Strage di Fidene, la corte d’appello conferma l’ergastolo per Campiti
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Redazione Interno
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La Corte d’assise d’appello di Roma, come da pronuncia depositata nella giornata dell’11 maggio 2026, ha sostanzialmente blindato la sentenza di primo grado: per Claudio Campiti, il 57enne che l’11 dicembre del 2022 fece irruzione con una pistola in una riunione di condominio, l’ergastolo resta dunque confermato. I giudici, raccogliendo di fatto le richieste avanzate dalla Procura generale, hanno ritenuto solido l’impianto accusatorio già vagliato in primo grado, rigettando le tesi della difesa che avevano tentato – senza successo – di scardinare la ricostruzione dei fatti. Una decisione, questa, che chiude (almeno in seconde cure) il capitolo giudiziario di una delle pagine più cupe della cronaca romana recente: quella mattanza consumatasi in un pomeriggio d’inverno, sotto un gazebo allestito davanti a un bar di via Monte Gilberto, nel quartiere Fidene.
Quattro donne uccise durante una discussione di condominio
L’episodio, risalente all’11 dicembre 2022, ebbe luogo mentre si teneva l’assemblea tra i soci del consorzio immobiliare “Valle Verde”; un appuntamento, in apparenza banale, degenerato in tragedia quando Campiti – che secondo le indagini nutriva un rancore accumulato da tempo verso alcuni componenti del gruppo – estrasse l’arma, regolarmente noleggiata presso il poligolo di Tor di Quinto, e aprì il fuoco. Morirono sul colpo quattro donne: Nicoletta Golisano, 50 anni, Elisabetta Silenzi, 55, Sabina Sperandio, 71, e Fabiana De Angelis, 57. Altre persone presenti nel gazebo, benché raggiunte dai proiettili o ferite nella concitazione della fuga, riuscirono a salvarsi. L’uomo, dopo aver sparato, venne bloccato poco distante dai carabinieri senza opporre resistenza; la pistola era ancora in suo possesso, così come diverse munizioni.
Il percorso giudiziario tra primo grado e conferme in appello
Già al termine del primo processo, gli stessi giudici della Corte d’assise di Roma avevano inflitto la pena massima, ritenendo provata la premeditazione e la totale assenza di circostanze attenuanti equivalenti. La difesa, in appello, aveva provato a far leva su un presunto vizio di rappresentazione della realtà al momento del gesto, oltre che su una condotta processuale che – secondo i legali – avrebbe dovuto quantomeno aprire la strada a una perizia psichiatrica più approfondita. I giudici di secondo grado, tuttavia, non hanno raccolto tali argomenti: la capacità di intendere e volere al momento dei fatti, scrivono nella motivazione sintetica letta in aula, era pienamente integra, e la scelta di portare un’arma in un contesto – quello assembleare – intrinsecamente pacifico dimostra una lucida volontà omicida.
L’arma, il poligono e la pianificazione del gesto
Un elemento decisivo, emerso con chiarezza nel corso di entrambi i gradi di giudizio, riguarda la modalità con cui Campiti entrò in possesso della pistola. Non un acquisto clandestino né un’arma detenuta illegalmente, bensì un regolare noleggio presso un poligono di tiro: circostanza, questa, che neppure la difesa ha mai contestato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo frequentava l’impianto di Tor di Quinto da settimane, svolgendo esercitazioni in preparazione di quello che gli investigatori hanno definito un “piano deliberato”. Il giorno della strage, Campiti si presentò al gazebo di Fidene con addosso un giubbotto antiproiettile; un dettaglio, quest’ultimo, che la Corte d’appello ha letto come ulteriore conferma della natura organizzata e razionale dell’azione, escludendo qualsiasi ipotesi di raptus o di reazione impulsiva a un litigio improvviso.
L’assenza di sconti di pena e la conferma dell’ergastolo
Nessuna riduzione di pena, dunque, per l’imputato che resta recluso al regime del 41-bis – o almeno così prevede il dispositivo letto in aula – in attesa di eventuali ulteriori passaggi processuali. La Corte d’assise d’appello ha integralmente confermato il verdetto di primo grado, respingendo anche la richiesta di un risarcimento danni in forma generica che la difesa aveva tentato di far slittare a un’eventuale sede civile separata. Le famiglie delle vittime, che si erano costituite parti civili, hanno visto così accolte le proprie ragioni in termini sostanziali, benché la sentenza non quantifichi in questa sede gli eventuali risarcimenti, limitandosi a ribadire la responsabilità penale al massimo grado.
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