Il giudice Pertile dispone la denuncia per Corona: “Ostenta il rifiuto di cancellare i video su Signorini”

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Redazione Cultura e Spettacolo Redazione Cultura e Spettacolo   -   Il giocattolo, per Fabrizio Corona, si è rotto definitivamente di fronte alla scure del Tribunale civile di Milano, e a sancire la natura ormai non più solo patrimoniale della controversia – bensí potenzialmente penale – è stato il giudice Roberto Pertile. Il magistrato, che già lo scorso 26 gennaio aveva imposto all’imprenditore e già re dei paparazzi un’ordinanza di inibitoria cautelare urgentissima, ha infatti disposto che l’interessato “deve essere sin d’ora denunciato al Pubblico Ministero”. Il destinatario del provvedimento, assistito nella sua offensiva social e giudiziaria dall’avvocato Ivano Chiesa, si è infatti reso responsabile, agli occhi del giudicante, della “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, fattispecie contemplata dall’articolo 388 del codice penale e per la quale, in caso di condanna, la legge prevede la reclusione fino a tre anni -1-2-3.

La genesi del nuovo aggravio processuale, che costringerà Corona a difendersi anche dinanzi all’autorità inquirente, affonda le radici nella violazione sistematica e, per stessa ammissione del giudice, plateale della predetta ordinanza. Quella pronuncia, emessa in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati di Alfonso Signorini – Domenico Aiello e Daniela Missaglia – ordinava a Corona la rimozione immediata da ogni hosting provider e social media di tutti i video e i contenuti, testuali e audiovisivi, del suo format Falsissimo dedicati al conduttore televisivo -4-7. Non solo: il provvedimento precludeva in via assoluta la pubblicazione di ulteriori materiali di carattere diffamatorio, oltre a intimare la consegna fisica in cancelleria dei supporti contenenti chat, fotografie e documenti privati di Signorini. A dispetto del dispositivo, Corona ha continuato a condividere contenuti, manifestando al contempo – come rilevato amaramente da Pertile – un atteggiamento non già di mera inottemperanza, bensí di compiaciuta sfida.

L’ostentazione della violazione e il “compiacimento” dell’illecito

Ciò che ha determinato il giudice a trasmettere gli atti alla Procura non è stata soltanto la persistenza delle condotte lesive, ma la loro messa in scena pubblica. Nelle motivazioni depositate dal magistrato, emerge con chiarezza lessicale un dato di fatto che trascende la semplice violazione formale: Corona, scrive Pertile, non si limita a ignorare il provvedimento, ma “inequivocabilmente” lo ostenta in modo plateale, giungendo “persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto” -1-2. Una postura, questa, che trasforma la disobbedienza in elemento costitutivo del proprio racconto pubblico e che, nella valutazione del Tribunale, rende ineludibile l’intervento del magistrato penale. La norma evocata, del resto, punisce proprio chi, per sottrarsi all’esecuzione di un obbligo civile nascente da un provvedimento giudiziario, compie atti simulati o fraudolenti, categoria nella quale il comportamento reiteratamente ostile e pubblicamente vantato sembra rientrare a pieno Titolo.

Nel frattempo, l’asse della strategia difensiva di Corona si è spostato su due binari paralleli, entrambi caratterizzati da un’alta tensione simbolica. Da un lato, i legali dell’ex fotografo hanno formalizzato un atto di reclamo avverso l’ordinanza cautelare di gennaio, concentrando il motivo d’appello sul principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e sulla presunta natura di “censura preventiva” del provvedimento inibitorio -5-8. Dall’altro lato, prendendo atto dell’ostilità delle piattaforme social – Meta ha provveduto a rimuovere i profili Instagram e la pagina del programma, azione avviata su impulso dell’ufficio legale di Mediaset per violazioni reiterate del copyright e delle policy sulla dignità personale – Corona ha deciso di portare Falsissimo dal vivo, annunciando un tour teatrale che toccherà i principali palcoscenici italiani a partire dal mese di maggio -6-10.

Il Regolamento Ue e la facoltà di intervento diretto di Signorini

Nell’architettura del procedimento, il giudice Pertile ha inoltre riconosciuto a Signorini una leva operativa non trascurabile. In virtù dell’ordinanza del 26 gennaio e in applicazione del Regolamento Ue 2022/2065 (c.d. Digital Services Act), il conduttore ha ormai “facoltà di rivolgere direttamente agli hosting provider la richiesta di rimuovere dai loro server, o di rendere comunque indisponibili al pubblico, tutti i controversi materiali” -2-3. Si tratta di un passaggio procedurale che, di fatto, bypassa la necessità di successive interlocuzioni con la controparte, delegando alla piattaforma il compito di valutare la conformità dei contenuti ai parametri stabiliti dal giudice. Per Corona, già alle prese con l’oscuramento dei profili e l’impossibilità di utilizzare i canali tradizionali di diffusione, questa disposizione rappresenta un ulteriore restringimento dello spazio comunicativo, riducendo drasticamente la capacità di raggiungere il pubblico attraverso i vettori digitali abituali.

Allo stato, il fascicolo trasmesso alla Procura attende ora l’iscrizione nel registro degli indagati e la designazione di un pubblico ministero che dovrà valutare la fondatezza della denuncia d’ufficio sollevata dal giudice civile. Sul fronte del reclamo, invece, il collegio giudicante fisserà una camera di consiglio per decidere se confermare o revocare l’inibitoria, mentre l’apparato sanzionatorio già previsto per ogni violazione accertata – duemila euro per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento, oltre alle spese legali di novemila euro già liquidate – rimane integralmente operativo -4-7.

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