Previdenza complementare, la svolta del 2026 tra silenzio-assenso e nuove soglie per il Tfr

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La legge di Bilancio 2026, la numero 199 approvata lo scorso dicembre, ha ridisegnato in maniera per certi versi radicale il perimetro della previdenza complementare, intervenendo con una duplice leva: da un lato, quella che riguarda i comportamenti individuali dei lavoratori, dall’altro, quella che incide sugli obblighi strutturali delle aziende. Il tutto, come spesso accade in materia giuslavoristica, si traduce in una serie di adempimenti tecnici e scadenze – alcune delle quali ormai imminenti – che richiedono una lettura attenta, soprattutto per gli enti e le imprese che operano nel settore privato. Uneba, del resto, ha già avviato un’attività di informativa capillare verso i propri associati, segno evidente della portata delle modifiche in arrivo.

Il meccanismo del silenzio-assenso accorcia i tempi di riflessione

La novità più dirompente, forse, riguarda le modalità di adesione ai fondi pensione per i neoassunti. Dal primo luglio 2026, il periodo concesso al lavoratore per decidere cosa fare del proprio trattamento di fine rapporto – quella quota pari a circa il 6,9% della retribuzione lorda annua – si riduce drasticamente da sei mesi a soli sessanta giorni. In assenza di una scelta esplicita entro questo lasso di tempo, scatta il cosiddetto meccanismo del “silenzio-assenso”: il Tfr maturando viene automaticamente destinato alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto collettivo applicato in azienda o, in presenza di più opzioni, a quella che registra il maggior numero di adesioni tra i dipendenti. Il lavoratore, naturalmente, conserva la facoltà di revocare l’automatismo, optando per il mantenimento della liquidità in azienda o per un fondo diverso, ma l’onere della comunicazione si fa più pressante e circoscritto.

Le soglie dimensionali per il Fondo di Tesoreria Inps si allargano

Parallelamente, l’impianto normativo modifica i criteri che determinano l’obbligo, per le aziende, di versare il Tfr non destinato alla previdenza complementare nel Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps. Fino al 2025, il vincolo scattava in base alla media dei dipendenti rilevata nell’anno di avvio dell’attività, un criterio statico che escludeva le imprese cresciute successivamente. Dal primo gennaio 2026, invece, l’obbligo viene ricalcolato annualmente sulla media dell’anno solare precedente, con una gradualità nelle soglie: per il biennio 2026-2027, l’obbligo sussiste per le aziende con una media di almeno 60 addetti; dal 2028 si tornerà a 50, mentre dal 2032 la soglia scenderà ulteriormente a 40 dipendenti. Una circolare Inps, la numero 12 del 5 febbraio scorso, ha già fornito le prime indicazioni operative su questa transizione, specificando che l’ingresso nel Fondo ha carattere definitivo e che eventuali riduzioni di organico negli anni successivi non fanno venire meno l’obbligo.

Gli incentivi fiscali e la flessibilità nelle prestazioni

A rendere più conveniente l’adesione ai fondi interviene anche il capitolo fiscale. La legge ha infatti innalzato il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, portandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui a partire dal periodo d’imposta 2026. Un incremento che, seppur contenuto, si inserisce in un quadro più ampio di agevolazioni: va ricordato, ad esempio, che la tassazione delle prestazioni pensionistiche integrative è storicamente più favorevole rispetto a quella del Tfr lasciato in azienda, grazie a un’aliquota che può scendere fino al 9% in relazione agli anni di permanenza nel fondo. Sul fronte delle prestazioni, infine, viene ampliato il margine di flessibilità per l’aderente: la quota massima riscattabile in forma capitale sale dal 50 al 60 per cento del montante finale, mentre vengono introdotte nuove modalità di erogazione della rendita, come quella a durata definita o quella frazionata, che consentono al risparmiatore di modulare il prelievo in base alle proprie esigenze.

Gli adempimenti per i datori di lavoro e il ruolo degli enti associativi

Per i datori di lavoro, il quadro che emerge è caratterizzato da una responsabilità informativa rafforzata. L’azienda, infatti, non solo deve consegnare al neoassunto l’informativa sugli accordi collettivi applicabili e sul meccanismo di adesione automatica, ma è tenuta a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e a gestire tecnicamente il versamento delle quote entro i nuovi termini. Nel caso di lavoratori già in possesso di una precedente scelta previdenziale, il datore di lavoro deve verificare la situazione pregressa e, in assenza di una nuova comunicazione entro i sessanta giorni, applicare nuovamente il silenzio-assenso. Un quadro operativo complesso che giustifica l’attivismo di enti come Uneba, il quale – attraverso le proprie segreterie nazionali – ha già provveduto a diffondere materiali informativi mirati per gli associati, al fine di evitare margini di incertezza nell’applicazione di queste disposizioni, la cui decorrenza effettiva è ormai fissata al prossimo luglio.

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