Concordato preventivo biennale, adesione inefficace senza i requisiti: cosa cambia col decreto Omnibus
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Redazione Economia
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L'adesione al Concordato preventivo biennale effettuata in assenza dei presupposti essenziali è inefficace e priva di conseguenze vincolanti per il contribuente. È quanto stabilisce il decreto legislativo n. 148 del 2026, il cosiddetto decreto Omnibus, che interviene direttamente sul D.Lgs.
13/2024 introducendo un principio di rigore formale: con l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 10, viene sancito in modo inequivocabile che l'adesione in mancanza dei requisiti necessari non produce effetti, mentre il nuovo comma 1-bis dell'articolo 11 applica lo stesso rigore alle cause di esclusione, rendendo l'adesione nulla fin dall'origine.
La differenza rispetto alla decadenza non è nominalistica: il contribuente dichiara i redditi effettivi, senza il vincolo, proprio della decadenza, di versare comunque le imposte calcolate sui valori concordati se maggiori.
Il regime premiale per chi rinnova il patto con il Fisco
Il decreto Omnibus riserva un trattamento differenziato a chi sceglie di rinnovare l'adesione per il biennio 2026-2027 dopo aver concluso il primo biennio 2024-2025. Per questi contribuenti sono previste soglie più elevate per l'esonero dal visto di conformità: il limite sale a 100.000 euro annui per le compensazioni IVA, in luogo dei 70.000 ordinari, e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, rispetto ai 50.000 della disciplina base. L'esonero dal visto o dalla garanzia si applica anche ai rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui.
Sul fronte degli accertamenti, i termini di decadenza per l'attività di controllo vengono anticipati di due anni, mentre per i versamenti rateali delle imposte relative al biennio 2026-2027 non sono dovuti interessi.
Acconti senza maggiorazione per chi non salta un anno
Una delle novità di maggior impatto pratico riguarda il calcolo degli acconti. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che in caso di rinnovo del concordato non si applicano le regole dettate per il primo periodo d'imposta di adesione, che prevedono una maggiorazione del 10% sulla differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato per le imposte sui redditi e del 3% sulla stessa differenza ai fini IRAP.
La maggiorazione torna invece obbligatoria per chi salta un anno: se un contribuente non rinnova il patto e lo sottoscrive nuovamente in una delle annualità successive, l'acconto va versato con l'extra previsto per le prime adesioni. La lettura combinata del decreto e della Faq n. 2 del 3 giugno 2026 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che le maggiorazioni non sono dovute da chi, avendo aderito per il biennio 2024-2025, prosegue senza interruzioni nel biennio 2026-2027.
La sanatoria 2020-2023 riservata a chi rinnova
Il ravvedimento speciale collegato al concordato, introdotto dall'articolo 29 del D.Lgs. 148/2026, consente ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione per il biennio 2026-2027 di sanare le annualità dal 2020 al 2023. L'imposta sostitutiva varia in base al punteggio ISA: 10% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8, 12% per chi si colloca tra 6 e 8, 15% per punteggi inferiori a 6. Per gli anni 2020 e 2021, segnati dalla pandemia, è prevista un'ulteriore riduzione del 30%, fermo restando un versamento minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità. La sanatoria non è però accessibile a tutti: diversamente dalle precedenti edizioni, non è sufficiente aderire al concordato entro il termine del 2 novembre 2026, ma occorre aver già aderito al primo biennio 2024-2025.
Il nodo dei requisiti di accesso
Il perimetro dei soggetti ammessi al concordato si è progressivamente ristretto. A partire dal periodo d'imposta 2025 l'istituto è riservato esclusivamente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, con l'esclusione dei forfettari.
Restano cause di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, la condanna definitiva per reati tributari gravi commessi negli ultimi tre periodi d'imposta e il conseguimento di redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. La soglia dei debiti tributari rilevanti è fissata a 5.000 euro, comprensiva di tributi e contributi, da verificare al 31 dicembre 2025: il contribuente che si trovi in questa condizione può comunque eliminare l'ostacolo versando quanto dovuto o aderendo a un piano di rateizzazione entro il termine di adesione.
La correzione degli errori e il nuovo meccanismo di rideterminazione
Il comma 3-bis dell'articolo 19 del D.Lgs. 13/2024, inserito dal decreto Omnibus, introduce la possibilità di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi o compensi che hanno inciso sulla determinazione della proposta.
In questo caso il reddito concordato viene rideterminato sulla base dei dati corretti e le sanzioni correlate alle violazioni commesse possono essere definite con il ravvedimento operoso, superando il principio di immodificabilità dei valori accettati che caratterizzava la disciplina precedente. La novità si applica però solo a decorrere dal biennio 2026-2027: la prima dichiarazione correggibile è quella relativa ai redditi 2025, sulla quale si fonda la proposta per il nuovo patto.
Il calendario dell'adempimento autunnale
Il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 è fissato al 31 ottobre 2026, ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti non solari, per effetto del differimento disposto dall'articolo 7-bis del D.L. 38/2026 convertito. Poiché la scadenza cade di sabato, il termine slitta automaticamente al 2 novembre 2026. Per i soggetti che avevano aderito al concordato nel 2025, la finestra per regolarizzare gli anni pregressi si è chiusa il 15 marzo 2026.
Il versamento della seconda rata di acconto 2026, calcolata secondo le nuove regole, è previsto entro il 30 novembre 2026.
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