La Cassazione e il fotovoltaico: gli incentivi del Gse spettano al proprietario dell’impianto, anche se incassati da un altro

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   La transizione energetica, pur rappresentando uno dei pilastri su cui si regge l’economia italiana di questi anni, ha finito per generare un groviglio di rapporti contrattuali che spesso nessuno aveva previsto con sufficiente chiarezza. Un groviglio, va detto, che la burocrazia ha ulteriormente ingarbugliato, finché non è intervenuta la Suprema Corte con un’ordinanza destinata a fare giurisprudenza. Con la decisione n. 11085, depositata il 25 aprile 2026, i giudici di Cassazione hanno stabilito un principio tanto lapidario quanto necessario: i guadagni – siano essi tariffa incentivante o ritiro dedicato – generati da un impianto fotovoltaico appartengono di diritto al proprietario del bene, a prescindere da chi abbia materialmente stipulato la convenzione con il Gse e da chi, di fatto, ne abbia incassato le somme.

La titolarità sostanziale prevale sulla forma contrattuale

La controversia, giunta in Cassazione dopo un fallimento che aveva coinvolto due distinti impianti fotovoltaici, poneva una domanda sottile ma decisiva: chi ha veramente diritto a trattenere i proventi erogati dal Gse quando la proprietà dell’impianto e la titolarità del rapporto con il gestore dei servizi energetici non coincidono? L’ordinanza n. 11085/2026 ha tagliato il nodo, affermando che gli importi corrisposti a titolo di tariffa incentivante e di ritiro dedicato spettano al proprietario. Non al “soggetto responsabile” che, magari per un accordo precedente o per una mera comodità operativa, risultava come referente contrattuale agli occhi del Gse. La Cassazione, in altre parole, ha ribadito che la sostanza della titolarità prevale sulla forma dell’incasso, e che l’impianto, a tutti gli effetti – e qui sta la novità più rilevante – va trattato alla stregua di un immobile concesso in affitto.

L’impianto come un bene fruttifero: la svolta interpretativa

Se l’impianto fotovoltaico è assimilabile a un immobile in affitto, ne consegue che i frutti civili – e gli incentivi pubblici hanno proprio questa natura – spettano al locatore, cioè al proprietario, e non al conduttore o al mero gestore dei contratti. Una svolta interpretativa che supera la distinzione, spesso artificiosa, tra chi possiede fisicamente i pannelli e chi invece manovra le leve amministrative con il Gse. La pronuncia, lo si capisce dal tenore tecnico delle motivazioni, non lascia spazio a ambiguità: anche quando un soggetto diverso dal proprietario ha già incassato quelle somme, questo non ne modifica la destinazione finale. Il diritto a trattenerle, sottolinea la Corte, non nasce dall’incasso materiale ma dalla proprietà del bene che quelle risorse ha prodotte.

Le ricadute sui procedimenti fallimentari e le controversie in corso

La vicenda specifica, originata da una procedura concorsuale, offre un’anteprima delle ricadute pratiche di questa ordinanza. In caso di fallimento del proprietario dell’impianto, gli importi dovuti dal Gse – quelli che la Cassazione ha ora chiaramente ascritto al proprietario stesso – entrano a pieno titolo nel massivo attivo fallimentare. Non possono, invece, essere trattenuti dal soggetto che aveva agito come responsabile nei confronti del Gse, né tantomeno dai creditori di quest’ultimo. Un principio che rischia di rivoluzionare molte posizioni pendenti, specialmente laddove si fossero stipulati contratti di comodato, leasing o altre forme di affidamento gestionale senza una esplicita e valida pattuizione sulla proprietà dei flussi incentivanti.

Un ordine necessario dopo anni di incertezze operative

Gli operatori del settore, va riconosciuto, si sono mossi per anni in una zona grigia, convinti talvolta che chi stipulasse la convenzione con il Gse fosse automaticamente il beneficiario finale degli importi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026, ha spazzato via ogni dubbio residuo. Il proprietario dell’impianto è il solo titolare del diritto a percepire la tariffa incentivante e il ritiro dedicato; l’eventuale altro soggetto che abbia incassato quelle somme ne è mero detentore, con l’obbligo di riversarle al proprietario stesso. E se il proprietario è in fallimento, quelle somme confluiscono inevitabilmente nella procedura. Una decisione, questa, che non inventa un diritto nuovo, ma ne rivendica l’applicazione fedele, rimettendo al centro della relazione energetica il possesso sostanziale del bene produttivo.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.