Lo Stato italiano dovrà pagare i danni a un clandestino mandato in Albania
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Redazione Interno
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Settecento euro. È questa la cifra, per certi versi simbolica ma dal peso giuridico potenzialmente dirompente, che il ministero dell’Interno è stato condannato a versare a un cittadino algerino di cinquantasei anni, trasferito lo scorso aprile dal centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo alla struttura italiana sorta in territorio albanese a Gjader. La decisione, assunta dal Tribunale di Roma il 10 febbraio e resa nota nei giorni successivi, sancisce l’illegittimità di quell’allontanamento, avvenuto – si legge nelle motivazioni – in assenza di un provvedimento scritto e, per giunta, con l’inganno: all’uomo, infatti, era stato comunicato che la destinazione del viaggio sarebbe stata Brindisi, non certo l’attraversamento dell’Adriatico verso un centro la cui natura detentiva, di per sé, solleva da mesi questioni complesse -1-5.
La vicenda giudiziaria, che vede opposto il Viminale a un migrante con un lungo e controverso passato alle spalle – si contano ventitré condanne passate in giudicato tra il 1999 e il 2023, due decreti di espulsione per motivi di pericolosità sociale emessi dalle prefetture di Cuneo e Alessandria e una serie nutrita di precedenti per reati che vanno dalle lesioni personali ai danneggiamenti, il tutto condito dall’uso di tredici alias diversi nel corso degli anni –, si concentra però su un aspetto squisitamente procedurale e, per certi versi, paradossale -2-8. Nonostante il profilo dell’interessato, che risiedeva in Italia dal 1995 senza mai aver ottenuto un permesso di soggiorno e che aveva alle spalle anche una condanna per l’aggressione ai danni di una donna, il giudice ha ritenuto che lo Stato non possa, in alcun caso, derogare a quelle che vengono definite le "pre-regole" del vivere civile, per usare un’espressione che richiama principi cardine come l’habeas corpus e la trasparenza dell’azione amministrativa -4-6.
Un trasferimento avvenuto all’insegna dell’opacità e della scorrettezza
Il fulcro della pronuncia risiede nelle modalità con le quali l’operazione venne eseguita il 10 aprile del 2025. L’uomo, che in quel momento si trovava legittimamente trattenuto nel Cpr friulano in attesa di definire la propria posizione, fu prelevato e, con una comunicazione falsa circa la meta finale, imbarcato su un volo diretto in Albania. Durante l’intero tragitto, come emerso dal ricorso e confermato in sentenza, gli furono applicate fascette di plastica ai polsi, una misura che la difesa ha definito degradante e che il ministero, dal canto suo, ha giustificato come necessaria per ragioni di sicurezza -2-6. Al di là della contesa sull’uso dei mezzi di contenzione, però, è la mancanza di un atto formale che autorizzasse e motivasse quello specifico spostamento a rappresentare la vera pietra angolare della decisione. Senza un decreto scritto, ha sostanzialmente argomentato il tribunale, qualsiasi trasferimento – soprattutto se verso una struttura extraterritoriale – si trasforma in un atto arbitrario, che impedisce alla persona interessata qualsiasi possibilità di difesa o di impugnativa tempestiva.
A rendere la vicenda ancora più spinosa, e ad allargare il raggio d’impatto della sentenza ben oltre il singolo caso, è la constatazione che, secondo quanto dichiarato dall’avvocato Gennaro Santoro, legale dell’algerino, molti dei trasferimenti verso Gjader sarebbero avvenuti finora senza la necessaria documentazione giustificativa -1-4. Il precedente aperto dalla condanna, dunque, getta un’ombra estesa su tutta la prassi adottata dal Viminale nell’ambito dell’accordo con l’Albania, un protocollo che il governo, guidato da Giorgia Meloni, ha fortemente voluto e difeso come modello innovativo di gestione dei flussi migratori, ma che si è ripetutamente scontrato con i rilievi della magistratura italiana ed europea -3-5.
Il nodo della vita familiare e i diritti fondamentali violati
Tra gli elementi che hanno portato alla condanna e alla quantificazione del danno, seppure in misura ridotta rispetto ai cinquemila euro richiesti, un peso specifico rilevante lo ha giocato la sfera personale del ricorrente. L’uomo, che in Italia aveva una compagna e due figli minorenni, era coinvolto in un percorso di valutazione delle capacità genitoriali che prevedeva incontri periodici con i bambini, allora in affidamento ai nonni materni -5-7. Il trasferimento coatto in Albania, deciso senza preavviso e comunicato ai familiari solo dopo un buco di quasi quarantottore durante il quale l’uomo era sparito dai radar, ha di fatto interrotto questo delicato iter, ledendo quello che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela all’articolo 8, e cioè il diritto alla vita privata e familiare -1. Il giudice ha quindi riconosciuto che l’azione della pubblica amministrazione, nella sua opacità, ha inciso negativamente non solo sulla libertà personale del migrante, ma anche su relazioni affettive e doveri genitoriali già di per sé complessi e bisognosi di stabilità.
La vicenda giudiziaria, inoltre, mette in luce una criticità più ampia che riguarda la natura stessa dei centri albanesi e le garanzie per chi vi viene ristretto. A differenza di quanto avviene per i detenuti negli istituti penitenziari, per i quali ogni spostamento è regolato da provvedimenti motivati e impugnabili, nei Cpr la disciplina è spesso affidata a prassi amministrative opache e a vuoti normativi che la stessa Corte costituzionale aveva evidenziato -4. Trasferire una persona da un centro all’altro, e più ancora da uno Stato all’altro, senza fornirle le ragioni scritte di quel provvedimento, significa di fatto azzerare le sue possibilità di accesso alla giustizia, trasformando la detenzione amministrativa – che tale rimane, non essendo basata sulla commissione di un reato ma su una violazione delle norme sul soggiorno – in una condizione di minorazione giuridica pressoché totale.
L’impatto sul protocollo italo-albanese e le prospettive
Questa sentenza arriva in un momento già molto complesso per la gestione delle strutture realizzate in territorio albanese, costate allo Stato italiano ingenti risorse e finora utilizzate in modo discontinuo e con scarsi risultati pratici. Dopo i primi e fallimentari tentativi di trasferirvi migranti soccorsi in mare, che si infransero contro le mancate convalide dei trattenimenti da parte dei giudici, il governo aveva tentato una strada diversa con un decreto della primavera del 2025, estendendo la possibilità di inviare in Albania anche gli irregolari già presenti nei Cpr italiani -3-5. La decisione del Tribunale di Roma, tuttavia, introduce un ulteriore elemento di criticità, stabilendo un principio chiaro: l’invio in Albania non può avvenire in un clima di arbitrio e deve essere circondato da tutte le garanzie che la legge prevede per qualsiasi atto che limiti la libertà di una persona. Il fatto che il protagonista di questa storia abbia un curriculum giudiziario pesante, insomma, non ha e non deve avere – questa la ratio della decisione – alcuna influenza sulla legalità delle procedure che lo riguardano. Lo Stato, in altre parole, è chiamato a rispettare le regole che esso stesso si è dato, a prescindere da chi sia il destinatario dell’azione amministrativa, e quando queste regole vengono violate, come nel caso del trasferimento senza provvedimento e della menzogna sulla destinazione, è tenuto a risarcire il danno.
L’avvocato Santoro, in diverse interviste, ha sottolineato come questa pronuncia non rappresenti un caso isolato, ma possa costituire un precedente destinato a fare scuola, considerato che numerosi altri trasferimenti sarebbero avvenuti con le stesse, contestabili modalità -1-4. Il ministero dell’Interno, da parte sua, si trova ora a dover fare i conti non solo con l’aspetto economico della vicenda – i settecento euro più le spese legali – ma soprattutto con l’effetto moltiplicatore che il principio di diritto affermato dal tribunale potrebbe avere su decine di ricorsi analoghi. La vicenda di Gjader, nata come ambizioso progetto politico per esternalizzare le frontiere e accelerare i rimpatri, si arricchisce così di un nuovo capitolo giudiziario, che sposta l’attenzione dai criteri di designazione dei paesi sicuri alle modalità di trasferimento delle persone, confermando, se mai ve ne fosse stato bisogno, la complessità di conciliare l’efficacia amministrativa con il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.




