Concordato preventivo, il nodo degli errori ISA tra adesioni e correzioni
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Redazione Economia
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A trenta giorni dal termine per l'adesione al Concordato preventivo biennale del biennio 2026-2027, il periodo d'imposta 2025 è tornato sotto osservazione per via del legame che stringe l'efficacia dell'istituto alla corretta gestione degli indici di affidabilità fiscale. La scadenza del prossimo 2 novembre incombe su professionisti e imprese, mentre il quadro normativo del CPB è stato riscritto dal D.Lgs. n.
148/2026, il cosiddetto decreto Omnibus, che interviene in profondità sulle cause di esclusione, sui benefici premiali e sulle conseguenze degli errori dichiarativi.
La stretta sugli errori ISA e la decadenza
Il legame tra correttezza dei dati dichiarati, benefici ISA e Concordato è stato rafforzato dalla Circolare 4/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate. Secondo l'interpretazione fornita, eventuali dati inesatti o incompleti possono compromettere non solo il regime premiale ISA, ma anche l'efficacia del concordato stesso. L'aspetto più delicato riguarda la possibilità che una rettifica successiva dei dati contabili, anche inferiore alla soglia del 30% dei ricavi, possa determinare la decadenza dal CPB se modifica sensibilmente la proposta concordataria originaria.
Una lettura che, secondo parte della dottrina, estende oltre il dato normativo le cause di decadenza previste dal D.Lgs. n. 13/2024, aprendo scenari di contenzioso soprattutto nei casi di semplici correzioni contabili prive di finalità elusive.
La compilazione del Modello ISA ha così assunto un peso che va ben oltre il calcolo dell'indice di affidabilità. Accanto ai dati contabili, il modello richiede informazioni extracontabili che non sempre emergono in modo immediato dalle scritture, con il rischio che un errore materiale o una classificazione non corretta produca effetti a catena sull'intero impianto del concordato.
La correzione dei dati e la rideterminazione dei valori
Dal biennio 2026-2027, la correzione dei dati ISA utilizzati per la proposta di concordato può comportare la rideterminazione dei valori concordati, anche quando lo scostamento supera il 30%. Questa possibilità non si estende al CPB 2024-2025, per il quale restano applicabili le precedenti disposizioni sulla decadenza. La novità si applica a partire dal modello Redditi relativo all'anno d'imposta 2025 e consente di rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati comunicati ai fini della definizione della proposta.
In caso di modifica o integrazione della dichiarazione, il reddito e il valore della produzione netta concordati vengono rideterminati sulla base dei dati corretti. Le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite mediante il ravvedimento operoso, con un meccanismo che degrada a violazione sanabile ciò che in precedenza poteva costare l'intero concordato.
Il vincolo di adesione congiunta per STP e studi associati
L'art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026 è intervenuto anche sul vincolo di adesione condivisa tra professionisti e strutture partecipate, attenuando alcune rigidità applicative per associazioni professionali, STP e società tra avvocati. Il meccanismo originario, comunemente descritto come principio del tutti dentro o tutti fuori, impediva al professionista di accedere al CPB se la struttura partecipata non aderiva per i medesimi periodi d'imposta, e specularmente la struttura non poteva aderire se non aderivano tutti i soci titolari di redditi professionali.
Per effetto delle modifiche, le predette cause di esclusione e di cessazione operano soltanto se l'attività esercitata individualmente dal professionista e quella esercitata dall'ente collettivo sono riconducibili al medesimo ISA. Qualora le attività economiche ricadano in ISA differenti, il vincolo decade e ciascun soggetto può valutare in modo del tutto autonomo l'adesione. La novità si applica a tutte le adesioni a decorrere dal biennio 2026-2027, a prescindere dal fatto che si tratti di prima adesione o di rinnovo.
Sul punto è intervenuta anche la FAQ n. 3 del 3 giugno 2026 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito come, nei casi in cui la STP non applichi effettivamente gli ISA per mancanza del presupposto, le limitazioni non assumano rilevanza per l'accesso al CPB dei singoli soci professionisti, i quali possono quindi aderire individualmente.
Il malfunzionamento delle ricevute Entratel
A complicare il quadro operativo si è aggiunto un errore nelle ricevute Entratel dell'Agenzia delle Entrate relative alle dichiarazioni dei redditi inviate telematicamente in questi giorni. Le ricevute riportano che l'adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 non sarebbe valida perché scaduta, ma la legge indica una scadenza diversa: il termine ufficiale è fissato al prossimo 2 novembre 2026.
Il malfunzionamento ha generato incertezza tra i contribuenti che stanno completando l'invio delle dichiarazioni e ha riacceso i riflettori sui problemi tecnici dei sistemi di trasmissione, già emersi in passato in prossimità delle scadenze fiscali.
Le nuove regole sulle compagini sociali e i benefici del rinnovo
Il decreto Omnibus è intervenuto anche sulle modifiche della compagine sociale delle società di persone e delle associazioni professionali. In caso di rinnovo dell'adesione al CPB per il biennio 2026-2027, sono fatte salve le modifiche derivanti dall'ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
La deroga non opera invece in caso di prima adesione, ipotesi in cui l'ingresso di nuovi soci continua a determinare la cessazione del concordato.
Sul fronte dei benefici, il rinnovo dell'adesione per il biennio 2026-2027 porta con sé un potenziamento del regime premiale. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti sale a 100.000 euro annui per l'IVA e a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l'IRAP, mentre l'esonero dal visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA è elevato a 100.000 euro annui.
Viene inoltre riconosciuta l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, innalzata a due anni rispetto all'anno previsto per la prima adesione, e l'azzeramento degli interessi sui versamenti rateali delle imposte per il biennio 2026-2027.
Nel Cassetto fiscale sono disponibili le schede di sintesi con i dati ISA e i conteggi del ravvedimento collegato al rinnovo, strumenti che consentono di valutare gli effetti dell'adesione o della conferma prima della scadenza del 2 novembre. Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
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