Concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate stringe sulle cause di cessazione e sui rinnovi
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Redazione Economia
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Con tre FAQ pubblicate il 13 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate torna sul concordato preventivo biennale e lo fa concentrandosi su un aspetto decisivo per migliaia di contribuenti ISA: le cause di cessazione e le loro conseguenze sul rinnovo per il biennio 2026-2027. I chiarimenti arrivano a meno di un mese dalla scadenza del 2 novembre, termine ultimo per accettare la proposta formulata dal Fisco, e mettono in fila tre fattispecie distinte che riguardano società di persone, imprese di costruzioni e contribuenti con debiti tributari o contributivi.
Soci in aumento e rinnovo senza premialità
Il primo quesito riguarda una società che ha aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e che nel corso del 2025 ha visto aumentare il numero dei soci, circostanza che ha fatto scattare una causa di cessazione dagli effetti dell’accordo. L’Agenzia spiega che l’articolo 14 del decreto Omnibus riserva il potenziamento dei benefici premiali esclusivamente a chi rinnova l’adesione in piena continuità applicativa rispetto al biennio precedente.
Se la continuità salta per effetto della cessazione, la nuova adesione per il 2026-2027 resta possibile, ma viene trattata a tutti gli effetti come una prima adesione: nessun accesso al ravvedimento speciale, nessuna riduzione dei termini di accertamento, nessun esonero rafforzato dal visto di conformità. La società può quindi siglare nuovamente il patto con il Fisco, ma senza l’ombrello delle premialità maggiorate introdotte dal decreto Omnibus.
Il calcolo dei ricavi per le imprese di costruzioni
La seconda FAQ scende nel dettaglio tecnico e riguarda un’impresa edile con codice attività 41.00.00, soggetta all’ISA EG69U, che nel 2025 ha registrato un incremento rilevante dei ricavi. Il nodo è capire quali voci computare per verificare il superamento della soglia che fa scattare la cessazione del concordato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b-quater).
L’Agenzia chiarisce che il riferimento è ai soli ricavi indicati nell’articolo 85, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli elencati alle lettere c), d) ed e), e non al perimetro più ampio utilizzato per il calcolo del limite previsto per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità. Una distinzione che, per le imprese del comparto, può fare la differenza tra la permanenza nel concordato e la sua caduta anticipata.
La soglia dei cinquemila euro resta un requisito d’ingresso
Il terzo fronte è quello dei debiti tributari e contributivi, su cui il decreto Omnibus è intervenuto in modo significativo. La regola di accesso non cambia: chi vuole aderire al concordato 2026-2027 deve avere, alla data del 31 dicembre 2025, debiti definitivamente accertati per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. I debiti oggetto di sospensione o di rateazione non concorrono al calcolo fino all’eventuale decadenza dai benefici.
La novità riguarda il seguito: l’assenza di debiti sopra soglia non è più condizione da mantenere per tutta la durata dell’accordo, perché la decadenza legata al venir meno di questo requisito è stata abrogata per le adesioni al biennio 2026-2027. Chi ha i conti in regola al momento dell’adesione non rischia più di perdere gli effetti del concordato se, nei mesi successivi, matura un debito tributario.
La neutralità dell’iper-ammortamento sul reddito concordato
Sul versante delle agevolazioni agli investimenti, il coordinamento tra iper-ammortamento e concordato preventivo biennale segue una logica di piena neutralità. La maggiorazione derivante dall’iper-ammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026 resta fuori dal perimetro del reddito concordato: non entra nel calcolo della proposta né nel reddito di riferimento, ma può essere portata in deduzione dal reddito concordato in dichiarazione, riducendo la base imponibile effettiva.
L’effetto agevolativo resta quindi intatto anche per chi aderisce al patto fiscale, con una precisazione non secondaria: la deduzione opera entro il limite del reddito minimo di 2.000 euro previsto dalla disciplina del concordato, e la verifica dei requisiti tecnici dell’investimento resta a carico del contribuente, senza che l’adesione al CPB valga come riconoscimento preventivo del beneficio.
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