La circolare 1/E del 2026 riscrive il perimetro fiscale degli enti del Terzo settore
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Redazione Economia
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Con un documento di prassi di oltre cento pagine, pubblicato il 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito l’atteso quadro interpretativo sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, quelli iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, dettando le coordinate per orientarsi in un sistema che, dal periodo d’imposta in corso, cambia radicalmente volto. La circolare n. 1/E, che recepisce anche i contributi emersi durante la consultazione pubblica conclusa lo scorso 23 gennaio, affronta in maniera organica le disposizioni del Codice del Terzo settore così come modificato dal decreto legislativo n. 186 del 2025, concentrandosi in particolare sulle imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti. Si chiude definitivamente, con questo intervento, la lunga fase transitoria iniziata nel 2017, e si segna il passo per un’applicazione uniforme delle nuove regole su tutto il territorio nazionale.
Uno dei nodi centrali che la circolare scioglie riguarda il criterio per distinguere ciò che è commerciale da ciò che non lo è, una distinzione, questa, che non dipende più dalla natura giuridica dell’ente bensì dalle modalità con cui vengono esercitate le attività di interesse generale elencate dall’articolo 5 del Codice. Il documento chiarisce che tali attività si considerano non commerciali quando vengono svolte a Titolo gratuito oppure dietro il versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, laddove per costi effettivi si intendono quelli diretti, indiretti, generali, finanziari e tributari, con esclusione dei soli costi figurativi. Esiste, ed è forse uno dei passaggi più delicati, una clausola di tolleranza del sei per cento: l’attività conserva la sua natura non commerciale anche se i ricavi superano i costi, ma a patto che lo scostamento non vada oltre quella soglia percentuale e che ciò non accada per più di tre periodi d’imposta consecutivi, perché altrimenti scatta la riqualificazione in senso commerciale. Per gli enti di minori dimensioni, quelli con ricavi inferiori ai trecentomila euro, è prevista una valutazione unitaria dell’insieme delle attività, il che evita una segmentazione troppo analitica e semplifica non poco gli adempimenti.
Il nuovo corso per le ex Onlus e i regimi forfettari dedicati
La circolare dedica ampio spazio anche al destino delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la cui anagrafe è cessata al 31 dicembre 2025, e al loro necessario passaggio nel Registro unico nazionale. Per quegli enti già iscritti all’Anagrafe alla data del 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di Ets, la domanda di iscrizione al Runts deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, e alla stessa vanno allegati l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni del Codice e gli ultimi due bilanci approvati. Nel caso in cui l’iscrizione venga accolta, l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore avviene senza soluzione di continuità, con effetto retroattivo dall’inizio del periodo d’imposta, il che per la maggior parte degli enti significa dal primo gennaio 2026. La mancata presentazione della domanda entro i termini, viene sottolineato nel documento, comporta invece l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale maturato durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.
Sul versante dei regimi agevolati, l’Agenzia delle entrate illustra il funzionamento del regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice, riservato in via esclusiva alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nelle apposite sezioni del Registro unico. Per accedervi, l’ente non deve aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi commerciali superiori a ottantacinquemila euro, soglia questa fissata dal decreto legislativo n. 186 del 2025 e che va rapportata all’anno. Per il primo anno di applicazione, il 2026, e per gli enti di nuova costituzione, l’accesso è consentito qualora si preveda di non superare tale limite, e nel computo rientrano tutti i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative che comportino cessione di beni o prestazione di servizi. La circolare precisa, tra l’altro, che restano esclusi dal calcolo del plafond i proventi occasionali qualificati come redditi diversi e le componenti straordinarie, come plusvalenze o sopravvenienze, che continuano a essere tassate con le regole ordinarie. Per le Odv e le Aps che optano per questo regime, sono previsti coefficienti di redditività ridotti, rispettivamente dell’uno e del tre per cento, oltre a significative semplificazioni contabili e ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dall’obbligo di fatturazione elettronica, salvo che la fattura venga comunque emessa, nel qual caso va indicato il codice natura N2.2.
La non imponibilità dei contributi pubblici e le attività diverse
Un altro tassello importante che la circolare va a posizionare con precisione riguarda il trattamento fiscale dei contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche. L’articolo 79, comma 4, lettera b), del Codice del Terzo settore prevede che tali contributi non concorrano alla formazione del reddito degli Ets, ma il beneficio, viene ora chiarito, spetta a condizione che l’ente si qualifichi come non commerciale secondo i parametri del successivo comma 5. La verifica, quindi, segue un ordine logico preciso: prima si accerta la natura delle attività attraverso il test di non commercialità, poi si determina la qualifica soggettiva dell’ente, e solo a quel punto si applica l’esenzione sui contributi pubblici, senza che rilevi la distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che abbiano natura di corrispettivo per servizi resi. Anche questi ultimi, se l’ente è un Ets non commerciale, restano non imponibili. Sul fronte delle cosiddette attività diverse, quelle cioè non rientranti tra le attività di interesse generale ma che lo statuto può prevedere in quanto secondarie e strumentali, la circolare ne ribadisce i limiti: non possono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell’ente oppure il sessantasei per cento dei costi complessivi, e devono in ogni caso essere esercitate nel rispetto del decreto attuativo che ne definirà compiutamente i contorni. Per le raccolte fondi occasionali, invece, quelle effettuate in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, il documento ne conferma l’irrilevanza reddituale a patto che venga redatto un apposito rendiconto, mentre quelle continuative, qualora comportino cessione di beni o servizi, possono assumere natura commerciale secondo i criteri ordinari del Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effetto costitutivo dell’iscrizione e la definitiva archiviazione del vecchio regime
Rimane sullo sfondo, ma è un principio che la circolare ribadisce con forza, il carattere costitutivo dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, condizione imprescindibile non solo per esistere come Ets ma anche per poter fruire delle agevolazioni fiscali che il Codice riserva a questi soggetti. Non si tratta, quindi, di un adempimento meramente burocratico, bensì di un passaggio sostanziale che segna il confine tra chi può considerarsi a tutti gli effetti operatore del Terzo settore e chi, invece, pur svolgendo attività analoghe, rimane soggetto alla disciplina fiscale ordinaria prevista per gli enti non commerciali dal Tuir. Con la circolare n. 1/E, l’Amministrazione finanziaria mette dunque nero su bianco un apparato interpretativo complesso e articolato, offrendo agli operatori e ai professionisti del settore gli strumenti per districarsi tra le nuove disposizioni, in un momento storico in cui il Terzo settore è chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nel sistema di welfare del paese, e lo fa dotandosi di una fiscalità moderna, per quanto intricata, che punta a premiare la sostanza dell’attività svolta più che l’etichetta formale dell’ente che la realizza. La parola, adesso, passa all’applicazione pratica di questi principi, con la speranza che i chiarimenti forniti riducano al minimo i margini di incertezza e i potenziali contenziosi.
Description: Chiarimenti Agenzia Entrate su fiscalità ETS: criteri di non commercialità, regime forfettario per OdV e APS, e passaggio dal vecchio regime Onlus al RUNTS.




