L’agenzia delle entrate chiarisce: per gli impatriati nessuna preclusione dallo smart working con datore estero

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 76 del 2026, ha fornito un chiarimento destinato a fare chiarezza su un aspetto operativo fondamentale del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, quello, cioè, relativo alla possibilità di accedere ai benefici fiscali pur in presenza di un rapporto di lavoro che non si interrompe con il datore estero. La circostanza, che potrebbe apparire come un elemento di continuità tale da inficiare il requisito del “trasferimento” della residenza fiscale, non ha invece, secondo quanto statuito dall’amministrazione finanziaria, alcun effetto preclusivo.

Il nodo centrale affrontato nel documento di prassi riguarda il caso, piuttosto comune nell’attuale contesto lavorativo, di un contribuente che, dopo un prolungato periodo di residenza all’estero – nel caso di specie, in Finlandia, ben oltre la soglia minima prevista dalla norma – decide di fare rientro in Italia, mantenendo però il proprio impiego alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero e svolgendo l’attività in modalità di lavoro agile, quella che comunemente chiamiamo smart working. Ebbene, la scelta di continuare a lavorare per la stessa azienda, modificando unicamente il luogo di esecuzione della prestazione, non rappresenta, per l’Agenzia delle Entrate, un ostacolo all’applicazione del regime.

Il requisito temporale e l’irrilevanza della continuità del rapporto

Nella sua analisi, l’Agenzia ha posto l’accento sul fatto che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione non è tanto la rottura del vincolo contrattuale con l’impresa estera – elemento, questo, che la normativa non richiede – quanto piuttosto la dimostrazione di aver maturato un periodo di residenza fiscale all’estero di durata adeguata. Il contribuente, avendo risieduto in Finlandia per un arco temporale superiore al minimo richiesto, aveva già soddisfatto il presupposto territoriale per potersi considerare un “lavoratore impatriato”. A questo punto, la continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero diventa, nelle more dell’interpretazione fornita, un aspetto neutro: non interrompe il periodo di residenza estera pregressa e non altera la ratio dell’agevolazione, che è quella di incentivare il rientro di capitali umani e professionali.

Lo smart working come modalità di esecuzione e non come elemento ostativo

Un ulteriore aspetto di rilievo, che si intreccia con il primo, riguarda la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L’istituto dello smart working, che ha assunto una diffusione capillare negli ultimi anni, viene inquadrato dalla risposta come una mera modalità esecutiva del rapporto. Se il lavoratore, una volta trasferita la residenza anagrafica e fiscale in Italia, continua a prestare la propria attività per il committente estero, ma lo fa da remoto, non viene meno il presupposto del “trasferimento” effettivo. L’agevolazione, dunque, si applica a tutti gli effetti, confermando un approccio sostanzialista dell’amministrazione che guarda al risultato – il rientro stabile – piuttosto che alla forma giuridica del vincolo contrattuale.

Il chiarimento sui frontalieri e la distinzione con il nuovo regime

Il documento di prassi si sofferma, inoltre, su un’altra categoria di lavoratori, quella dei frontalieri, tracciando una linea di demarcazione netta con le ordinarie disposizioni sugli impatriati. Per questi ultimi, l’accesso al regime agevolato è subordinato al trasferimento stabile della residenza fiscale in Italia, ma con una particolarità: il beneficio spetta anche a quei soggetti che, pur avendo svolto l’attività lavorativa nel nostro Paese in periodi precedenti, avevano mantenuto la residenza fiscale all’estero. In questi casi, è però richiesta una verifica particolarmente rigorosa dei requisiti temporali. L’Agenzia ha ribadito, in proposito, che i periodi di lavoro in Italia in regime di frontalierato non vengono computati come residenza fiscale italiana, a condizione che la residenza formale e sostanziale sia sempre rimasta oltreconfine.

La questione della residenza e il trasferimento tra regioni

Un altro fronte su cui l’Agenzia è intervenuta, sempre con la risposta n. 76, riguarda le conseguenze di un successivo spostamento della residenza all’interno del territorio nazionale. Il regime degli impatriati prevede una maggiorazione dell’agevolazione – con una detassazione che può arrivare al 90% – per coloro che trasferiscono la residenza nelle regioni del Mezzogiorno. Il documento chiarisce, però, che questo beneficio maggiorato non è eterno: se il contribuente, dopo aver usufruito della detassazione rafforzata, decide di spostare nuovamente la propria residenza in una regione non compresa tra quelle agevolate, perde automaticamente il diritto alla maggiorazione. In tale evenienza, l’interessato conserva unicamente l’agevolazione ordinaria prevista per gli impatriati, che rimane applicabile per la parte residua del periodo d’imposta concesso.

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