Gianni Alemanno esce dal carcere il 24 giugno: lo sconto di pena per le «condizioni inumane»
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Redazione Interno
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Non era un segreto, per chi frequenta le aule di giustizia romane, che prima o poi si sarebbe arrivati a questo epilogo. Gianni Alemanno, l’ex sindaco della Capitale finito dietro le sbarre di Rebibbia nella notte di Capodanno del 2024, lascerà ufficialmente il carcere il prossimo 24 giugno. A deciderlo è stato il tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha accolto l’istanza presentata dai suoi legali concedendogli una riduzione della pena pari a 39 giorni. Un provvedimento, questo, che si basa su un presupposto tutt’altro che secondario: il riconoscimento di condizioni di detenzione che i giudici stessi non hanno esitato a definire «inumane e degradanti».
L’effetto dell’articolo 35-ter e il peso specifico dei 3 metri quadri
La leva legale che ha permesso all’ex primo cittadino di ottenere questo “sconto” è l’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, una norma che funge da valvola di sfogo per chi dimostri di aver subito un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In termini pratici, Alemanno aveva diritto a un giorno di detrazione ogni dieci trascorsi in condizioni critiche. E le condizioni, a Rebibbia, sono effettivamente sotto gli occhi di tutti: l’ex sindaco condivideva uno spazio angusto con altri cinque detenuti, disponendo di una superficie prossima o inferiore ai tre metri quadri, quella soglia che la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) indicò già nel lontano 2013 (caso Torreggiani) come spartiacque per definire un trattamento degradante. Non si tratta di un favore, insomma, ma di un meccanismo di riequilibrio previsto dalla legge per chi, come lui, ha scontato la pena in un contesto di sovraffollamento cronico. Per la precisione, il penitenziario romano conta circa 1.700 detenuti a fronte di una capienza regolamentare che non supera le mille unità.
Dalla revoca dei servizi sociali alla denuncia dal carcere
Il ritorno in cella di Alemanno, avvenuto esattamente il 31 dicembre 2024, non fu dovuto al verdetto principale per il traffico di influenze (condanna a un anno e dieci mesi già in via definitiva), ma piuttosto alla revoca della misura alternativa dei servizi sociali. Stava svolgendo attività presso la struttura «Solidarietà e Speranza» quando gli venne contestata una «gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni»; in particolare, l’accusa parlava di falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi e di incontri non autorizzati con un pregiudicato. Fuori dal processo, però, in questi mesi Alemanno ha interpretato anche un altro ruolo, quello del detenuto “scrittore” o del testimone privilegiato. Ha più volte denunciato il degrado delle carceri italiane, indirizzando lettere al ministro della Giustizia Carlo Nordio e persino al Papa, cercando di tenere i riflettori accesi su un problema che definiva strutturale e non episodico.
Una risposta meccanicistica a un male sistemico
A voler guardare il dato oggettivo, la decisione del tribunale di Sorveglianza restituisce l’immagine paradossale di un sistema che, almeno in questo caso specifico, ha applicato il “rimedio” senza risolvere la causa. L’avvocato Edoardo Albertario, difensore dell’ex sindaco, ha parlato di una «piccola grande vittoria» e di una «certificazione» della battaglia contro il sovraffollamento. E in effetti, l’ordinanza non è una grazia, ma un atto dovuto: una sorta di risarcimento meccanicistico per un pregiudizio fisico subito. I legali hanno dovuto produrre argomentazioni precise per far scattare il bonus, e il fatto che abbia funzionato dimostra quanto la situazione a Rebibbia sia oggettivamente al limite della tenuta. Così, pur essendo stato condannato per aver tentato di aggirare le prescrizioni della detenzione domiciliare, Alemanno lascerà il carcere più leggero di quei 39 giorni che la legge gli riconosce per aver patito un disagio che, nelle intenzioni dei legislatori, non dovrebbe esistere affatto.




