Il Cpb resta in piedi se le attività del professionista e dello studio associato sono distanti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate, con una serie di risposte a interpello pubblicate nella giornata di ieri, 24 febbraio 2026, ha rimesso mano al complesso meccanismo delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale, fornendo interpretazioni che, in alcuni casi, allentano la morsa del vincolo associativo. Il tema, com’è noto, riguarda da vicino quei professionisti che svolgono la propria attività sia in forma individuale sia partecipando a studi associati o società tra professionisti; l’intenzione del legislatore, recepita nel decreto correttivo, era quella di evitare pericolosi frazionamenti di reddito o comportamenti opportunistici, ma l’applicazione pratica della norma, si sa, genera spesso cortocircuiti interpretativi.

Con la risposta n. 45, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che la causa di esclusione prevista per il professionista che contemporaneamente partecipi a un’associazione professionale non opera automaticamente, ma va valutata alla luce della concreta natura delle attività esercitate -2. Il caso sottoposto all’esame del Fisco era piuttosto singolare, riguardando un dottore commercialista che, nella sua veste individuale, esercitava la professione e, parallelamente, partecipava a un’associazione professionale — fiscalmente trasparente ai sensi dell’articolo 5 del Tuir — che gestiva una scuola sci. Ebbene, l’Agenzia ha ritenuto che, attesa la palese eterogeneità dei due ambiti professionali, supportata dall’applicazione di indici sintetici di affidabilità fiscale del tutto autonomi e dall’assenza di qualunque collegamento economico sostanziale, il professionista potesse validamente aderire al concordato per la propria attività di commercialista, anche laddove l’associazione sportiva avesse omesso di aderirvi o lo avesse fatto per un periodo d’imposta differente. Il principio, in sostanza, è che il vincolo non scatta se le attività sono così distanti da non poter essere in alcun modo assimilabili.

Diverso, e per certi versi più insidioso, è il discorso relativo alle conseguenze della sospensione dell’attività professionale. Con una serie di pronunce, le cui linee guida sono state sintetizzate in un successivo interpello, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione all’Ordine di appartenenza di una sospensione dell’attività, quand’anche temporanea, integra una causa di cessazione del concordato, con effetti che decorrono dal periodo d’imposta in cui la sospensione stessa si verifica -6. Non rileva, in questo frangente, la durata della pausa: il semplice verificarsi dell’evento, che inevitabilmente comporta una diminuzione del reddito effettivo superiore alla tolleranza del trenta per cento rispetto a quello concordato, fa decadere il beneficio dell’istituto, a dimostrazione di come il Fisco intenda presidiare rigorosamente la continuità dell’attività economica su cui la proposta di concordato era stata originariamente calibrata.

Operazioni societarie e interpretazioni restrittive: l’affitto d’azienda non fa cessare l’accordo

Un altro fronte sul quale l’Agenzia è intervenuta riguarda la rilevanza delle operazioni straordinarie. Il dubbio, sollevato da una società in accomandita semplice che aveva aderito al concordato per il biennio 2024-2025, concerneva la possibilità che la stipula di un contratto di affitto di azienda — operazione posta in essere per ragioni di riorganizzazione interna — potesse configurarsi come causa di cessazione. La risposta n. 46 ha dissipato le incertezze, affermando che l’affitto d’azienda non è riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente elencate dalla norma, la quale menziona espressamente solo fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche della compagine sociale -5. L’operazione, nella lettura fornita dall’amministrazione, rappresenta una normale scelta gestionale, che non altera la struttura soggettiva della società né modifica il codice attività, e non interrompe pertanto l’efficacia del concordato in essere. Un’interpretazione, questa, che sembra voler delimitare con precisione il perimetro delle operazioni straordinarie rilevanti, evitando di includervi fattispecie che, pur comportando un mutamento nella disponibilità dei beni aziendali, non incidono sulla soggettività giuridica del contribuente.

L’effetto domino della decadenza e il disallineamento temporale

Particolare attenzione meritano, infine, le dinamiche che si innescano all’interno degli studi associati in caso di vicende che colpiscono i singoli professionisti. L’Agenzia ha ribadito, nel corso di Telefisco 2026 e poi in successivi chiarimenti, il principio del c.d. “effetto domino”: qualora il concordato sia in essere sia per lo studio associato sia per i singoli associati, l’eventuale decadenza di uno di questi ultimi — per il venir meno dei presupposti o per il verificarsi di una causa di cessazione — travolge automaticamente gli effetti dell’accordo non solo per il professionista interessato, ma anche per lo studio associato e per tutti gli altri associati -3. Un meccanismo di tipo “tutti per uno” che il Fisco giustifica con la necessità di mantenere coerenza e uniformità all’interno della struttura associativa. Al contrario, in ipotesi di disallineamento temporale, laddove cioè associati e associazione abbiano aderito al concordato in bienni diversi, l’adesione del singolo per il biennio 2025-2026 resta possibile anche se lo studio ha aderito al precedente, salvo poi verificare la continuità degli effetti negli anni successivi in base alle scelte di rinnovo dell’ente -8.

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