Nuovi codici Ateco 2025 e il modello Isa per il concordato biennale

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale, o che intendono farlo, si trovano a dover affrontare una questione tecnica di notevole rilievo pratico a seguito dell’introduzione della nuova classificazione Ateco 2025. Qualora l’impresa, in sede di compilazione del modello Redditi 2025 – che si riferisce al periodo d’imposta 2024 – abbia modificato il proprio codice identificativo a causa del suddetto aggiornamento, è tenuta a utilizzare il nuovo codice. Questa variazione, peraltro, comporta l’adozione di un modello Isa differente rispetto a quelli impiegati negli esercizi precedenti, con tutte le implicazioni del caso in merito alla corretta applicazione del regime concordatario.

La disciplina del concordato preventivo biennale, il cui termine per la presentazione delle domande per il ciclo 2025-2026 è fissato al prossimo 30 settembre, prevede infatti una stretta correlazione tra il codice Ateco, che identifica l’attività economica, e il specifico modello di calcolo degli importi dovuti. L’Agenzia delle Entrate, nella sua Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, ha richiamato l’attenzione sulla precisione dei dati dichiarativi, che costituiscono il fondamento pattizio tra il contribuente e il Fisco.

Proprio la stabilità di questo accordo è un elemento cruciale, come evidenziato dalla disposizione contenuta nell’articolo 21 del Decreto CPB. La norma stabilisce che il concordato cessa di produrre i suoi effetti qualora, durante uno dei periodi d’imposta in cui è vigente, si verifichino eventi sostanziali in grado di alterare i presupposti originari che ne avevano consentito la stipula. Tra queste evenienze, rientra anche la chiusura della partita IVA per cessazione dell’attività, un passaggio delicato che investe in pieno anche le società di persone.

Una SNC che abbia aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che in seguito proceda alla cessazione della partita IVA deve pertanto valutare con la massima cautela le conseguenze della propria scelta. Secondo l’impianto normativo richiamato, tale evento potrebbe configurarsi come una causa di decadenza dall’accordo, poiché modifica radicalmente la situazione soggettiva del contribuente sulla base della quale l’Agenzia aveva inizialmente concesso il beneficio.

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