedimento ministeriale, insomma, non è un dogma.

La reazione politica tra accuse e inchieste

Come prevedibile, la decisione della Cassazione ha riacceso gli animi nella maggioranza di governo. Sebbene l’articolo che state leggendo si concentri sui fatti e non sulle reazioni, va registrato che il clima politico intorno alla vicenda rimane incandescente. Nei mesi scorsi, esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega avevano parlato apertamente di «sentenze contro la sicurezza dei cittadini» e di una magistratura che vivrebbe in un «mondo parallelo», annunciando addirittura interrogazioni parlamentari e ipotizzando azioni disciplinari nei confronti dei giudici coinvolti. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva fatto sapere a fine gennaio di aver avviato un’istruttoria per verificare i presupposti per un’azione disciplinare, una mossa che aveva ulteriormente inasprito lo scontro istituzionale. La sentenza della Cassazione, depositata proprio in questi giorni, risponde a quelle accuse in modo indiretto ma chiaro: il controllo del giudice non è un atto di ostilità politica, ma l’applicazione di principi costituzionali e sovranazionali che pongono la libertà della persona al di sopra di ogni ragion di Stato. Una libertà che, nel caso specifico, ha portato i magistrati a ritenere che la permanenza in un Cpr non fosse più giustificata, nonostante la validità formale del decreto di espulsione.

L’ombra del segreto e la documentazione riservata

Un aspetto che ha attraversato sotterraneamente l’intera vicenda è quello della segretezza di alcuni atti. Nei primi passaggi della vicenda, quando il tribunale di Torino aveva inizialmente convalidato il trattenimento, la giudice aveva dovuto prendere atto che il fascicolo ministeriale conteneva documentazione classificata come riservata, non accessibile alla difesa. Una circostanza che getta ombre sulla trasparenza del procedimento e che rende ancora più significativo l’intervento della Cassazione: se parti dell’istruttoria rimangono coperte da segreto, diventa ancora più cruciale il ruolo del giudice nel sindacare ciò che emerge e nel bilanciare le esigenze di sicurezza con i diritti inviolabili. Shahin, nel frattempo, resta un uomo libero, mentre il suo decreto di espulsione – quello originario – è ancora formalmente esistente, anche se di fatto inapplicato. Una situazione giuridica complessa, che vede da un lato un provvedimento amministrativo di allontanamento firmato da un ministro, e dall’altro una serie di pronunce giudiziarie che ne hanno impedito l’esecuzione coattiva, creando un cortocircuito tra poteri dello Stato che solo la politica e la giurisprudenza future potranno eventualmente ricomporre, ma che per ora si risolve in una netta vittoria per i legali dell’imam e per chi vede nella magistratura l’ultimo baluardo contro i possibili eccessi dell’esecutivo.

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