Concordato preventivo biennale, l'adesione senza requisiti è inefficace: cosa cambia con il decreto Omnibus

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo
ECONOMIA Preferisci Informazione.News su Google

Redazione Economia Redazione Economia   -   Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2026, il cosiddetto decreto Omnibus, il quadro normativo del concordato preventivo biennale subisce una correzione di rotta destinata a incidere in profondità sulle modalità di accesso all'istituto. La modifica più significativa riguarda il trattamento riservato alle adesioni effettuate in assenza dei presupposti essenziali: non si configura più una causa di decadenza da un accordo già perfezionato, bensì una pronuncia di inefficacia che priva l'adesione di qualsiasi conseguenza vincolante per il contribuente.

La soppressione della decadenza e la nuova inefficacia

Il decreto Omnibus interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, sopprimendo la lettera d) del primo comma, che prevedeva la decadenza dal concordato qualora fossero venute meno o risultassero insussistenti le condizioni necessarie per l'accesso. Al meccanismo della decadenza si sostituisce una previsione più puntuale: l'adesione al concordato preventivo biennale è priva di effetti quando viene effettuata in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024.

La nuova disciplina opera su un piano logico differente rispetto al passato. La decadenza presupponeva un accordo validamente formatosi, ma successivamente privato dei suoi effetti per il venir meno dei presupposti. L'inefficacia, invece, agisce all'origine: l'adesione non produce alcun effetto vincolante fin dal momento in cui viene espressa, perché manca il substrato giuridico che ne giustifica l'operatività.

Il perimetro applicativo della nuova previsione è delineato in modo tassativo. L'adesione è inefficace quando il contribuente non applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale, quando presenta debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro nell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta, oppure quando si trova in presenza di una delle cause di esclusione previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Il requisito della regolarità fiscale e i debiti sotto la soglia

Il riferimento ai debiti tributari e contributivi superiori a 5.000 euro richiama la condizione di regolarità fiscale che continua a rappresentare uno dei pilastri del concordato preventivo biennale anche per il biennio 2026-2027. La disciplina vigente consente l'accesso ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari, ovvero che hanno estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

I debiti da considerare ai fini del computo sono esclusivamente quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, purché di importo inferiore alla soglia dei 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione, fino a quando non intervenga la decadenza dai relativi benefici.

Le cause di esclusione che non ammettono deroghe

Accanto alla regolarità fiscale, il decreto legislativo n. 13 del 2024 delinea un catalogo di cause di esclusione che precludono l'accesso al concordato. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo di effettuare tale adempimento, costituisce una delle cause ostative.

Un'altra causa di esclusione è rappresentata dalla condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nei tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Restano inoltre fuori dal patto con il Fisco le partite IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Il regime premiale per chi rinnova l'adesione

Il decreto Omnibus non si limita a ridefinire le conseguenze dell'adesione priva di requisiti, ma introduce un articolato sistema di incentivi per i contribuenti che, terminato il primo biennio, scelgono di rinnovare il patto con il Fisco per il periodo 2026-2027. Il regime premiale si articola su più fronti e incide su adempimenti, termini di accertamento e modalità di versamento.

Sul piano delle compensazioni e dei rimborsi, la soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità viene innalzata a 70.000 euro annui per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP, e a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA. La medesima soglia di 100.000 euro annui opera per l'esonero dal visto e dalla garanzia sui rimborsi IVA.

Un ulteriore beneficio riguarda i termini di decadenza per l'attività di accertamento. Per i soggetti che rinnovano l'adesione, i termini di cui all'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo, e all'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972 sono anticipati di due anni. Gli avvisi di accertamento potranno essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

È inoltre ammesso il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per le imposte dovute a titolo di saldo e di acconto per le medesime annualità del biennio 2026-2027.

Il ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023

Il regime premiale riservato a chi rinnova il concordato si completa con l'accesso a una forma di ravvedimento speciale che copre i periodi d'imposta dal 2020 al 2023. Si tratta di una misura straordinaria che consente ai soggetti ISA che confermano l'adesione al patto fiscale di sanare le annualità pregresse attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito già dichiarato per ciascuna annualità oggetto di ravvedimento e lo stesso valore incrementato di una percentuale variabile in ragione del punteggio ISA conseguito nel singolo periodo d'imposta. La maggiorazione va dal 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10 fino al 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Per le sole annualità 2020 e 2021, caratterizzate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le imposte sostitutive così calcolate sono ridotte del 30 per cento. L'importo minimo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027, oppure rateizzato in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, con interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2027.

Termini di accertamento e proroghe per chi aderisce al ravvedimento

Il quadro delle agevolazioni si chiude con le disposizioni relative ai termini di decadenza per l'accertamento. Per i soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato, i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027, a prescindere dall'accesso al ravvedimento. Per le annualità effettivamente oggetto di ravvedimento, la proroga opera fino al 31 dicembre 2029.

Il perfezionamento del ravvedimento, che si realizza con il versamento dell'unica rata o della prima rata, preclude l'effettuazione di rettifiche e accertamenti del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per gli anni dal 2020 al 2023. Fanno eccezione i casi di decadenza dal concordato, i reati tributari o penali e la decadenza dalla rateizzazione.

Puoi riutilizzare questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.