Bonus casa 2026, aliquote al 36 e 50 per cento tra conferme e adempimenti complessi per i condomini

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La lunga e controversa stagione del Superbonus 110% ormai alle spalle, il quadro delle agevolazioni ordinarie per la casa si è assestato su percentuali che, nella loro apparente semplicità, nascondono un reticolo di regole e adempimenti tutt’altro che scontati. La Legge di Bilancio 2026, infatti, ha scelto la strada della continuità, prorogando per l’intero anno in corso il sistema di detrazioni già in vigore nel 2025 e rinviando al 2027 quel percorso di graduale riduzione delle aliquote che era stato inizialmente profilato. La parola d’ordine, dunque, è stabilita, ma anche attenzione ai dettagli: il contribuente che pianifica interventi di ristrutturazione deve ormai fare i conti con un meccanismo che lega indissolubilmente la misura del beneficio alla destinazione urbanistica dell’immobile e alla qualifica soggettiva di chi sostiene la spesa.

In teoria, lo schema è lineare: per tutte le spese sostenute nel 2026, la detrazione base per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, ma anche per l’Ecobonus e il Sismabonus ordinari, è fissata al 36%. Questa percentuale sale al 50% esclusivamente quando l’intervento riguarda l’abitazione principale del contribuente, quella che si definisce prima casa. Il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione rimane ancorato al tetto di 96.000 euro per unità immobiliare, una cifra che, per interventi di media entità, consente di recuperare una somma comunque significativa nel corso delle dieci quote annuali in cui il beneficio viene ripartito. Accanto a queste misure cardine, trova conferma anche il bonus mobili, quella detrazione del 50% pensata per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, ma il cui utilizzo resta vincolato alla realizzazione di un precedente intervento di ristrutturazione agevolato, con un limite di spesa quest’anno fissato a 5.000 euro.

La gestione condominiale e il nuovo doppio binario nel 730

La vera complessità operativa, tuttavia, emerge nel momento in cui dagli interventi sulle singole unità si passa a quelli condominiali, una situazione che coinvolge milioni di famiglie italiane. Con l’avvio della dichiarazione dei redditi di quest’anno, il modello 730/2026 recepisce infatti le modifiche normative introducendo un sistema definito "a doppio binario" per la comunicazione delle spese sostenute dal condominio. La ripartizione delle quote tra i condòmini, un passaggio amministrativo delicato, deve ora tenere conto non solo dell’importo spettante a ciascuno, ma anche della natura dell’immobile di proprietà. L’amministratore, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, è chiamato a specificare per ciascun condomino un dato aggiuntivo e fondamentale: un flag, ossia una casella che indica se l’immobile per cui si richiede la detrazione è o meno l’abitazione principale. Si tratta di una distinzione che fino allo scorso anno non era richiesta con questa precisione, e la cui facoltatività, prevista in via sperimentale, rischia di produrre dichiarazioni precompilate incomplete o meno affidabili, scaricando sul singolo contribuente l’onere di verificare e correggere i dati.

La questione si complica ulteriormente quando si considerano le diverse posizioni soggettive che possono insistere su un medesimo immobile. Non è solo il proprietario, infatti, a poter accedere alle detrazioni. Il nuovo sistema di comunicazione per i condomini prevede una classificazione più dettagliata del soggetto che ha sostenuto la spesa, includendo non solo il proprietario (nudo o superficiario) e il titolare di un diritto reale di godimento come l’usufrutto, ma anche il titolare di un diritto personale di godimento, come il conduttore o il comodatario, e persino il familiare convivente. Per tutti costoro, l’accesso al beneficio è subordinato alla verifica del Titolo che legittima la detenzione dell’immobile e, nel caso di locatari o comodatari, alla circostanza che le spese siano effettivamente rimaste a loro carico.

Il quadro delle agevolazioni minori e la stretta su alcune misure

Se il cuore del sistema regge, non mancano i casi in cui alcune agevolazioni minori sono state rimodulate o sono definitivamente uscite di scena. Il bonus per la fornitura e posa in opera di schermature solari, comunemente noto come bonus tende e zanzariere, pur rientrando nel perimetro dell’Ecobonus, segue una sua specifica tabella di marcia che prevede aliquote ridotte rispetto al passato: per il 2026 e il 2027, la detrazione è fissata al 30%, che sale al 36% qualora l’intervento sia effettuato sull’abitazione principale, con un massimale di spesa che può arrivare a 60.000 euro. Chi invece aveva messo in conto di installare una nuova caldaia a gas, anche in versione ibrida, dovrà ricredersi: la misura, di fatto, è esclusa dagli incentivi, allineandosi alle indicazioni comunitarie in materia di transizione energetica.

Sul fronte opposto, quello degli aiuti indiretti, una novità destinata ad avere un impatto concreto per molte famiglie riguarda la revisione dei criteri di calcolo dell’ISEE. A partire da quest’anno, l’abitazione principale viene esclusa dal computo del patrimonio immobiliare fino a un valore catastale di 91.500 euro, con maggiorazioni previste per i figli conviventi, una misura che dovrebbe consentire a un numero maggiore di nuclei familiari, specialmente quelli con figli, di accedere a prestazioni sociali agevolate o di vedersi riconoscere un ISEE più basso. Per tutti, infine, resta imprescindibile il rispetto delle modalità di pagamento: il bonifico parlante, con la corretta causale e l’indicazione dei codici fiscali di committente e beneficiario, costituisce l’unica via maestra per non vedersi negare la detrazione in sede di controllo documentale.

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