Smart working, scattano le sanzioni per chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Dal 7 aprile, e quindi da ieri, il quadro sanzionatorio per il lavoro agile si è fatto improvvisamente più pesante per quelle aziende che, magari per negligenza o per una sottovalutazione degli adempimenti burocratici, non hanno ancora provveduto a consegnare ai propri dipendenti l’informativa scritta sulla sicurezza. Non si tratta, va detto subito, di una nuova limitazione alla possibilità di lavorare da remoto – pratica ormai consolidata nel tessuto produttivo italiano – ma di un deciso rafforzamento delle tutele previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che grazie a un richiamo normativo preciso diventa finalmente applicabile anche a chi opera fuori dai locali aziendali.

La leva utilizzata dal legislatore, con la legge annuale per le piccole e medie imprese (la n. 34 del 2026), è quella di un apparato punitivo che, a conti fatti, non lascia scampo: la violazione di questo obbligo informativo – che in realtà esisteva già sulla carta dal 2017 – espone il datore di lavoro a pene che vanno da due a quattro mesi di arresto, oppure a un'ammenda che, a seconda della gravità del caso, può oscillare tra 1.708 e 7.403 euro. Una svista, insomma, che rischia di costare molto cara, soprattutto se si considera che l’obiettivo della norma è proprio quello di spostare l’attenzione dalla semplice flessibilità organizzativa alla concreta responsabilizzazione delle parti.

Un obbligo vecchio di quasi dieci anni che diventa effettivo

C’è un aspetto, in questa riforma, che merita attenzione perché chiarisce la natura non episodica dell’intervento: l’obbligo di fornire l’informativa sui rischi generali e specifici del lavoro agile era già previsto dall’articolo 22 della legge 81 del 2017, quella che per intenderci ha introdotto per la prima volta lo smart working nell’ordinamento. Finora, però, quel passaggio era rimasto sostanzialmente privo di morsi, un po' come una raccomandazione priva di sanzioni; con il nuovo corso, invece, il mancato invio del documento viene equiparato a una violazione del Testo Unico sulla sicurezza, richiamando cosí un regime punitivo che le imprese conoscono bene per quanto riguarda i contesti tradizionali.

Il contenuto di questa informativa, che va trasmessa almeno una volta all’anno sia al lavoratore che al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non è affatto generico. Il datore di lavoro è tenuto a mettere nero su bianco non solo i rischi cosiddetti generici – quelli legati all’isolamento o allo stress lavoro-correlato – ma anche quelli specifici legati all’uso delle strumentazioni, con un focus particolare sui videoterminali. Chi lavora dalla cucina di casa, o dalla scrivania improvvisata in camera da letto, deve essere informato sui pericoli legati all’affaticamento visivo, alle posture scorrette e alla cosiddetta sindrome always-on, che offusca il confine tra vita privata e doveri d’ufficio.

Il documento sostituisce il controllo diretto del datore

L’architettura della legge poggia su un principio semplice ma dirompente: poiché il datore di lavoro non può entrare nelle abitazioni private dei dipendenti per verificare lo stato delle sedie o l’illuminazione della scrivania, l’unico strumento per adempiere al proprio dovere di protezione è proprio l’informativa scritta. Quest’ultima, se redatta correttamente, diventa il veicolo attraverso cui si trasferisce al lavoratore la consapevolezza necessaria per autogestire la sicurezza, e a sua volta il dipendente è obbligato a cooperare, rispettando le buone prassi indicate nel documento.

E qui si innesta un meccanismo di responsabilità incrociata interessante: una volta che l’azienda ha consegnato l’informativa e il lavoratore l’ha ricevuta, se quest’ultimo dovesse comunque farsi male – per esempio a causa di un cavo elettrico posato male in salotto – l’infortunio potrebbe essere riconosciuto come infortunio in itinere o sul lavoro, a patto che si dimostri il rispetto delle prescrizioni ricevute. In caso contrario, la palla passa al lavoratore; ma se l’informativa non è mai stata firmata, la responsabilità ricade interamente sul datore, che si troverà a dover giustificare non solo la multa, ma anche la violazione penale.

L’impatto sulle aziende e la gestione pratica dell’adempimento

Dal punto di vista operativo, le imprese – e in particolare quelle di dimensioni più contenute che magari hanno meno struttura interna – devono intervenire subito per mettersi in regola. Non basta inviare una mail generica: la legge richiede che l’informativa sia chiara, puntuale e specifica per le mansioni svolte, menzionando i rischi legati all’uso di pc portatili, tablet e smartphone, oltre che quelli connessi all’ambiente domestico come il rischio di cadute o la sicurezza degli impianti elettrici. Alcuni approfondimenti suggeriscono addirittura di istituire un sistema di tracciamento della consegna – una firma digitale o una pec – per dimostrare in caso di ispezione che l’adempimento è stato effettivamente eseguito.

Va notato, infine, che nonostante la durezza delle sanzioni, questa norma non modifica la sostanza del lavoro agile né le modalità di svolgimento della prestazione. Lo smart working rimane uno strumento centrale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la nuova legge non chiede alle aziende di controllare fisicamente le case dei dipendenti – cosa peraltro impossibile – ma semplicemente di alzare il livello di attenzione sulla prevenzione. La posta in gioco, per chi sgarra, è alta: un provvedimento che unisce l’aspetto penale a quello pecuniario, in un mix che nessun imprenditore può più permettersi di ignorare.

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