Il bonifico in cassa e il nuovo obbligo Pos-Rt: come va registrato nel corrispettivo
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
L’entrata a regime del collegamento obbligatorio tra i sistemi di pagamento elettronici e i registratori telematici, sancita dalla legge di Bilancio 2025 e operativa dal primo gennaio di quest’anno, sta imponendo agli esercenti una serie di adempimenti e di chiarimenti interpretativi che, sebbene possano apparire meramente tecnici, incidono sulla sostanza della rappresentazione fiscale. Tra i dubbi pratici che emergono nella gestione quotidiana della cassa, uno riguarda la natura del bonifico bancario: quando un cliente salda il corrispettivo tramite questo strumento, l’operatore, al momento dell’emissione del documento commerciale, deve selezionare la voce “contanti” oppure quella riferita ai pagamenti tracciati? La risposta, come chiarito dalle indicazioni complessive del quadro normativo, è netta e non lascia spazio a interpretazioni analogiche. Il bonifico, essendo un mezzo di pagamento che transita attraverso il circuito bancario e lascia una traccia certa e verificabile, rientra a pieno Titolo nella categoria dei pagamenti elettronici, e come tale va registrato, evitando di assimilare un flusso tracciabile alla materialità del contante, che risponderebbe a una logica distorta e inesatta della transazione.
Una connessione che non è fisica ma sostanziale
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della guida operativa avvenuta il 19 febbraio, ha voluto dissipare molti degli equivoci che aleggiavano attorno a questa novità, a partire dalla natura stessa del collegamento. Non si tratta, come qualcuno poteva temere, di un cablaggio fisico tra il terminale Pos e il registratore di cassa, bensì di un abbinamento di tipo logico-informatico da effettuarsi esclusivamente tramite il portale Fatture e Corrispettivi. L’esercente, o il suo intermediario delegato, dovrà censire i dispositivi – che siano Pos fisici tradizionali, SoftPos installati su smartphone o terminali virtuali per l’e-commerce – associandoli alla matricola del registratore telematico, e tale operazione, che avrà valenza una tantum salvo variazioni, dovrà essere compiuta all’interno di finestre temporali ben precise, la prima delle quali scatterà nei primi giorni di marzo con riferimento ai Pos attivi nel mese di gennaio. È proprio in questo contesto di integrazione dei flussi informativi che si inserisce la necessità di una corretta catalogazione dei mezzi di pagamento, perché la trasmissione dei corrispettivi, da quest’anno, viaggia insieme ai dati aggregati degli incassi elettronici.
La distinzione tecnica tra pagamento in contante e tracciato
La confusione, per chi non è addentro alle sottigliezze della normativa fiscale, potrebbe nascere dalla percezione che il bonifico, in quanto disposizione di pagamento che parte dal conto del cliente, sia una sorta di equivalente funzionale del contante. Ma l’ordinamento tributario, da tempo, opera una distinzione sostanziale tra i mezzi di pagamento che garantiscono l’immediata fisicità della moneta e quelli che, invece, si avvalgono dell’intermediazione bancaria, garantendo quella tracciabilità che il legislatore intende ormai perseguire in modo sistematico. La ratio del nuovo obbligo di collegamento Pos-Rt, del resto, è proprio quella di far convergere i dati dei pagamenti elettronici con i corrispettivi dichiarati, al fine di rendere più efficaci i controlli e di ridurre gli spazi per eventuali discordanze. Se un incasso avviene tramite bonifico, quest’ultimo produce una movimentazione sul conto corrente dell’impresa, una movimentazione che sarà comunicata all’Agenzia dalle banche e che, quindi, deve trovare puntuale riscontro nei dati trasmessi dal registratore telematico. Classificarlo come contante creerebbe una frattura tra la realtà finanziaria e quella fiscale, vanificando di fatto lo scopo dell’intero impianto normativo.
Le modalità operative e il ruolo degli intermediari
Per agevolare gli operatori in questa fase di prima applicazione, l’Agenzia ha previsto che la procedura di censimento e abbinamento possa essere gestita direttamente dal titolare dell’attività oppure affidata a un intermediario, il quale dovrà essere debitamente delegato al servizio di “Accreditamento e censimento dispositivi”. Questa flessibilità, che consente di avvalersi della consulenza di professionisti o di associazioni di categoria, è pensata per assorbire l’impatto organizzativo di un adempimento che coinvolge una platea vastissima di esercenti, ciascuno con le proprie specificità. Si pensi, per esempio, ai casi cosiddetti “misti”, in cui lo stesso operatore svolga sia attività soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi sia attività escluse, come la vendita di carburanti o di generi di monopolio: in tali situazioni, se un Pos viene utilizzato promiscuamente, l’obbligo di collegamento sussiste comunque, e solo per i terminali dedicati in via esclusiva a operazioni esonerate è possibile dichiarare tale circostanza in piattaforma, motivando la mancata connessione.
La semplificazione documentale come sfondo della riforma
La questione della corretta registrazione del bonifico si innesta, inoltre, in un più ampio processo di digitalizzazione che sta interessando il settore dei pagamenti e della fiscalità. L’eliminazione dell’obbligo di conservazione della ricevuta cartacea del Pos, sancita dal decreto Pnrr, rappresenta un altro tassello di questa trasformazione: d’ora in poi, la prova del pagamento potrà essere costituita dalla documentazione digitale messa a disposizione dagli istituti bancari o dallo stesso scontrino elettronico, purché rechi l’indicazione della modalità di pagamento tracciabile. Questo significa che la corretta qualificazione dell’incasso al momento dell’emissione dello scontrino non è un mero dettaglio compilativo, ma diventa l’elemento cardine su cui si regge l’intera architettura dei controlli e, per il contribuente, la possibilità di dimostrare la corrispondenza tra quanto incassato e quanto dichiarato.




