Bonus donne 2026, al via le domande: come funziona lo sgravio contributivo e le differenze con la Zes
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Redazione Economia
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Con la pubblicazione del messaggio n. 1970 dell'11 giugno scorso, l'INPS ha aperto ufficialmente i cancelli per la presentazione delle domande relative al cosiddetto Bonus donne 2026, una delle misure più attese del pacchetto di incentivi all'occupazione previsti dal Decreto Lavoro 2026.
L'Istituto di previdenza ha reso disponibile la piattaforma telematica all'interno del "Portale delle Agevolazioni" – già noto agli addetti ai lavori come ex DiResCo – per permettere ai datori di lavoro privati di richiedere l'accesso a un consistente esonero contributivo, a patto che ricorrano le condizioni stringenti dettate dalla normativa.
Si tratta di un'agevolazione che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe incidere sul divario di genere nel mercato del lavoro italiano, offrendo un sostegno concreto alle imprese che scelgono di stabilizzare con un contratto a tempo indeterminato le lavoratrici che versano in condizioni di particolare svantaggio professionale.
L’agevolazione ordinaria e il meccanismo di richiesta
L'impianto del bonus, che trova la sua disciplina nell'articolo 1 del Decreto Legge 30 aprile 2026, numero 62, è piuttosto chiaro: alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, tra il primo gennaio e il 31 dicembre del 2026, donne classificate come "svantaggiate" o "molto svantaggiate" secondo i parametri del regolamento UE numero 651/2014, spetta un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con l'ovvia esclusione, come sempre avviene in questi casi, dei contributi dovuti all'INAIL.
La durata del beneficio è ancorata alla condizione della lavoratrice: per quelle considerate "molto svantaggiate", cioè prive di un'occupazione retribuita da almeno ventiquattro mesi (o da dodici se appartenenti a specifiche categorie fragili), lo sgravio dura ventiquattro mesi; per le "svantaggiate", invece, il termine scende a dodici mesi.
Per ottenere l'agevolazione, che ha un tetto massimo fissato in 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, il datore di lavoro deve accedere al portale dell'INPS con le proprie credenziali digitali – SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3 o CNS – e compilare il modulo online predisposto nella sezione "Bonus donne 2026", dichiarando il possesso di tutti i requisiti di legge e rispettando, ovviamente, le condizioni generali per l'accesso agli incentivi all'assunzione, come la regolarità contributiva e l'incremento occupazionale netto.
La misura potenziata per la Zes unica e le risorse stanziate
Una novità sostanziale, che rappresenta un deciso cambio di passo rispetto alle misure di agevolazione degli anni precedenti, riguarda la differenziazione territoriale introdotta dal nuovo decreto; se l'assunzione della lavoratrice avviene presso una sede o unità produttiva localizzata in una delle regioni che compongono la Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – un'area che, a titolo esemplificativo, comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria – il limite massimo dell'importo mensile dell'esonero subisce un incremento
Significativo, arrivando a toccare quota 800 euro. A ciò si aggiunge un dato tutt'altro che trascurabile, ovvero il peso economico dell'operazione: il legislatore ha stanziato per il Bonus donne, considerando l'arco temporale che va dal 2026 al 2028, una dotazione finanziaria complessiva pari a 141,5 milioni di euro, una cifra che, seppure significativa, impone ai datori di lavoro una certa solerzia nella presentazione della domanda per accaparrarsi la propria fetta di risorse.
Per le imprese che operano nel Sud, quindi, l'incentivo assume una doppia valenza: da un lato, contribuisce ad abbassare il costo del lavoro femminile in un'area dove il tasso di occupazione delle donne è storicamente più basso; dall'altro, offre un margine di risparmio più ampio, quasi a voler compensare le oggettive difficoltà strutturali di quei contesti produttivi.
I requisiti delle beneficiarie e l’esclusione di altri contratti
È opportuno, a questo punto, delimitare con precisione il perimetro soggettivo dell'agevolazione: la platea delle possibili beneficiarie è ampia, ma non certo indistinta, poiché rientrano nella misura le donne che, alla data dell'assunzione, risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (ovunque residenti) oppure da almeno dodici mesi, a patto che appartengano alle categorie del cosiddetto "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento europeo già citato.
Inoltre, per evitare facili elusioni o strumentalizzazioni, il decreto esclude espressamente dall'area del beneficio alcune tipologie contrattuali specifiche: non sono agevolate le assunzioni a tempo determinato, così come restano fuori dalle maglie dell'incentivo i rapporti di lavoro domestico, l'apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.
Questa scelta del legislatore – che appare dettata dalla volontà di premiare esclusivamente la creazione di posti di lavoro stabili e continuativi – implica che le trasformazioni di contratti già in essere non danno diritto al bonus, pena la sovrapposizione con altri esoneri o riduzioni contributive che la norma, in ogni caso, vieta espressamente di cumulare con questa agevolazione.
Le procedure operative e l’invio telematico delle istanze
Dal punto di vista squisitamente operativo, le aziende che intendono avvalersi di questo strumento devono prestare la massima attenzione alle modalità di inoltro della domanda e al successivo adempimento contabile; l'istanza, come si diceva, si presenta esclusivamente per via telematica attraverso il portale dedicato, ma la procedura non si esaurisce qui, poiché l'INPS ha già predisposto le istruzioni per l'esposizione dei dati nel flusso Uniemens.
A partire dal periodo di competenza di luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati potranno utilizzare il beneficio nei flussi contributivi, inserendo il nuovo valore "ED26" nella sezione del modello, un codice che identifica inequivocabilmente l'"Esonero contributivo Donne 2026".
Sebbene la domanda sia appena stata aperta, è bene ricordare che l'agevolazione ha effetto retroattivo dal primo gennaio 2026, il che significa che, per i mesi già trascorsi, spetterà comunque la possibilità di recuperare quanto dovuto, a patto che l'assunzione e i relativi requisiti fossero già stati rispettati.




