Concordato, il debito dell’associato blocca tutti: cosa cambia per gli studi professionali
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Redazione Economia
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Un professionista con debiti verso il Fisco superiori a 5.000 euro può impedire l’accesso al concordato preventivo biennale all’intero studio associato di cui fa parte, e quindi anche agli altri associati. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate durante lo Speciale Telefisco 2026, convegno organizzato dal Sole 24 Ore, che stringe in modo significativo le maglie sull’applicazione dell’istituto per le strutture professionali collettive.
Il meccanismo del doppio legame
La disciplina del concordato preventivo biennale si fonda su un legame stretto tra il singolo professionista e la struttura collettiva di appartenenza. Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024, come modificate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, prevedono infatti che il professionista con partita Iva autonoma e l’associazione o società professionale cui partecipa debbano aderire congiuntamente al concordato nei medesimi periodi d’imposta, a pena di esclusione.
Si tratta del cosiddetto meccanismo “all in all out”: o si entra tutti insieme nel patto con il Fisco, oppure nessuno può farlo.
La conseguenza pratica è che la mancanza dei requisiti di accesso previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 in capo a un solo associato si riflette inevitabilmente sull’intera compagine. Tra questi requisiti rientra proprio l’assenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati, comprensivi di interessi e sanzioni, di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro.
La verifica va effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione, e i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione non concorrono al computo fino a decadenza dei relativi benefici.
La differenza tra requisiti di accesso e cause di esclusione
La posizione espressa in occasione dello Speciale Telefisco 2026 segna una discontinuità rispetto a precedenti chiarimenti. In altre occasioni, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che la presenza di una causa di esclusione in capo a un associato con attività autonoma non precludeva l’adesione al concordato da parte degli altri professionisti e dello studio associato. Si pensi, ad esempio, al caso di un associato in regime forfetario o che avesse iniziato l’attività nel periodo d’imposta rilevante.
La distinzione che emerge ora è netta: se il problema del singolo attiene ai requisiti di accesso disciplinati dall’articolo 10 del D.Lgs. 13/2024, come l’applicabilità concreta degli Isa o l’assenza di debiti sopra soglia, la preclusione si estende a tutti e diventa insuperabile. Se invece riguarda le cause di esclusione dell’articolo 11, il problema resta confinato al singolo associato. Nel caso dei debiti tributari superiori a 5.000 euro, la rigidità del vincolo assume connotati particolarmente stringenti, tanto più se si considera che la società o associazione non può accedere al concordato in modo autonomo rispetto ai propri soci.
Effetti sull’adesione e tutele introdotte dal Decreto Omnibus
Il chiarimento arriva a concordato già avviato e produce effetti anche sulle adesioni già formulate per il biennio 2025-2026. In caso di adesione errata da parte dei soci o dello studio associato, il patto fiscale diventa inefficace e si determina la decadenza, con l’obbligo di versare le imposte sul reddito concordato con il Fisco. Un rischio che, per il biennio 2026-2027, risulta mitigato dal correttivo introdotto dall’articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 148/2026, il quale ha previsto che l’adesione al concordato in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti.
Per gli studi associati, la verifica preventiva della posizione debitoria di ciascun professionista diventa quindi un passaggio obbligato prima di qualsiasi valutazione di convenienza. La presenza di una pendenza sopra soglia in capo a un singolo associato può compromettere l’accesso al concordato per l’intera struttura, con un effetto domino che non trova equivalente nelle società di persone, dove i debiti personali dei soci non precludono l’accesso al concordato per l’ente. Il D.Lgs. n.
148/2026 ha inoltre introdotto specifici incentivi al rinnovo per i soggetti che hanno già aderito al biennio 2024-2025, tra cui soglie più elevate per le compensazioni e i rimborsi Iva senza visto di conformità, la riduzione anticipata dei termini di accertamento e la possibilità di rateizzare senza interessi le imposte dichiarative.
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