Il nuovo modello CU 2026 tra riforma del cuneo e tripla scadenza

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera definitivo al modello della Certificazione Unica 2026, il documento, come noto, che i sostituti d’imposta devono predisporre per certificare i redditi corrisposti nel corso del 2025. La struttura portante della certificazione, pur rimanendo fedele all’impianto degli anni passati, si arricchisce quest’anno di elementi di novità tutt’altro che trascurabili, dovendo recepire, e quindi tradurre in campi compilativi, le consistenti modifiche legate alla riforma del cuneo fiscale e al riordino delle detrazioni, oltre a dover adeguare le soglie di esenzione per i fringe benefit. L’obiettivo, dichiarato dall’amministrazione finanziaria, è quello di allineare la certificazione alla normativa vigente, garantendo così la corretta esposizione di dati che confluiranno, poi, nelle dichiarazioni precompilate messe a disposizione dei contribuenti.

Le tre finestre di invio per districarsi tra le diverse tipologie di reddito

L’aspetto probabilmente più rilevante, sul piano meramente operativo, riguarda la scansione temporale degli adempimenti: non più un’unica data, ma un vero e proprio calendario scaglionato che impone ai sostituti d’imposta una gestione più articolata delle tempistiche. La scadenza del 16 marzo 2026 resta il termine cardine per la trasmissione di una vasta platea di certificazioni, includendo quelle relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai compensi di lavoro autonomo occasionale – quindi non abituale –, ai cosiddetti redditi diversi e, novità di rilievo, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi -2. A questa prima finestra, ne segue una seconda, fissata al 30 aprile 2026, dedicata esclusivamente all’invio delle Certificazioni Uniche che riportano redditi di lavoro autonomo abituale, come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, e le provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio -1. Chiude il quadro, infine, la scadenza del 31 ottobre 2026, pensata per gestire quelle certificazioni che contengono redditi esenti o comunque non dichiarabili attraverso il meccanismo della precompilata, un termine quest’ultimo che richiede particolare attenzione per non incorrere in dimenticanze.

L’adeguamento dei contenuti alla manovra sul cuneo fiscale

Sul fronte dei contenuti, l’adeguamento alle recenti misure sul taglio del cuneo fiscale rappresenta la sfida principale per chi deve compilare il modello. Le istruzioni pubblicate contestualmente al provvedimento dettagliano le modalità per esporre il trattamento integrativo, quello che comunemente viene chiamato bonus, e l’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta per determinati scaglioni di reddito, una misura, quest’ultima, che ha richiesto l’introduzione di specifici righi per distinguerla dalle ordinarie detrazioni per lavoro dipendente. Vengono altresì recepite le nuove soglie di esenzione per i fringe benefit, con la conseguente necessità di indicare analiticamente il valore dei beni e dei servizi corrisposti, al fine di monitorare il rispetto dei limiti di reddito previsti dalla legge per usufruire della parziale irrilevanza fiscale di tali somme -4.

Le rettifiche tecniche e l’impatto sui settori specifici come la sanità

Non si tratta, però, di un semplice aggiornamento meccanico. La complessità della macchina fiscale emerge anche da correzioni e integrazioni più mirate, come dimostra l’errata-corrige del 5 febbraio 2026 che ha fornito una versione aggiornata del modello e delle istruzioni, segnale, questo, della difficoltà di mettere a punto uno strumento che deve interfacciarsi con casistiche sempre più variegate. Particolare attenzione meritano, poi, le modifiche che impattano su categorie professionali specifiche; si pensi, a Titolo esemplificativo, alla riattivazione di un codice reddituale specifico, il numero 24, per le somme erogate a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che operano in regime forfetario, una categoria per la quale, pur in presenza di un generale esonero dalla certificazione per i contribuenti in regime forfettario, permane l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, non essendo i loro compensi tracciati attraverso il sistema della fatturazione elettronica -2-8. Un dettaglio, questo, che dimostra come la semplificazione, talvolta, proceda per eccezioni.

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