Concordato biennale, corsa agli ultimi chiarimenti in vista della scadenza del 2 novembre

Concordato biennale, corsa agli ultimi chiarimenti in vista della scadenza del 2 novembre
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Redazione Economia Redazione Economia   -   L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida rapida di quattro pagine per illustrare le novità del concordato preventivo biennale, mentre si avvicina la scadenza del 2 novembre 2026, termine ultimo per aderire o rinnovare il patto fiscale per il biennio 2026-2027. L'attività divulgativa si articola su più livelli di approfondimento, con l'obiettivo di chiarire i passaggi operativi e le condizioni di accesso a un istituto che consente alle partite IVA soggette agli indici sintetici di affidabilità di definire in anticipo il reddito per i due anni successivi.

Le cause di cessazione e il caso dei nuovi soci

Con tre FAQ pubblicate il 13 ottobre 2026, l'amministrazione finanziaria è intervenuta sulle cause di cessazione del concordato, soffermandosi su tre specifiche fattispecie. La prima riguarda l'aumento del numero dei soci durante il precedente biennio: qualora tale circostanza abbia determinato la cessazione del concordato 2024-2025, il contribuente può comunque aderire alla proposta per il 2026-2027, ma senza beneficiare degli effetti premiali potenziati riservati ai rinnovi in continuità.

La cessazione intervenuta nel 2025 interrompe infatti il requisito della continuità tra i due bienni, con la conseguenza che l'adesione successiva viene trattata a tutti gli effetti come una prima adesione, precludendo l'accesso al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023 e alle agevolazioni rafforzate introdotte dal decreto Omnibus.

Le due strade per l'adesione entro il 2 novembre

Per il biennio 2026-2027 l'accettazione della proposta può avvenire attraverso due modalità alternative. La prima consiste nell'invio telematico congiunto del modello CPB 2026/2027 al modello ISA 2026, allegato al modello Redditi 2026. La seconda opzione prevede l'invio autonomo del solo frontespizio del modello Redditi 2026, compilando la casella dedicata alla comunicazione del concordato con il codice di adesione; questa modalità ha natura non dichiarativa e non sostituisce la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il termine del 31 ottobre slitta al 2 novembre poiché la data cade di sabato, mentre per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la scadenza è fissata all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo. Resta fermo il requisito per cui i contribuenti interessati all'accettazione non devono avere già in essere una proposta di concordato per il biennio 2025-2026.

Iper-ammortamento e neutralità del reddito concordato

Sul fronte delle agevolazioni sugli investimenti, la maggiorazione da iper-ammortamento resta esclusa dal reddito oggetto di concordato, preservando la neutralità dell'istituto rispetto agli incentivi del Nuovo Piano Transizione 5.0. La variazione fiscale in diminuzione non rileva nel reddito di riferimento né nel reddito proposto, ma può essere dedotta in dichiarazione nei periodi 2026 e 2027. L'effetto agevolativo resta quindi pienamente utilizzabile, riducendo il reddito imponibile effettivo entro il limite minimo di 2.000 euro previsto dalla disciplina del concordato.

Le premialità rafforzate per chi rinnova

Il decreto Omnibus ha introdotto un pacchetto di benefici riservato a chi rinnova l'adesione, con soglie più alte per le compensazioni e i rimborsi senza visto di conformità. L'esonero sale a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA e a 70.000 euro per i crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP, mentre per i rimborsi IVA l'esonero da visto o garanzia arriva anch'esso a 100.000 euro.

Sul piano dei termini di accertamento, per chi rinnova è prevista l'anticipazione di due anni della decadenza dell'attività accertativa, in luogo dell'anticipazione di almeno un anno prevista dal regime premiale ordinario. Si aggiungono la rateizzazione senza interessi delle somme dovute a saldo e acconto per i periodi oggetto del concordato e l'esclusione delle maggiorazioni di acconto del 10 per cento sulle imposte sui redditi e del 3 per cento sull'IRAP, dovute solo in caso di prima adesione.

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