Roma, licenziata e sostituita con l’Ia: per il tribunale la decisione dell’azienda è legittima
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Redazione Economia
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L’onda lunga dell’automazione, e con essa l’impatto concreto dell’intelligenza artificiale sui rapporti di lavoro, ha finalmente varcato la soglia delle aule di giustizia italiane, imponendo una riflessione giuridica che fino a ieri sembrava confinata ai soli saggi di futurologia. Il tribunale di Roma, con la sentenza numero 9135 depositata lo scorso 19 novembre, ha stabilito un principio destinato a fare giurisprudenza: si può essere legittimamente licenziati quando le proprie mansioni, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, vengono in tutto o in parte assorbite da sistemi di intelligenza artificiale. La decisione dei giudici capitolini, rigettando il ricorso di una lavoratrice, ha di fatto certificato che l’efficientamento dei processi produttivi perseguito attraverso le nuove tecnologie — e quindi il conseguente risparmio sui costi del personale — può integrare gli estremi del “giustificato motivo oggettivo” di recesso, a patto che ne venga rigorosamente dimostrata l’effettività.
La vicenda processuale, che ha visto contrapposte una società attiva nei settori dello sviluppo software e della cyber security e una sua dipendente con mansioni di graphic designer, affonda le radici in un periodo di crisi economico-finanziaria. L’azienda, per far fronte a un biennio complicato, aveva deciso di concentrare le risorse sul core business ad alto contenuto tecnologico, ridimensionando le attività ritenute ancillari, tra cui appunto la progettazione grafica. Le funzioni un tempo svolte dalla ricorrente, come emerso nel corso dell’istruttoria, non sono state semplicemente cancellate, ma in parte redistribuite a figure apicali — il team leader del settore marketing e il marketing manager — e in parte affidate a strumenti di intelligenza artificiale, utilizzati da questi ultimi come supporto per ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre i costi fissi.
Di fronte a questa riorganizzazione, il tribunale ha applicato i collaudati criteri che da decenni presidiano la materia dei licenziamenti individuali, senza lasciarsi suggestionare dalla novità rappresentata dall’elemento tecnologico. La legge, del resto, non è mutata con l’arrivo degli algoritmi: per i giudici, l’impiego dell’IA non crea un regime speciale né sospende le garanzie previste per il prestatore di lavoro. Nel caso di specie, la società è riuscita a fornire la prova dell’effettività delle esigenze economiche poste a fondamento del recesso, dimostrando la sussistenza di un nesso causale diretto tra la crisi, la conseguente riorganizzazione e la soppressione della posizione della graphic designer. Un elemento, quest’ultimo, che ha convinto il giudice circa la non pretestuosità della scelta imprenditoriale, ancorché dolorosa per la lavoratrice.
Il nodo centrale del repêchage e la compatibilità delle mansioni
Centrale, nella valutazione del tribunale, è stato l’assolvimento dell’obbligo di repêchage, ovvero il dovere del datore di lavoro di verificare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni, anche di livello inferiore, prima di procedere al licenziamento. Sul punto, la sentenza ha valorizzato la progressiva contrazione dell’organico e, soprattutto, l’elevata specializzazione tecnica richiesta per i ruoli residui nell’azienda di cybersecurity. La lavoratrice, con il suo profilo di graphic designer, non possedeva le competenze per essere utilmente reimpiegata in aree nevralgiche come lo sviluppo software o la cyber intelligence, e la società ha dimostrato di non aver effettuato nuove assunzioni in ruoli compatibili con la sua professionalità dopo il recesso.
Si tratta, come è evidente, di un’applicazione del tutto tradizionale dei principi giuslavoristici a una fattispecie moderna. L’intelligenza artificiale, nella motivazione dei giudici, non viene mai elevata a causa giuridica autonoma del licenziamento, ma piuttosto inquadrata come uno degli strumenti — al pari di altri, come i software gestionali che in passato hanno sostituito i contabili — attraverso cui l’azienda ha reso più efficiente la propria struttura, incidendo sull’organizzazione del lavoro e, di riflesso, sulla necessità di mantenere in organico determinate figure. La legittimità del recesso resta ancorata, quindi, agli stessi paletti che da sempre regolano la materia: la prova di una reale esigenza di riorganizzare, il nesso con la soppressione del posto e l’impossibilità di una ricollocazione alternativa.




