Regime forfetario, la trappola degli 85mila euro: l’incasso errato resta valido anche dopo la restituzione

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26/E pubblicata lo scorso 10 febbraio, ha messo nero su bianco una interpretazione della norma che, per i contribuenti minimi, rischia di trasformarsi in una tagliola burocratica dalla quale è quasi impossibile sottrarsi. La vicenda, emersa in seguito all’interpello presentato da un medico di medicina generale, quel professionista che si era visto recapitare dall’Azienda sanitaria provinciale compensi superiori al dovuto a causa di un errore di qualificazione amministrativa — era stato classificato come pediatra anziché come generalista —, ha costretto il Fisco a prendere posizione su una questione che molti ritenevano di buon senso. E invece il buon senso, almeno in questo frangente, non ha trovato cittadinanza.

Il punto nodale, e qui sta la novità che ha lasciato di stucco molti addetti ai lavori, risiede nel criterio di accesso e permanenza nel regime forfetario disciplinato dalla Legge n. 190 del 2014. Quel meccanismo, che per professionisti e piccole partite IVA rappresenta ormai il regime fiscale fisiologico — con il suo imponibile determinato forfettariamente, l’assenza di adempimenti IVA e l’aliquota sostitutiva al 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni —, poggia su una architrave apparentemente granitica: il limite degli 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. La legge, nella sua formulazione letterale, parla di compensi percepiti. E l’Agenzia, nella risposta n. 26/E, di questa locuzione ha fornito una interpretazione talmente rigorosa da rasentare il paradosso.

La professionista, dopo essersi accorta nel gennaio 2025 dell’anomalia, aveva tempestivamente segnalato all’ASP l’errore, ottenendo il riconoscimento dello stesso e procedendo, sempre nel corso del 2025, alla restituzione integrale delle somme eccedenti mediante bonifici e trattenute. Una condotta, quella del medico, improntata alla massima correttezza e trasparenza. Eppure, al momento del rilascio della Certificazione Unica relativa all’anno 2024, l’Ente pubblico ha certificato l’intero importo erogato — comprensivo cioè della quota poi restituita — rifiutando qualunque rettifica. Il totale dei compensi, così come cristallizzato nella CU, superava la fatidica soglia degli 85.000 euro. La conseguenza? La fuoriuscita immediata dal regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

Con la risposta n. 26/E l’Amministrazione finanziaria ha sostanzialmente sancito il principio per cui, ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 190/2014, rileva esclusivamente il momento dell’incasso. Conta la disponibilità giuridica ed economica della somma, non la sua spettanza sostanziale. I compensi non dovuti, quelli che potremmo definire come “denaro fantasma” transitato sul conto corrente per poi tornare indietro, concorrono comunque a formare il plafond. La loro restituzione, se avviene in un anno successivo — e nel caso di specie era il 2025 rispetto al 2024 —, è irrilevante al fine del computo della soglia. Una vera e propria trap fiscale, verrebbe da dire, nella quale è finita la professionista sanitaria nonostante la sua palese buona fede.

Il principio di cassa e l’impossibilità di ritrattare il superamento

La ratio sottesa a questa interpretazione, e qui conviene soffermarsi con attenzione, affonda le radici nella natura stessa del regime forfetario. Trattandosi di un sistema che determina il reddito applicando coefficienti di redditività ai compensi incassati — e dunque adotta un criterio di cassa puro, senza alcuna rilevanza del momento di maturazione del diritto —, diventa coerente, almeno sul piano logico-formale, che l’evento rilevante sia l’ingresso materiale del denaro nella sfera patrimoniale del contribuente. Ma questa coerenza sistematica, talvolta, produce effetti distorsivi di non poco conto. L’Agenzia, nella sua risposta, non ha fatto che applicare meccanicamente la norma, senza concedere alcuna deroga per le ipotesi di errore del committente. Una scelta, quella dell’Amministrazione, che privilegia la certezza del diritto e la semplicità gestionale rispetto alla giustizia sostanziale del caso concreto.

Il professionista che si vede recapitare un bonifico doppio, o comunque maggiorato, e lo restituisce magari dopo pochi giorni, si trova nella paradossale condizione di aver superato il tetto degli 85.000 euro senza averne tratto alcun reale arricchimento. La norma, tuttavia, non lascia spiragli. Quel denaro, anche se transitato per poche ore, è stato percepito. E la legge, si sa, non opera distinzioni laddove il legislatore non le ha previste. La risposta n. 26/E, in questo senso, non costituisce una novità assoluta, bensí il coerente sviluppo di un orientamento già manifestato in passato dall’Agenzia in materia di contabilità di cassa. Resta il fatto, ed è innegabile, che l’impatto concreto sul contribuente appare sproporzionato. Si perde un regime agevolato, con tutti i connessi benefici in termini di tassazione e adempimenti, per effetto di somme che non sono mai rimaste definitivamente nella propria disponibilità.

Le conseguenze contabili e la via di uscita (parziale) del rimborso

Ma vi è di piú, e riguarda la gestione pratica di queste somme maledette. L’Agenzia, nella risposta all’interpello, ha fornito indicazioni precise anche sul trattamento fiscale delle somme indebite successivamente restituite. Il contribuente, contrariamente a quanto potrebbe istintivamente pensare, non può limitarsi a non dichiarare l’importo erroneo. La dichiarazione dei redditi deve fotografare fedelmente i compensi percepiti nel 2024, inclusa la parte poi restituita, con il conseguente pagamento delle relative imposte — siano esse l’imposta sostitutiva del regime forfetario o, nel caso di fuoriuscita, l’IRPEF ordinaria. Solo successivamente, una volta che la restituzione è materialmente avvenuta, il professionista potrà attivarsi per recuperare quanto indebitamente versato all’Erario. Come? Presentando una istanza di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente.

Una procedura, questa, che appare tutt’altro che agevole e che rischia di tradursi in un ulteriore aggravio burocratico e in una prolungata immobilizzazione di liquidità. Il contribuente, in sostanza, deve prima anticipare le imposte su un reddito mai realmente conseguito, e poi attivarsi in via amministrativa per riavere indietro il proprio denaro. Senza alcuna certezza, tra l’altro, sui tempi di definizione della pratica di rimborso. Un iter inverso, quasi kafkiano, che lascia l’amaro in bocca se si considera la totale assenza di colpa del professionista, vittima di un disguido altrui.

Il possibile rientro e l’importanza del monitoraggio dei flussi

Una nota, se non positiva almeno parzialmente tranquillizzante, giunge dalla precisazione dell’Agenzia in merito alla possibilità di un futuro rientro nel regime agevolato. La fuoriuscita dal forfetario determinata dal superamento della soglia — ancorché per effetto di somme erronee — non comporta infatti l’applicazione di alcun periodo di interdizione triennale. Il contribuente che, per l’anno 2025, si è trovato escluso dal regime, potrà tranquillamente riaccedervi a partire dal 2026, beninteso a condizione che nel frattempo abbia nuovamente rispettato tutti i requisiti di legge, ivi incluso il limite degli 85.000 euro di compensi percepiti. Una sorta di repechage fiscale che, quantomeno, evita che un errore altrui si trasformi in una preclusione permanente.

La vicenda, al di là del caso specifico del medico siciliano, offre una lezione piú generale che i professionisti e i consulenti farebbero bene a metabolizzare. Nel regime forfetario, a differenza di quanto avviene per le imprese in contabilità ordinaria che operano per competenza, la variabile temporale assume un rilievo dirimente. La differenza tra restituire una somma a dicembre o a gennaio, tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, può valere l’intera convenienza fiscale dell’attività. Diventa dunque cruciale, per chi applica questo regime, un monitoraggio costante, quasi ossessivo, dei flussi di cassa in entrata. Ogni accredito anomalo, ogni bonifico di importo superiore all’atteso, deve essere verificato immediatamente, perché la correzione dell’errore, per essere fiscalmente efficace, deve intervenire nell’esercizio stesso in cui l’incasso è avvenuto. Un principio severo, quello sancito dalla risposta n. 26/E, che non ammette deroghe né sconta circostanze attenuanti. Il Fisco guarda al movimento bancario, non alle intenzioni né alla successiva restituzione. E guai a chi, confidando nella propria buona fede, sottovaluta la rigidità di questa impalcatura normativa.

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