Smart working, dal 7 aprile scattano le sanzioni (e l’arresto) per chi dimentica l’informativa
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Interno
-
È una di quelle norme che, sulla carta, esistevano già da quasi un decennio, ma che fino a ieri potevano essere tranquillamente ignorate senza particolari conseguenze. Da oggi, martedì 7 aprile, la musica cambia radicalmente per i datori di lavoro: l’obbligo di fornire un’informativa scritta sulla sicurezza ai dipendenti in smart working, già previsto dall’articolo 22 della legge 81 del 2017, diventa finalmente cogente grazie all’innesto di un apparato sanzionatorio pesante, introdotto dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese (la n. 34/2026). A finire nel mirino del legislatore non è la modalità del lavoro agile in sé, ma la mancata trasmissione di quel documento che spiega al lavoratore, magari seduto in cucina o in un co-working, quali rischi corre utilizzando il videoterminale per otto ore consecutive su una sedia magari non proprio ergonomica.
L’innesto nel Testo Unico e la svolta repressiva
La vera rivoluzione, per usare un termine che non dispiacerebbe agli addetti ai lavori, sta nel fatto che la nuova legge modifica il decreto legislativo 81 del 2008, il celebre Testo Unico sulla sicurezza. Il provvedimento inserisce il comma 7-bis all’articolo 3, chiarendo una volta per tutte che la responsabilità del datore di lavoro non si ferma alle mura dell’ufficio. Anzi, proprio perché non può mettere piede in casa del dipendente per controllare se la scrivania è a norma, l’azienda è tenuta a sopperire con l’informazione: un documento da consegnare almeno una volta all’anno, sia al lavoratore che al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si parla di rischi specifici, da quelli posturali all’affaticamento visivo, passando per lo stress da “sempre connessi”.
Arresto e ammenda: cosa rischiano i datori di lavoro inadempienti
Ed eccoci al punto dolente, quello che ha fatto sobbalzare sulla sedia i consulenti del lavoro e i titolari delle piccole imprese. La violazione di questo obbligo informativo, prima considerata una mera dimenticanza burocratica, viene ora risucchiata nel vortice delle sanzioni penali previste dal Testo Unico. Chi non consegna l’informativa rischia l’arresto da due a quattro mesi. In alternativa, il giudice può optare per un’ammenda che, con gli ultimi aggiornamenti, oscilla tra 1.708 e 7.403 euro. Un messaggio chiaro, quello del legislatore: la prevenzione non è un optional, e la salute del lavoratore agile vale tanto quanto quella dell’operaio in fabbrica.
Più responsabilità, meno controllo diretto
Per il lavoratore, va detto, non cambia granché nella routine quotidiana. Continuerà a timbrare il cartellino virtuale dal salotto di casa, se l’accordo individuale lo prevede. Ma dal suo punto di vista, l’entrata in vigore di queste norme rafforza il principio che l’infortunio in smart working è comunque un infortunio sul lavoro, coperto dall’Inail. Per l’azienda, invece, la posta si alza: l’informativa diventa un atto dovuto e formale, quasi una scatola nera da esibire in caso di ispezione. Se fino a ieri molti datori avevano sottovalutato la consegna di questo foglio, ritenendolo una seccatura teorica, da oggi la mancata trasmissione apre le porte a conseguenze che nessuno vorrebbe vedere scritte in una sentenza.




