Regime forfetario, attenzione ai righi RS371 e RS376: non sono alternativi ma complementari

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La dichiarazione dei redditi per i contribuenti in regime forfetario, specialmente con l’approssimarsi della scadenza di novembre, cela insidie che è meglio affrontare con un bagaglio tecnico adeguato. C’è una domanda, in particolare, che sta circolando negli studi dei commercialisti e che merita una risposta chiara, dato che tocca da vicino la corretta compilazione del modello Redditi PF 2026. Un contribuente, una ditta individuale che applica il regime agevolato ex legge n. 190/2014, ha chiesto chiarimenti in merito a una fattura passiva. Nello specifico, l’azienda ha corrisposto euro 3.500 al proprio commercialista per prestazioni professionali rese nel periodo d’imposta 2025, e ora l’incertezza riguarda la collocazione di quell’importo: va indicato solo nel rigo RS371 o anche nel rigo RS376? La risposta, come spesso accade in materia fiscale, non ammetta soluzioni drastiche o approssimative; anzi, richiede una distinzione netta tra le due diverse funzioni dei righi, che non sono affatto tra loro alternativi, bensì complementari.

La funzione dei righi RS371-RS373: il monitoraggio dei compensi senza ritenuta

Partiamo dal presupposto normativo: i righi da RS371 a RS373 del quadro RS sono stati introdotti dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo dichiarato – eufemisticamente parlando – di monitorare quei flussi finanziari che, proprio in virtù delle agevolazioni del regime, sfuggono all’ordinario meccanismo della sostituzione d’imposta. In parole povere, il forfetario, a differenza di un contribuente ordinario, non è tenuto a operare la ritenuta d’acconto quando paga un professionista (salvo il caso dei dipendenti). Eppure, il Fisco vuole comunque sapere chi ha incassato quei soldi e in che misura. Ecco, allora, l’obbligo di indicare in colonna 1 il codice fiscale del percettore (quel professionista, come il commercialista dell’esempio) e in colonna 2 l’ammontare del reddito corrisposto. È importante notare una sfumatura cruciale, spesso fonte di errori materiali: in colonna 2 va indicato l’imponibile, non il totale fattura, né tantomeno le eventuali rivalsa Inps o Iva (ove previste). Così, per quei 3.500 euro pagati al professionista, il rigo RS371 è obbligatorio. Il rigo RS372 e RS373, invece, sono semplicemente la continuazione del medesimo adempimento (servono quando lo spazio a disposizione nel primo è insufficiente), e quindi non rappresentano una categoria a sé stante.

Il rigo RS376 e la natura del costo: la distinzione che salva la dichiarazione

Veniamo, adesso, al cuore del fraintendimento. Il rigo RS376, nel medesimo quadro RS, ha una natura profondamente diversa perché è stato pensato esclusivamente per le imprese (le ditte individuali) e non per i professionisti in senso stretto. In questo rigo, infatti, si devono sommare i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione o le spese per lavorazioni effettuate da terzi. Detto in maniera più brutale: RS376 parla di magazzino, di produzione, di beni che fisicamente entrano nel processo produttivo di un’impresa. La parcella del commercialista, per quanto rappresenti certamente un costo per l’azienda (e, anzi, in un regime ordinario sarebbe deducibile), non è né una materia prima né una merce. Si tratta, piuttosto, di un costo per prestazioni di servizi, che la normativa tecnica del regime forfetario non ha previsto debba finire nella bolgia di RS376. E qui arriva la precisazione fondamentale: mentre RS371 è una sorta di anagrafe dei pagati, RS376 è una statistica degli acquisti di "roba". Pertanto, nel caso concreto, quei 3.500 euro vanno dritti nel rigo RS371 (e seguenti) per adempiere all’obbligo informativo verso i percettori, ma non devono essere sommati nel rigo RS376.

Cronaca di un normale (ma rischioso) equivoco dichiarativo

La cronaca degli studi professionali, in queste settimane, è piena di casi simili; c’è chi, preso dall’ansia di compilare tutto, riempie RS376 con qualsiasi costo sostenga di avere, trasformando di fatto il quadro RS in un improprio conteggio delle spese generiche. È un errore che, sebbene non modifichi il calcolo del reddito imponibile (il regime forfetario resta basato sul coefficiente di redditività), crea un’incoerenza nei dati trasmessi al Fisco. L’Agenzia, mediante i controlli automatizzati (i famosi controlli formali), potrebbe rilevare la discordanza tra natura del costo e rigo utilizzato, richiedendo poi chiarimenti al contribuente con le annesse perdite di tempo. In parallelo, va ricordato che per i compensi erogati ai professionisti (come il commercialista), non scatta obbligo di presentazione del modello 770, proprio per effetto dell’esonero previsto per i forfetari. L’unico "prova d’amore" verso il Fisco resta, appunto, la compilazione corretta dei righi RS371, RS372 e RS373, rigo per rigo, codice fiscale per codice fiscale.

La fotografia dei costi e la differenza tra impresa e professionista

Chiudiamo con un’ultima notazione, per dare profondità al ragionamento. Il quadro RS è un concentrato di eccezioni e specificità. Per una ditta individuale in forfetaria, gli obblighi sono più pesanti rispetto a quelli di un semplice professionista (come un avvocato o un ingegnere). Il professionista, infatti, si ferma ai righi RS371-373 e al rigo RS381 (che riguarda le spese per telefonino, energia e carburante). L’impresa, invece, deve aggiungere il famoso RS376, ma anche RS375 (numero dei mezzi di trasporto), RS377 (godimento beni di terzi) e RS378 (carburante). Nel caso della ditta individuale che paga il commercialista, quindi, la dichiarazione presenterà due tracce parallele: da un lato la segnalazione del compenso al professionista (RS371), dall’altro la fotografia dei propri costi strutturali di impresa, tra i quali la parcella del consulente non trova spazio. Considerazioni pratiche, forse, ma indispensabili per evitare che, dietro la patina di semplificazione del regime, si nasconda un accertamento formale che nessuno vorrebbe ricevere.

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