Pos e registratori telematici, la guida delle Entrate per l’abbinamento ma c’è chi è esonerato dall’obbligo
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Redazione Economia
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Con l’avvio del nuovo anno, il 2026, si è materializzato un adempimento fiscale che era stato delineato già dalla legge di Bilancio del 2025, ovvero l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici – quelli che un tempo chiamavamo registratori di cassa – e i terminali Pos utilizzati per incassare con moneta elettronica -5. L’Agenzia delle Entrate, per districare la matassa di dubbi operativi che inevitabilmente assale commercianti e professionisti, ha messo a punto e diffuso una guida operativa, un vero e proprio manuale corredato da 24 risposte ai quesiti più frequenti, le cosiddette Faq, al fine di illustrare le modalità con le quali andrà effettuato questo abbinamento informatico -2. Non si tratta, è bene precisarlo sin da subito, di un collegamento fisico tra i due apparecchi; il legislatore e l’Amministrazione finanziaria hanno optato per una soluzione più snella, un abbinamento di tipo logico che si realizzerà accedendo a un’apposita piattaforma web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” -5-10. L’esercente, o un intermediario da lui delegato, dovrà associare la matricola del proprio registratore telematico, già censito in Anagrafe tributaria, ai dati identificativi di ogni singolo Pos di cui è titolare, dati che peraltro gli operatori finanziari hanno già preventivamente comunicato all’Agenzia -5-6.
Una finestra temporale per adeguarsi e la cancellazione della carta
La data ufficiale per l’avvio della procedura telematica di allineamento sarà comunicata a giorni, come ricordano le cronache, con l’indicazione che il servizio online diventerà operativo nei primi giorni di marzo -1-10. Per tutti coloro che già utilizzavano strumenti di pagamento elettronico al 1° gennaio, o che li hanno attivati nel corso del primo mese dell’anno, è stata concessa una finestra di 45 giorni, che decorrerà proprio dalla data di messa a disposizione del servizio, per portare a termine la registrazione senza incorrere in sanzioni -5-6. Parallelamente a quest’obbligo di interconnessione, il decreto Pnrr approvato a gennaio dal governo Meloni ha introdotto una semplificazione di non poco conto per i cittadini: viene abolito l’obbligo di conservare per dieci anni le ricevute cartacee emesse dal Pos per i pagamenti con bancomat, carte di credito o prepagate -3. Una misura, quest’ultima, che snellisce gli adempimenti burocratici di famiglie e imprese, eliminando la necessità di archiviare documenti che, nella pratica, erano diventati un doppione rispetto alle tracciature informatiche già in possesso degli istituti bancari e, indirettamente, del Fisco.
Le attività che sfuggono all’obbligo di collegamento
Fondamentale, però, è comprendere che l’obbligo di abbinare il Pos al registratore telematico non rappresenta un vincolo universale, e l’Agenzia delle Entrate stessa ha provveduto a delinearne i confini, chiarendo chi può legittimamente evitare questo adempimento. La normativa, infatti, si applica ai soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero coloro che operano nel commercio al minuto e in attività assimilate -1-8. Ne consegue che ne sono esonerati tutti quei contribuenti che non rientrano in questo perimetro: si pensi, per esempio, ai giornalai, ai soggetti che prestano servizi di telecomunicazione o di trasporto pubblico di persone e veicoli, categorie queste che non sono obbligate all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale -8. Un altro fronte di esonero riguarda coloro che emettono titoli di accesso per mostre, fiere ed esposizioni, attività disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva e rientranti nella Tabella C allegata allo stesso decreto; in questi casi, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite biglietterie automatizzate o misuratori fiscali, e i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, la quale li rende disponibili all’Amministrazione finanziaria, garantendo di fatto la tracciabilità del flusso -4. Per queste attività, dunque, anche qualora si utilizzi un Pos per accettare pagamenti, non sussiste l’obbligo di collegamento con il registratore telematico, in quanto il sistema di controllo è già assolto per altra via.
Il regime dei contribuenti minori e le sanzioni in gioco
Un discorso a parte merita la categoria dei cosiddetti contribuenti minori, ovvero quelli che non superano i 50mila euro di volume d’affari annuo e che, per attività come l’organizzazione di eventi o spettacoli, possono utilizzare ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi; anche in questo specifico contesto, l’esonero dall’obbligo di collegamento rimane valido -4. Attenzione, però, a non fraintendere: l’esonero dall’obbligo di abbinamento non significa che il Pos diventi facoltativo laddove la legge già ne impone l’uso, né tantomeno esonera dalla corretta registrazione dell’operazione. Se un soggetto formalmente escluso dall’obbligo di collegamento, come un’associazione che organizza una fiera, dovesse decidere di utilizzare comunque un registratore telematico per certificare i propri corrispettivi, allora scatterebbe l’obbligo di abbinarlo al Pos -8. In caso di inadempienza, ovvero per chi è tenuto al collegamento e non vi provvede, le sanzioni previste sono tutt’altro che lievi: si va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 4.000 euro, con la possibilità, in caso di quattro distinte violazioni nell’arco di un quinquennio, di arrivare alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che può variare da tre giorni a un mese -6-9. Un quadro normativo, insomma, che premia la chiarezza espositiva dell’Agenzia ma che richiede massima attenzione da parte degli operatori, chiamati a districarsi tra obblighi ed esenzioni.




