La rettifica Iva massiva resta in vigore fino al 2027, slitta l’abrogazione con il Milleproroghe
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Redazione Economia
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Chi si appresta a cambiare regime fiscale, magari passando dall’ordinario al forfettario o viceversa, dovrà fare i conti ancora per un altro anno con il meccanismo della rettifica della detrazione Iva cosiddetta “per masse”. L’emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025), che ha ottenuto il via libera dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera nella seduta del 18 febbraio 2026, ha infatti spostato in avanti il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, rinviando l’abrogazione della vecchia norma al 1° gennaio 2027 -1-8. Un dietrofront, questo, che arriva a ridosso della scadenza precedentemente fissata e che costringe i contribuenti e i loro consulenti a districarsi ancora nella disciplina prevista dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, quella stessa norma che il Legislatore, con il Decreto Legislativo n. 186/2025, aveva intenzione di superare.
Il meccanismo della rettifica e la sua funzione originaria
La rettifica della detrazione, per chi non avesse piena dimestichezza con l’istituto, opera ogni qualvolta si modifichi la percentuale di detrazione Iva spettante sugli acquisti, tipicamente a seguito di un mutamento del regime fiscale delle operazioni attive. La norma attuale, al comma 3, impone che al verificarsi di tali eventi – un cambiamento, per intenderci, che comporti il passaggio da un regime che dava diritto alla detrazione piena a uno che non la consente – si debba procedere a una rettifica cumulativa per tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Una procedura, questa, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 328 del 1997, aveva giustificato con l’esigenza di evitare che si verificassero situazioni di doppia detrazione o, al contrario, di assenza di detrazione per gli stessi beni nel corso del tempo.
L’abrogazione di questo comma, inizialmente prevista in tempi più brevi, avrebbe dovuto semplificare la vita a molti, introducendo il principio della rettifica analitica. In base al nuovo corso, la correzione non sarebbe più stata operata in modo forfettario e cumulativo, bensì soltanto in relazione ai singoli beni e servizi, e solo al momento del loro effettivo impiego -4. Questo avrebbe significato, per esempio, che chi acquista un macchinario mentre si trova in regime di detrazione piena e poi passa al forfettario, non avrebbe dovuto restituire l’Iva detratta all’origine se non per la quota parte di ammortamenti ancora da calcolare, e comunque secondo una logica più aderente all’utilizzo concreto del bene. Un passo avanti verso una maggiore equità e aderenza alla realtà operativa delle imprese, che ora dovrà attendere.
Gli effetti del rinvio sui contribuenti, in particolare per chi transita dal forfettario
Con il rinvio al 2027, dunque, per tutto il 2026 resta in vigore l’attuale sistema, che obbliga a operare la rettifica “una tantum” in dichiarazione, considerando tutti i beni ammortizzabili – inclusi gli immobili – e i beni merce non ancora ceduti, in un’unica soluzione. Il caso più frequente, e forse anche quello che maggiormente risente di questa impasse normativa, riguarda i contribuenti in regime forfettario. Chi, nell’anno 2025, avesse superato la soglia degli 85.000 euro di ricavi, restando però sotto il limite dei 100.000 euro, uscirà dal regime agevolato con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Per costoro, e per tutti coloro che comunque passeranno a regimi ordinari nel corso dell’anno, l’obbligo di effettuare la rettifica resta pienamente in vigore.
Si pensi, ad esempio, a chi ha acquistato beni strumentali nel 2024, quando era in regime forfettario, senza detrarre l’Iva. All’uscita dal regime, avvenuta quest’anno, potrà recuperare l’imposta, ma solo in relazione agli anni residui del periodo di vigilanza fiscale (di regola il quinquennio per i beni mobili), dovendo invece rinunciare alla quota parte relativa agli anni già trascorsi -5. Viceversa, il professionista o l’imprenditore che entra nel forfettario nel 2026, provenendo da un regime ordinario, dovrà restituire l’Iva che aveva in passato detratto sui beni posseduti, sempre in base agli anni di utilizzazione che ancora mancano al completamento del periodo di osservazione. Operazioni, queste, che richiedono il calcolo delle quote e la compilazione di specifici righi del modello Iva, come il rigo VF70, e che comportano un impatto, positivo o negativo, sulla liquidazione annuale -5.
L’attesa per il 2027 e i chiarimenti sul fronte delle procedure concorsuali
Mentre si attende che il nuovo impianto diventi operativo, l’Amministrazione finanziaria continua a fornire chiarimenti su aspetti contigui alla materia delle variazioni Iva. Significativa, in questo senso, è la risposta ad interpello n. 234 del 9 settembre 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle note di variazione in diminuzione in ambito di procedure concorsuali. L’istante, una società creditrice nei confronti di un debitore ammesso a una procedura di concordato preventivo successiva a una prima, poi revocata, chiedeva delucidazioni sulla possibilità di emettere la nota di credito. Il principio affermato è che, in presenza di procedure distinte e autonome, il creditore che abbia scelto di non avvalersi della facoltà di emissione anticipata della nota all’apertura della procedura, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della stessa per recuperare l’Iva relativa al credito non incassato, senza che operi il meccanismo della consecuzione tra le procedure.
Un chiarimento, questo, che se da un lato non incide direttamente sul tema della rettifica per cambio di regime, dall’altro conferma la complessità della materia e la necessità per gli operatori di muoversi con cautela, in attesa che il nuovo corso normativo, slittato al 2027, porti con sé la tanto attesa semplificazione. L’intervento correttivo, infatti, mirava a superare un sistema che obbliga a calcoli complessi e spesso poco aderenti alla realtà operativa delle aziende, e che ora, per un altro anno, resta il riferimento obbligato per tutti coloro che cambieranno pelle fiscale.




