Bonus casa, la guida delle Entrate tra detrazioni al 50 e 36 per cento e i nuovi adempimenti per i condominî

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una nuova mappa per orientarsi nel labirinto delle agevolazioni edilizie previste per il 2026, un quadro che vede confermato il doppio binario di aliquote ma che, al contempo, stringe la maglia sugli adempimenti formali, specialmente per gli amministratori di condominio. La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, quella che comunemente chiamiamo bonus ristrutturazioni, resta ancorata al 50 per cento per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale, mentre scende al 36 per cento per tutte le altre tipologie di immobili, un meccanismo che, se da un lato premia la prima casa, dall’altro introduce una complessità burocratica non indifferente nella gestione delle spese condominiali -1-2. Il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione, è bene ricordarlo, rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, un tetto che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, va ripartito in base alle quote millesimali di proprietà -3.

Parallelamente al bonus ristrutturazioni, sopravvivono altre misure di sostegno, alcune delle quali richiedono attenzione per le loro specificità. Il bonus per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali, così come l’agevolazione per chi compra immobili interamente ristrutturati da imprese di costruzione, segue le stesse regole sulla differenziazione dell’aliquota, calcolata però su un importo forfettario pari al 25 per cento del prezzo di vendita -5-10. Discorso a parte merita l’eliminazione delle barriere architettoniche: la detrazione maggiorata al 75 per cento, infatti, non è stata prorogata ed è cessata il 31 dicembre 2025, il che significa che per quest’anno chi vuole realizzare interventi come rampe, ascensori o servizi igienici adattati deve ripiegare sulle aliquote ordinarie del bonus casa, quelle del 50 o del 36 per cento, con la possibilità di detrarre la spesa nei dieci anni successivi -4-9.

L’aspetto forse più delicato, e che maggiormente impatta sulla vita dei condominî, riguarda gli adempimenti dichiarativi legati alle spese sostenute nel 2025. Entro il 16 marzo 2026, gli amministratori sono infatti tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, una comunicazione che, con le nuove regole, si fa più articolata -2. Il modello prevede ora l’indicazione della tipologia di soggetto che ha sostenuto la spesa – sia esso proprietario, titolare di un diritto reale come l’usufrutto, o semplice detentore come l’inquilino – e, aspetto cruciale per la corretta applicazione dell’aliquota, un campo, seppur facoltativo, per segnalare se l’unità immobiliare sia o meno adibita ad abitazione principale -7. La facoltatività di quest’ultimo dato, tuttavia, rischia di produrre effetti paradossali: in assenza di comunicazione certa da parte del condòmino, l’amministratore non potrà che omettere l’informazione, e il fisco, di conseguenza, non sarà in grado di applicare la detrazione maggiorata nella dichiarazione precompilata, scaricando sul singolo contribuente l’onere di una successiva correzione manuale -2.

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