Circolare 1/E del 2026, l’Agenzia delle entrate riscrive il perimetro fiscale del Terzo settore

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 19 febbraio 2026 la circolare n. 1/E, un documento di prassi di oltre cento pagine che offre i primi chiarimenti organici sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) -1. Il provvedimento, che tiene conto anche dei contributi pervenuti durante la consultazione pubblica conclusasi lo scorso 23 gennaio, affronta in modo sistematico le disposizioni del Codice del Terzo settore così come modificate dal decreto legislativo n. 186 del 2025, con particolare riferimento alle imposte sui redditi e alla qualificazione fiscale degli enti -1-2.

I criteri di non commercialità e il test matematico per le attività di interesse generale

Uno dei nodi centrali sciolti dalla circolare riguarda la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale, un discrimine che dal periodo d’imposta 2026 dipenderà da parametri oggettivi piuttosto che dalla natura formale dell’ente -1. Le attività di interesse generale elencate nell’articolo 5 del Codice, spiega l’Agenzia, si considerano non commerciali ai fini Ires quando vengono svolte a Titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, intendendo per tali quelli diretti, indiretti, generali, finanziari e tributari, con l’esclusione dei soli costi figurativi -5-10. Il legislatore ha introdotto una clausola di tolleranza del 6 per cento: l’attività conserva la natura non commerciale anche qualora i ricavi superino i costi, ma non oltre tale soglia percentuale per ciascun periodo d’imposta e comunque per non più di tre periodi consecutivi; il superamento del margine o il perdurare dell’avanzo nel quarto anno consecutivo determina invece la riqualificazione in senso commerciale dell’attività -1-10. Per gli enti di dimensioni più contenute, quelli con ricavi inferiori a trecentomila euro, la circolare ammette una valutazione unitaria dell’insieme delle attività di interesse generale, evitando così una segmentazione analitica che risulterebbe eccessivamente gravosa -1-10.

La qualificazione fiscale dell’ente e il regime dei contributi pubblici

La circolare n. 1/E chiarisce inoltre il meccanismo attraverso il quale un ente assume la qualifica fiscale di soggetto commerciale o non commerciale, un passaggio che dipende dal confronto quantitativo tra le diverse fonti di provento -10. Ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice, l’ente viene considerato commerciale quando, nel medesimo periodo d’imposta, i proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte in forma d’impresa e quelli delle attività diverse di cui all’articolo 6 superano le entrate derivanti da attività non commerciali, tra cui rientrano contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative -5-10. Particolare attenzione viene dedicata al trattamento dei contributi pubblici: l’Agenzia precisa che tutti i contributi erogati da amministrazioni pubbliche, siano essi a fondo perduto oppure aventi natura di corrispettivo per servizi resi, non concorrono alla formazione del reddito Ires, ma a condizione che l’ente si qualifichi come ETS non commerciale secondo il test appena descritto -1-5. La verifica della natura dell’ente, quindi, costituisce un presupposto logicamente antecedente rispetto all’applicazione dell’esenzione sui contributi stessi -1.

I regimi forfetari riservati a OdV e APS e le modalità di accesso

La circolare dedica ampio spazio ai nuovi regimi di tassazione agevolata, in particolare a quello previsto dall’articolo 86 del Codice e riservato esclusivamente alle Organizzazioni di volontariato (OdV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nell’apposita sezione del Runts -1-10. Il regime, che mutua il meccanismo del forfetario per professionisti e imprese minori, è accessibile a condizione che nel periodo d’imposta precedente l’ente abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a ottantacinquemila euro, soglia fissata dal decreto legislativo n. 186 del 2025 e rapportata all’anno -1-10. L’Agenzia specifica che, a differenza del regime forfetario generale di cui all’articolo 80, possono avvalersene anche le OdV e le APS qualificate come enti commerciali, una precisazione significativa emersa all’esito della consultazione pubblica -10. Nel computo del limite rientrano tutti i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative, mentre restano esclusi i proventi occasionali qualificati come redditi diversi e le componenti straordinarie -1.

L’iscrizione al Runts quale presupposto per le agevolazioni e la chiusura del periodo transitorio

Un passaggio fondamentale ribadito dalla circolare riguarda la natura costitutiva dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che rappresenta una condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice -1-5. Con la cessazione dell’Anagrafe delle Onlus al 31 dicembre 2025, gli enti già iscritti a tale data che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al Runts entro il termine perentorio del 31 marzo 2026, allegando atto costitutivo, statuto adeguato alle nuove disposizioni e gli ultimi due bilanci approvati -1-5. In caso di accoglimento dell’istanza, l’ente acquisisce la qualifica senza soluzione di continuità e con effetto retroattivo dall’inizio del periodo d’imposta 2026, potendo così applicare le nuove disposizioni fiscali sin dal 1° gennaio -1-10. La circolare precisa infine che la mancata presentazione della domanda entro i termini comporta, per le ex Onlus, l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale realizzato durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe -5.

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