Il decreto legislativo 186 riscrive le regole della detrazione Iva per gli enti non commerciali e interviene sulla rettifica per il cambio di regime
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Redazione Economia
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Entra nel vivo la riforma dell’Iva per gli enti che svolgono sia attività economiche, sia attività istituzionali escluse dal campo di applicazione del tributo. Il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dodici giorni fa e già in vigore dal 13 dicembre 2025, ridisegna il perimetro del diritto alla detrazione, sostituendo integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina appunto la detraibilità per i soggetti non commerciali. L’intervento, come si legge nei principi di delega della legge n. 111 del 2023, mira ad allineare il dettato formale nazionale alle categorie concettuali proprie dell’ordinamento europeo, sostituendo il riferimento alle attività “commerciali o agricole” con la nozione, più ampia e aderente alla direttiva 2006/112/CE, di “attività economica” -2.
La nuova formulazione dell’articolo 19-ter, che costituisce il cuore dell’articolo 10 del decreto legislativo in oggetto, ribadisce il principio per cui l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi – includendo ora in modo espresso anche le operazioni intracomunitarie – utilizzati promiscuamente per fini economici e per fini estranei all’attività è detraibile solo per la quota imputabile alla prima. Tale quota, specifica la norma, deve essere determinata “secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”, abbandonando qualsiasi automatismo e lasciando spazio a metodologie di calcolo analitiche -2. Per Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici, la contabilità separata, obbligatoria per distinguere le operazioni che danno diritto alla detrazione da quelle che non lo consentono, dovrà essere tenuta nell’ambito e con le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria, senza particolari innovazioni sul piano operativo, se non una più esplicita aderenza ai criteri di destinazione dei beni -2-6.
Parallelamente alla riscrittura della norma cardine per gli enti non commerciali, il decreto legislativo n. 186/2025 incide profondamente anche sulla disciplina della rettifica della detrazione in caso di mutamento del regime fiscale. L’articolo 9 del provvedimento ha infatti abrogato il comma 3 dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, quello che, in precedenza, imponeva una rettifica automatica e massiva – la cosiddetta rettifica per masse – tutte le volte in cui cambiava il regime fiscale delle operazioni attive o l’attività stessa comportava una variazione della detraibilità -1-2. L’obiettivo dichiarato è quello di razionalizzare la materia eliminando una previsione considerata ridondante, e ricondurre ogni ipotesi di rettifica al meccanismo generale, quello cioè che impone di operare la correzione in modo analitico, valutando l’effettivo utilizzo di ogni singolo bene o servizio nel tempo, distinguendo tra beni ammortizzabili, per i quali la rettifica si opera per quinti o decimi, e beni non ammortizzabili, per i quali la rettifica è integrale in base al primo utilizzo -2.
Nonostante l’abrogazione di questa norma, il solo fatto di cambiare regime fiscale non esonera automaticamente il contribuente dall’obbligo di rettifica. In particolare, il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, o viceversa, continua a essere disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, che impone comunque di rivedere la detrazione operata sugli acquisti di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora interamente utilizzati al momento della transizione -1. La differenza sostanziale, ora, è che la rettifica non è più generalizzata e indifferenziata, ma richiede una verifica puntuale, bene per bene, con l’onere per il contribuente di documentare la destinazione effettiva di ciascun cespite. Una precisazione, questa, che introduce un elemento di complessità operativa maggiore, ma che rende il sistema, nelle intenzioni del legislatore, più fedele alla realtà dell’impiego dei fattori produttivi.
Uscita dal regime forfettario e compilazione del modello Iva 2026
Le nuove disposizioni sulla rettifica si intrecciano con gli adempimenti legati all’uscita dal regime forfettario, un tema di grande attualità per molti contribuenti minori che, con l’avvio del nuovo anno, sono chiamati a verificare il permanere dei requisiti. L’uscita dal regime agevolato può avvenire per due ordini di motivi: per il superamento dei limiti di ricavi o compensi nell’anno precedente – la soglia, come noto, è fissata a 85.000 euro – oppure per una scelta volontaria del contribuente, che opta per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. Questa distinzione, che può apparire meramente formale, assume invece un rilievo concreto nella compilazione del quadro VO del modello Iva 2026, il prospetto dedicato proprio alle operazioni di rettifica -1.
Nel caso di transizione “naturale” dal regime forfettario a quello di contabilità semplificata, determinata dal superamento della soglia degli 85.000 euro nel 2025, il contribuente dovrà procedere alla rettifica della detrazione Iva sugli acquisti di beni ammortizzabili e non ancora completamente utilizzati, applicando il nuovo principio analitico sancito dal decreto legislativo 186. Se, al contrario, l’uscita è frutto di una scelta opzionale per la contabilità ordinaria, gli obblighi dichiarativi potrebbero presentare profili di maggiore complessità, richiedendo un’attenta ricostruzione della quota di Iva detratta al momento dell’acquisto e di quella effettivamente spettante in base al nuovo regime, con le relative correzioni da esporre nel modello Iva. Un quadro normativo, questo, che obbliga i professionisti a una verifica puntuale e individualizzata, senza più la possibilità di affidarsi a calcoli aggregati e forfettari.




