Garlasco, Nordio attacca ancora: «Paradosso della legge, dopo due assoluzioni arriva una condanna senza nuove prove»
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Redazione Interno
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Roma. Nella consueta veste di guardasigilli che, pur dovendo astenersi da任何 valutazione diretta sui singoli procedimenti penali, non rinuncia a intervenire sul dibattito giuridico con la sua consueta verve accusatoria, Carlo Nordio ha gettato nuovamente luce sull’anomalia strutturale che, a suo dire, affligge l’ordinamento italiano. L’occasione è stato il convegno “Proteggere chi protegge” in corso nella capitale, dedicato al supporto psicologico per la polizia penitenziaria; ma a catalizzare l’attenzione dei cronisti presenti non sono stati i temi del carcere, bensì un’ombra lunga che arriva dalla Lomellina: quella del delitto di Garlasco e del tormentato iter giudiziario che ha portato Alberto Stasi alla condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.
Le parole del ministro, filtrate a margine dell’evento, appaiono come un’accusa frontale al meccanismo delle impugnazioni nostrano. «Il ministro della Giustizia – ha premesso Nordio con la consueta cautela formale – non può pronunciarsi su un procedimento in corso». E tuttavia, scavalcando il piano del merito per rifugiarsi in quello astratto della filosofia del diritto, il titolare di via Arenula ha descritto come “paradossale” l’architettura normativa che regola i nostri processi. «Nasce da una legislazione – ha spiegato – che secondo me dovrebbe essere cambiata, sebbene sarà molto difficile riuscirci: quella per la quale una persona, assolta in primo grado e nuovamente assolta in secondo grado, può poi, senza l’intervento di nuove prove, essere condannata».
«È una situazione che non ho mai visto»
Un’anomalia, quella segnalata dal ministro, che trova nel caso di Garlasco la sua rappresentazione più cruda e mediaticamente esplosiva. Nordio, che in passato aveva già espresso perplessità sul destino giudiziario del giovane Stasi, ha voluto sottolineare lo scarto logico tra il principio del “ragionevole dubbio” – pietra angolare di qualsiasi garantismo penale che si rispetti – e la prassi applicativa nostrana. Il ragionamento del guardasigilli, che molti osservatori hanno accolto come una critica implicita alle pronunce della Cassazione, muove da un interrogativo retorico: se la condanna richiede la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, come si può ritenere superato quel dubbio quando due diversi giudici di merito hanno già assolto l’imputato?.
«Questo – ha ricordato Nordio – è accaduto sedici anni fa con il primo processo: c’era stata una soluzione davanti alla Corte d’Assise, una davanti alla Corte d’Appello, poi una decisione della Cassazione che ha rinviato il processo, integrandolo con alcune nuove considerazioni, e si è arrivati a una condanna». Per il ministro, il paragone con i sistemi di common law è impietoso: «Nel sistema anglosassone tutto questo non solo non esiste, ma è assolutamente inconcepibile». E ha aggiunto, quasi con un moto di stupore sincero: «Oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa esistere una situazione in cui una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre attualmente si indaga su un altro sulla base di prove per le quali, secondo l’accusa, l’autore del delitto sarebbe completamente diverso dal primo. È una situazione anomala: io non l’ho mai vista».
La scelta di ignorare le carte del processo-bis
Tuttavia, il discorso del ministro – sebbene avvolto nella patina dell’astrazione giuridica – omette di confrontarsi con lo sviluppo fattuale che ha caratterizzato quel terzo grado di giudizio, quello che ribaltò le assoluzioni precedenti. Secondo la ricostruzione emersa in aula e confermata dalla Suprema Corte, il cosiddetto “processo-bis” non fu un mero replay, bensì un’integrazione probatoria sollecitata proprio dalla Cassazione del 2013. I giudici di legittimità, annullando l’assoluzione, avevano censurato l’approccio dei precedenti collegi, ritenuto “non coerente con i principi della prova indiziaria”.
Elementi come la famosa “bici nera” – vista appoggiata al muretto di casa Poggi all’ora del delitto e riemersa solo anni dopo con pedali scambiati – o le tracce biologiche nel bagno della vittima furono rivalutate nel contraddittorio, portando a un quadro indiziario che la Corte d’Assise d’Appello di Milano ritenne, stavolta, sufficiente a superare ogni dubbio. Nordio, pur dichiarando di non avere «la più pallida idea della dinamica del delitto», considera comunque “sbagliata” la legge che ha reso possibile questa progressione.
La reazione nell’agone giudiziario
Le considerazioni del ministro non sono passate inosservate tra i legali delle parti coinvolte nel nuovo filone d’indagine che riguarda Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi recentemente finito al centro delle attenzioni della Procura di Pavia. Se da un lato il guardasigilli evita accuratamente di entrare nel merito delle nuove responsabilità, dall’altro la sua critica al sistema apre uno squarcio sul dibattito circa la possibile revisione della condanna di Stasi. Non a caso, l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Sempio, ha prontamente sottoscritto le parole del ministro: «Sottoscrvo umilmente – ha dichiarato all’ANSA – le parole del ministro. Se la normativa fosse interpretata in senso tale da consentire un nuovo processo a carico di persona diversa da un condannato, sarebbe o incostituzionale o comunque da modificare».
Un endorsement, quello del penalista, che dimostra come le parole di Nordio risuonino potentemente nella fase attuale delle indagini, dove la possibilità di una discrasia tra il condannato in cella e il nuovo indagato è diventata il tema caldo del dibattimento mediatico. Il ministro, da parte sua, si trincera dietro l’impossibilità di fare nomi, ma la sostanza del suo intervento appare chiara: per lui, l’architettura del codice è marcia alla radice, perché consente alla Cassazione di trasformarsi da giudice della legge a giudice del fatto, ribaltando esiti processuali che sarebbero stati intangibili altrove.




