Cade in casa mentre è in smart working: il tribunale di Padova riconosce l’infortunio sul lavoro e il diritto al rimborso delle spese mediche

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Una sessantenne di Padova, dipendente del dipartimento giuridico dell’Università di Padova, ha ottenuto una pronuncia storica dal tribunale del lavoro: il riconoscimento giudiziario dell’infortunio sul lavoro a seguito di una caduta avvenuta nella propria abitazione durante l’orario di smart working, con conseguente diritto al rimborso delle spese mediche e all’indennizzo da parte dell’Inail. La vicenda, che risale all’8 aprile del 2022, si è conclusa solo dopo un lungo contenzioso legale che ha visto contrapposta la lavoratrice all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale aveva inizialmente classificato l’evento come semplice “infortunio domestico”, escludendo così la copertura assicurativa obbligatoria.

Erano circa le 13.50 di quel venerdì, e la donna stava partecipando a una riunione sulla piattaforma Zoom quando, alzatasi dalla scrivania per recuperare alcuni documenti necessari alla prosecuzione dell’attività lavorativa, è rovinosamente caduta riportando la frattura della caviglia in due punti. Un infortunio grave, che le è costato il ricovero ospedaliero, un intervento chirurgico e un periodo di inabilità al lavoro di 137 giorni, come certificato dai referti medici. La dinamica dell’incidente, avvenuto in un contesto di lavoro agile durante l’emergenza Covid, appariva chiara: la prestazione lavorativa era in corso e l’azione compiuta, alzarsi per prendere delle carte, era funzionale allo svolgimento delle sue mansioni. Eppure, l’Inail prima aveva giudicato l’infortunio “indennizzabile”, salvo poi fare marcia indietro poche settimane dopo, declassandolo a infortunio domestico e negando di fatto qualsiasi copertura, con la conseguenza che la dipendente si è trovata a dover attingere alle proprie risorse per far fronte alle spese mediche e ha dovuto ricorrere alle coperture assistenziali dell’Inps.

A questo punto è sceso in campo il sindacato FGU Gilda Unipd, che ha fornito alla propria iscritta l’assistenza legale necessaria per presentare ricorso contro la decisione dell’Istituto. Neppure un tentativo di ricorso interno era valso a smuovere l’Inail dalla sua posizione, costringendo la lavoratrice e i suoi legali a portare la questione dinanzi al giudice. Il tribunale di Padova, sezione lavoro, con una sentenza depositata lo scorso 8 maggio ma resa nota solo in questi giorni, ha stabilito il principio per cui l’incidente occorso alla dipendente durante l’orario di lavoro e nell’esecuzione di un’attività propedeutica alla prestazione lavorativa va considerato a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro, dichiarando di fatto cessata la materia del contendere proprio sulla natura dell’evento e sulle conseguenti entità postume.

Il dietrofront dell’Inail e il principio giuridico affermato dai giudici

La battaglia legale della sessantenne padovana, costretta a farsi carico di ogni prestazione medica e impossibilitata a vedersi risarcire il danno postumo, si è quindi conclusa con il riconoscimento integrale delle sue ragioni. Il tribunale non solo ha accolto le richieste della lavoratrice, ma le ha anche permesso di recuperare tutte le spese sostenute, comprese quelle legali, ottenendo inoltre un indennizzo mensile per il periodo di inabilità causato dalla doppia frattura. Il sindacato ha fatto sapere che per la propria iscritta sono stati recuperati circa 1.300 euro di rimborso spese, oltre agli arretrati per l’indennizzo, una somma che va a coprire le carenze lasciate dall’iniziale diniego dell’Inail, il quale aveva invece sempre ribadito l’esclusione della natura professionale dell’infortunio.

La decisione dei giudici padovani assume un rilievo particolare perché rappresenta la prima pronuncia italiana in materia di infortunio in smart working, andando a colmare un vuoto interpretativo su cui lo stesso Istituto assicurativo aveva più volte cambiato orientamento. Il caso, riportato inizialmente dal Gazzettino, dimostra come la modalità del lavoro da remoto, pur essendo ormai una pratica consolidata, rischi ancora di non vedere riconosciute tutte le tutele proprie del lavoro svolto in ufficio. I legali della donna hanno dovuto dimostrare che l’attività che stava svolgendo al momento della caduta, ovvero alzarsi per recuperare i fogli durante la riunione, fosse necessaria e funzionale a quella lavorativa, e che quindi il rischio corso non fosse un rischio elettivo o legato a scelte personali estranee alle mansioni.

Il nodo della sicurezza domestica e le implicazioni per il lavoro agile

La vicenda giudiziaria solleva inevitabilmente interrogativi sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro atipici come le abitazioni private, dove il datore di lavoro non ha potere di vigilanza. Nel caso specifico, l’infortunio è avvenuto durante l’orario di servizio e in un contesto – quello dell’emergenza pandemica – in cui lo smart working era diventato obbligato, ma la sentenza del tribunale di Padova potrebbe fare da apripista per numerose altre cause future. Il sindacato FGU Gilda Unams, per bocca del suo segretario Andrea Berto, ha commentato il risultato sottolineando come sia fondamentale riconoscere che l’attività lavorativa svolta nella propria abitazione debba essere regolamentata secondo le medesime normative sulla sicurezza e l’indennizzo previste per i contesti tradizionali, nonostante la normativa nazionale in materia sia ancora piuttosto sintetica.

Ora che il tribunale ha stabilito il principio, la lavoratrice ha potuto finalmente vedere riconosciuti i propri diritti dopo quasi quattro anni di battaglia legale. Un iter lungo e complesso, durante il quale l’Inail aveva continuato a opporre resistenza, costringendo la dipendente a sostenere inizialmente tutte le spese di tasca propria. La sentenza potrebbe ora influenzare il comportamento dell’Istituto nei confronti di casi analoghi, anche se al momento l’ente non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla pronuncia, limitandosi a prendere atto della decisione del giudice e a conformarsi, come avvenuto in questo specifico caso dopo la sentenza, quando ha contattato la donna per sottoporla a una visita collegiale, seppur senza riconoscere volontariamente i rimborsi che poi il tribunale le ha invece assegnato.

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