Smart working, da domani multe e rischio arresto per i datori di lavoro
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Redazione Interno
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Domani, martedì 7 aprile, scatta ufficialmente l’obbligo, per i datori di lavoro che impiegano dipendenti in lavoro agile, di adeguarsi a un regime sanzionatorio che non era mai stato applicato con questo rigore. La legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 68 lo scorso 23 marzo e pensata come primo provvedimento annuale dedicato esplicitamente alle piccole e medie imprese, contiene all’articolo 11 un intervento diretto sulla disciplina del cosiddetto smart working. Non si tratta, va precisato, di nuove regole tecniche sul come si svolge la prestazione lavorativa da remoto, bensì di un inasprimento significativo – e inedito per molti versi – delle conseguenze penali e amministrative per chi non rispetta gli obblighi già previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Obblighi informativi e sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile
La novità principale ruota attorno a un adempimento preciso: la trasmissione dell’informativa sulla sicurezza, che il datore di lavoro deve garantire non solo ai lavoratori in smart working ma anche ai loro rappresentanti per la sicurezza. Fino a ieri, la mancanza di questo adempimento poteva configurarsi come una violazione meramente amministrativa. Da domani, invece, chi omette di fornire tale documentazione – nella quale vanno dettagliati i rischi specifici connessi al lavoro agile, compresi quelli legati all’uso delle attrezzature e all’isolamento del lavoratore – rischia conseguenze ben più gravi. Il legislatore ha voluto, con questa manovra, ribadire un principio chiaro: la flessibilità organizzativa non può prescindere dalla tutela della salute, e quest’ultima, nel lavoro da remoto, non è affatto meno importante che in sede.
Sanzioni penali e pecuniarie: fino a 7.500 euro e quattro mesi di arresto
Le pene previste per i datori di lavoro inadempienti hanno ora un profilo doppio, che li espone a procedimenti di natura diversa. Da un lato, l’aspetto penale: si arriva fino a quattro mesi di arresto, una misura che in passato appariva sproporzionata per violazioni legate al lavoro agile ma che oggi diventa concreta. Dall’altro, quello amministrativo: le multe possono superare i 7.400 euro – alcune fonti parlano di una soglia che arriva a 7.500 euro – rendendo particolarmente oneroso per le piccole e medie imprese, spesso prive di uffici legali strutturati, ignorare l’obbligo. È interessante notare come la legge non modifichi la sostanza dell’informativa stessa, né introduca nuovi parametri sulla valutazione dei rischi; si limita, in apparenza, a dire che quelle regole, già scritte, vanno rispettate pena l’arresto. Una scelta, questa, che molti interpretano come un segnale forte indirizzato a quelle realtà dove il lavoro agile era stato introdotto in modo informale, senza alcuna documentazione.
L’ambito di applicazione: solo per le pmi o per tutti?
Sebbene la legge 34/2026 sia tecnicamente un provvedimento “annuale per le piccole e medie imprese”, il meccanismo sanzionatorio descritto all’articolo 11 non contiene deroghe esplicite per le grandi aziende. Questo significa, in pratica, che l’inasprimento delle pene – arresto fino a quattro mesi e multe fino a 7.500 euro – si applica a qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni, purché utilizzi lavoratori in smart working. La differenza, semmai, è di impatto: una multa di quella entità pesa in modo diverso su una società con centinaia di dipendenti rispetto a un’impresa artigiana con due o tre addetti in smart working. Il legislatore, tuttavia, non ha voluto distinguere. L’unico elemento che conta, da domani, è la presenza o meno dell’informativa trasmessa regolarmente. Senza quella, scatta il rischio penale.




