Smart working con azienda estera, l’Agenzia conferma: regime impatriati accessibile

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il rientro in Italia, scelta sempre più ponderata da molti professionisti, non è più necessariamente vincolato a un cambio di datore di lavoro o a un trasferimento fisico in ufficio. L’Agenzia delle Entrate, intervenendo con un nuovo chiarimento, ha ribadito con fermezza un principio che amplia significativamente le opportunità per i cosiddetti “cervelli in fuga”: lo sconto Irpef del 50% previsto dal nuovo regime per gli impatriati è fruibile anche da chi, dopo il rientro, continui a lavorare in smart working per un’azienda con sede all’estero. Una conferma, questa, che arriva a sciogliere ogni dubbio residuo e che si inserisce in un quadro normativo – quello del decreto legislativo 209 del 2023, modificato dalla legge 132 del 2025 – voluto per attrarre capitale umano qualificato, il quale, di fatto, considera elemento dirimente non la localizzazione giuridica del datore di lavoro, bensì il luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Il requisito fondamentale: lavorare sul suolo italiano

La risposta n. 2 del 2026, che analizza il caso concreto di una contribuente rientrata nel 2025 con un contratto di lavoro italiano ma per una società estera, delinea il perimetro dell’agevolazione in modo netto. Ciò che conta, per l’Amministrazione finanziaria, è che l’attività lavorativa venga svolta “prevalentemente sul territorio italiano”. Una condizione, questa, che appare perfettamente in linea con la logica stessa della misura, la quale mira a favorire il reinsediamento stabile delle persone, con i relativi effetti economici e sociali sul territorio nazionale. La modalità agile del lavoro, ormai consolidata in molti settori, non rappresenta dunque un ostacolo, purché sia il lavoratore a risiedere e operare fisicamente in Italia per la maggior parte del suo tempo.

Un chiarimento che segue precedenti orientamenti

Sebbene la novità del provvedimento possa apparire rilevante, l’Agenzia delle Entrate non ha fatto che ribadire un concetto già espresso in passato, applicandolo però al quadro normativo più recente. Il nuovo regime impatriati, infatti, ha sostituito il precedente, introducendo criteri e percentuali di agevolazione differenti. La risposta, che alcuni potrebbero giudicare superflua, assume invece un peso notevole per chi deve pianificare il proprio rientro, offrendo quella certezza del diritto necessaria a compiere scelte di vita importanti. Viene così esplicitato che non è necessaria una continuità col datore di lavoro per cui si era impiegati all’estero, aprendo la porta a nuovi contratti stipulati dopo il rientro, anche con soggetti economici basati fuori dai confini nazionali.

Le implicazioni pratiche per i lavoratori

La decisione fiscale, di cui si attende ora la pubblicazione ufficiale, ha il pregio di ridurre le complessità burocratiche per una categoria di contribuenti in crescita. Chiunque rientri dopo due anni all’estero, rispettando i requisiti di reddito e di qualifica professionale previsti, e decida di stabilire la propria residenza in Italia, potrà quindi contare sul notevole beneficio fiscale per i successivi cinque anni, indipendentemente dal fatto che la sede legale del proprio committente si trovi a Berlino, Londra o New York. Una possibilità che, coniugando la flessibilità del lavoro da remoto con la vantaggiosa fiscalità italiana, potrebbe incentivare molti a tornare, portando con sé competenze e professionalità maturate in contesti internazionali.

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