Il parere di Bruxelles che mette in discussione l’autonomia della giustizia sportiva
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Sport
-
L’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Dean Spielmann, ha espresso un parere che potrebbe incrinare un principio cardine della giustizia sportiva italiana. Secondo la sua valutazione, presentata in relazione ai ricorsi dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e dell’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene, il sistema che impedisce al giudice amministrativo di annullare le sanzioni sportive sarebbe in contrasto con il diritto europeo. La questione, nata dalla squalifica biennale comminata ai due manager per il caso delle plusvalenze, è ora attesa al vaglio dei giudici di Lussemburgo, che dovranno emettere una sentenza definitiva nel prossimo futuro.
Il nodo della giurisdizione amministrativa
Il cuore della disputa risiede in un limite giurisprudenziale italiano. La Corte Costituzionale, con sentenze come la n. 160 del 2019, ha infatti stabilito che, in materia di sanzioni disciplinari sportive, il giudice amministrativo dispone di una giurisdizione meramente risarcitoria. Questo cosiddetto “diritto vivente” implica che il Tar del Lazio, o il Consiglio di Stato in appello, non possano annullare o sospendere una squalifica irrogata dagli organi federali, ma si possano limitare, una volta accertata l’illegittimità, a riconoscere un risarcimento economico per equivalente. Una limitazione che, secondo l’avvocato generale Spielmann, comprime il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, principio fondamentale dell’ordinamento dell’Unione.
La posizione dell’avvocato generale e i principi europei
Nel suo intervento, Spielmann ha articolato una posizione bilanciata ma potenzialmente dirompente. Da un lato, ha riconosciuto che le norme europee sulla libera circolazione delle persone non ostano all’applicazione di sanzioni come il divieto di operare nel calcio, purché queste siano giustificate dalla tutela dell’integrità delle competizioni e si fondino su criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati. Dall’altro, e qui risiede la novità sostanziale, ha affermato con chiarezza che il riconoscimento dell’autonomia della giustizia sportiva non può sopprimere il potere dei giudici nazionali di riesaminare le sanzioni stesse. Per l’avvocato generale, i tribunali ordinari devono poter annullare provvedimenti illegittimi e, se necessario, adottare misure cautelari per garantire l’efficacia della loro decisione finale. Un orientamento che, se confermato, rappresenterebbe un assist significativo per le difese di Agnelli e Arrivabene, le quali chiedono proprio l’annullamento della squalifica.
L’iter processuale e gli scenari possibili
La vicenda giudiziaria ha una storia articolata. Dopo aver esperito tutti i gradi della giustizia sportiva federale, culminati nella conferma della sanzione da parte del Collegio di Garanzia del CONI, Agnelli e Arrivabene si sono rivolti al Tar del Lazio. È stato proprio il tribunale amministrativo, dinanzi all’ostacolo posto dalla giurisprudenza costituzionale, a sollevare la questione di legittimità europea, rimettendo il caso alla Corte di Giustizia UE con tre quesiti pregiudiziali. Il parere di Spielmann, seppur non vincolante, costituisce una tappa cruciale; la prassi indica che i giudici di Lussemburgo lo seguono nella maggioranza dei casi. La sentenza è attesa tra tre e sei mesi e, se confermerà l’impostazione dell’avvocato generale, imporrà all’ordinamento italiano di adeguarsi. Ciò aprirebbe la strada al Tar per esaminare nel merito la legittimità della squalifica, potendo per la prima volta disporne l’annullamento, e non solo il risarcimento del danno. Un simile scenario intaccherebbe il muro di separazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva così come è stato costruito e difeso in Italia.




