Nuovi Isa e concordato biennale, l'Agenzia delle Entrate pubblica i modelli e scioglie i nodi interpretativi su affitto d'azienda e sospensioni

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con un provvedimento firmato il 27 febbraio 2026, e precisamente il numero 71684, l'Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco approvando ufficialmente i 173 modelli necessari alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, quelli che tutti, ormai, chiamano semplicemente Isa. L'aggiornamento, che riguarda il periodo d'imposta 2025, introduce anche il modello per chi intende aderire al Concordato Preventivo Biennale, il cosiddetto CPB, per il biennio 2026. Si tratta, per i soggetti interessati, della vera e propria porta d'ingresso all'istituto: senza la trasmissione di questi dati, infatti, la proposta concordataria non può essere né elaborata né, tantomeno, accettata dal contribuente, il quale si vede recapitare una proposta di reddito su cui basare le proprie strategie fiscali future. L'invio del modello, che può avvenire contestualmente alla dichiarazione Redditi o in via autonoma, richiede una compilazione scrupolosa del Quadro O, quello dove si attestano i requisiti e l'assenza di cause di esclusione, ma anche dove si indicano eventuali eventi straordinari e i dati contabili del 2025, con un'attenzione particolare al reddito e al valore della produzione netta Irap.

L’affitto d’azienda, una causa di cessazione che va interpretata con cautela

Solo pochi giorni prima, il 24 febbraio, sempre l'Agenzia era intervenuta con una raffica di risposte a interpello – le numeri 46, 47, 48 e 49 – per fare chiarezza su alcune fattispecie delicate che ruotano attorno alla vita del concordato. Il tema caldo, affrontato nella risposta n. 46, riguarda l'affitto d'azienda o di un suo ramo. L'Amministrazione finanziaria, in quell'occasione, ha escluso che l'operazione costituisca, di per sé, una di quelle operazioni straordinarie che l'articolo 21 del decreto legislativo 13/2024 elenca come causa di cessazione automatica del concordato. Il riferimento, nella lettera b-ter) della norma, è a fusioni, scissioni, conferimenti e simili. Tuttavia, come è stato ampiamente osservato dagli esperti del settore nei giorni successivi alla pubblicazione, il parere non può essere letto in modo semplicistico. Se è vero che l'affitto non è una fusione, è altrettanto vero che per un imprenditore individuale concedere in affitto l'unica azienda significa di fatto cessare l'attività d'impresa, e questa sì – ai sensi della lettera b) del medesimo articolo – che è una causa di cessazione. Inoltre, se l'affitto riguarda un ramo e modifica l'attività prevalente, portando all'applicazione di un Isa diverso, si ricade nella lettera a) della stessa norma. L'interpretazione, dunque, non è così lineare come potrebbe sembrare a una prima lettura isolata della risposta, e gli operatori devono coordinare il parere dell'Agenzia con l'intero impianto normativo, valutando caso per caso se l'operazione inneschi o meno una di queste fattispecie.

La sospensione dell'attività e il trattamento di crediti e transazioni

Altri due fronti aperti, e chiariti sempre con le risposte del 24 febbraio, riguardano la sospensione dell'attività professionale e il trattamento di alcune poste economiche anomale. Per quanto concerne la sospensione, l'Agenzia ha avuto modo di precisare che se un professionista comunica al proprio Ordine di appartenenza la volontà di sospendere l'attività, questa circostanza costituisce un evento eccezionale che, a seconda dei casi, può effettivamente determinare la cessazione degli effetti del concordato. Non si tratta, quindi, di una comunicazione priva di conseguenze fiscali. Parallelamente, con le risposte numeri 48 e 49, il Fisco ha esaminato la rilevanza dell'acquisto di crediti d'imposta legati ai bonus edilizi e delle somme percepite in sede di transazione. Su questi ultimi punti, la prassi dell'Agenzia si inserisce in un solco già tracciato, volto a delimitare il perimetro del reddito concordato e a distinguerlo da proventi che, per loro natura occasionale o straordinaria, potrebbero non rientrare nella base dell'accordo biennale, sollevando interrogativi sulla loro compatibilità con la permanenza nel regime.

Lo scudo degli accertamenti resta anche in caso di cessazione anticipata

Un aspetto di non secondaria importanza, che emerge dal quadro normativo e che trova conferma nell'orientamento dell'Agenzia, riguarda la tenuta dei benefici legati all'adesione. Anche qualora il concordato dovesse cessare anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del biennio – per una qualsiasi delle cause previste dall'articolo 21 – i periodi d'imposta per i quali l'accordo ha avuto esecuzione restano coperti da una sorta di scudo. In parole povere, l'Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamenti per quegli anni, proprio perché coperti dal vincolo concordatario. La preclusione all'attività di controllo, dunque, sopravvive alla cessazione, garantendo al contribuente la certezza sui periodi ormai definiti. Questo principio, che rappresenta uno dei principali elementi di attrattiva dell'istituto, è ribadito dall'articolo 34 del decreto legislativo e costituisce un baluardo importante per chi, pur avendo aderito, si trova poi ad affrontare cambiamenti nella propria attività, siano essi dovuti a scelte imprenditoriali o a eventi imprevisti.

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